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  • Attestazione di Qualità professionale APEI

    L'APEI - Associazione Pedagogisti Educatori Italiani è iscritta nell'elenco del Ministero per lo Sviluppo Economico ai sensi della Legge 4/2013, come associazione che rilascia l'Attestazione di Qualità e Qualificazione professionale dei Servizi offerti dai Soci. APEI is registered in the list of the Ministry of Economic Development CERTIFICATION OF QUALITY AND QUALIFICATION OF PROFESSIONAL SERVICES (Law No. 4 of 2013) Quality certification of pedagogists and educators services Guarantee for users, opportunities for professionals Pursuant to art. 7 and 8 of the Law 14 January 2013, n. 4, APEI annually authorizes members to use the reference to membership in the association as a mark or certificate of quality and professional qualification of their services, certifying: the regular registration of the professional in the Association; the requirements necessary to be part of the association and compliance with the Code of Ethics; the qualitative and professional qualification standards that members are required to comply with in the exercise of their professional activity in order to maintain membership in the Association; the guarantees provided by the Association to users. and, therefore, the possession of the specific skills to operate as an Educator and / or Pedagogist. Regulation Request Certification

  • PEDAGOGIA DELLE EMERGENZE - COVID-19 | apei

    Apei, Pedagogia dell'emergenza, Pedagogisti ed Educatori professionali socio-pedagogici nell'emergenza sanitaria, sociale ed educativa Covid19 EDUCATION OF EMERGENCIES - COVID19 TOLL FREE NUMBER 800 167 708 LEGGI EDUCATION OF EMERGENCIES THE PROJECT FREE CONSULTANCY: SERVICES AND PROFESSIONALS INFORMED CONSENT FORM BODIES / ASSOCIATIONS MEMBERSHIP PROFESSIONAL MEMBERSHIP

  • APEI - Profilo dell'Educatore professionale socio-pedagogico

    ASSOCIAZIONE PEDAGOGISTI EDUCATORI ITALIANI - Profilo dell'Educatore professionale socio-pedagogico. Educatore professionale socio-pedagogico PROFESSIONISTA DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE L’ Educatore professionale socio-pedagogico è il professionista dell' educazione e della formazione dell'Uomo che opera in ambito educativo, formativo e pedagogico in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale , nelle varie fasi della vita , in una prospettiva di crescita personale e sociale, con l’utilizzo di metodologie proprie della professione, in regime di lavoro autonomo, subordinato o mediante forme di collaborazione. È un professionista che svolge funzioni intellettuali con propria autonomia scientifica e responsabilità deontologica , con l’uso di strumenti conoscitivi specifici di tipo teorico e metodologico, per la progettazione, programmazione, intervento e valutazione di interventi educativi e supervisione , indirizzati alla persona e ai gruppi, in vari contesti educativi e formativi, per tutto il corso della loro vita, nonché con attività di consulenza educativa, di didattica, di ricerca e di sperimentazione . La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con Laurea triennale L19 in "Scienze dell'Educazione e della Formazione" e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, a norma della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 , art. 1 comma 595 ed, in via transitoria, secondo quanto stabilito dai commi 597 e 598 della medesima legge. L’educatore professionale socio-pedagogico rientra nel livello di conoscenze, competenze e abilità e opera nelle aree di professionalità del 6º livello del Quadro europeo delle qualifiche (QEQ) , secondo l’European qualifications framework, ai sensi della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, di seguito denominata «raccomandazione europea 23 aprile 2008» (Legge n.205/2017, art.1 comma 595). Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, la professione di educatore professionale socio-pedagogico rientra nelle professioni non organizzate in ordini o collegi. La formazione prevede l'obbligatorietà di percorsi professionalizzanti di tirocinio formativo presso scuole, istituzioni ed enti educativi e formativi, aziende e strutture della pubblica amministrazione, servizi socio-educativi, socio assistenziali e socio-sanitari, e possono anche prevedere soggiorni presso altre università italiane ed estere, anche nel quadro di accordi internazionali. Conoscenze e competenze dell'Educatore professionale socio pedagogico L'Educatore professionale socio pedagogico possiede: conoscenze teoriche di base e competenze operative nelle scienze pedagogiche e metodologico-didattiche, integrate da ambiti differenziati di conoscenze e competenze nelle discipline filosofiche, sociologiche e psicologiche, ma sempre in relazione a una prevalenza della formazione generale, relativa alla conoscenza teorica, epistemologica e metodologica delle problematiche educative nelle loro diverse dimensioni, compresa quella di genere; conoscenze teorico-pratiche per l'analisi della realtà sociale, culturale e territoriale, e competenze per elaborare, realizzare, gestire e valutare progetti educativi, al fine di rispondere alla crescente domanda educativa espressa dalla realtà sociale e dai servizi alla persona e alle comunità; abilità e competenze pedagogico-progettuali, metodologico-didattiche, comunicativo relazionali, organizzativo-istituzionali al fine di progettare, realizzare, gestire e valutare interventi e processi di formazione continua, anche mediante tecnologie multimediali e sistemi di formazione a distanza; una solida cultura di base nelle scienze della formazione dell'infanzia e della preadolescenza finalizzata ad acquisire competenze specifiche, saperi trasversali, metodi e tecniche di lavoro e di ricerca per gestire attività di insegnamento/apprendimento e interventi educativi nei servizi; il possesso fluente, in forma scritta e orale, di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano e adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione. Gli ambiti di intervento dell'Educatore professionale socio -pedagogico L'Educatore professionale socio pedagogico opera nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali , nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale , relativamente agli aspetti socio-educativi; nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute per quanto concerne gli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale . Ai sensi del DM 16 marzo 2007 - GU n. 153 del 6 luglio 2007 , l'Educatore professionale socio pedagogico, svolge le proprie attività professionali, nelle strutture pubbliche e private che gestiscono e/o erogano servizi sociali e socio-sanitari (residenziali, domiciliari, territoriali) previsti dalla Legge 328/2000 e riguardanti: famiglie minori anziani soggetti detenuti nelle carceri stranieri nomadi persone con disabilità servizi culturali, ricreativi, sportivi (centri di aggregazione giovanile, biblioteche, mediateche, ludoteche, musei, ecc.) servizi di educazione ambientale (parchi, ecomusei, agenzie per l'ambiente, ecc.); svolge anche attività di animatore socio-educativo ulteriori ambiti occupazionali sono le attività professionali di formatore, istruttore o tutor nei servizi di formazione professionale e continua, pubblici, privati e del privato sociale, nelle imprese e nelle associazioni di categoria nei servizi di sostegno alla genitorialità nelle strutture prescolastiche, scolastiche ed extrascolastiche convitti, semiconvitti ed educandati in qualità di personale educativo, nei servizi educativi per l'infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera, spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare) e per la preadolescenza. Come educatori nei servizi educativi per l'infanzia (la qualifica di educatore professionale socio pedagogico deve ricomprendere, ai sensi del combinato disposto dal DL.65/2017 e L.205/2017, anche i crediti formativi universitari utili all'acquisizione della qualifica di educatore dei servizi educativi per l'infanzia). Naturale prosecuzione degli studi dell'Educatore professionale socio-pedagogico può essere quella che porta alla qualifica di Pedagogista attraverso il conseguimento di una delle Lauree magistrali abilitanti attive presso i Dipartimenti e/o Facoltà di Scienze della Formazione che danno accesso a tale professione: LM 85 Scienze Pedagogiche, LM 50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM 57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua o LM 93Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education. Fonti: https://it.wikipedia.org/wiki/Educatore_professionale_socio_pedagogico https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/26/13G00021/sg https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/07/06/07A05800/sg https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2000/11/13/000G0369/sg https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00073/sg Professione PROFESSIONAL EDUCATOR PEDAGOGICAL MEMBER IN HEALTH AND HEALTH SERVICES AND PROTECTIONS On 27 October 2021 the Minister of Health Speranza in agreement with the Minister of University and Research Mass issued a ministerial decree that implements the delegation contained in the Legislative Decree 104/2020 which in paragraph 1 of article 33-bis . Article 33-bis of Legislative Decree 104/2020 as converted into law by L 126/2020 Art. 33-bis Urgent measures for the definition of the functions and role of socio-pedagogical educators in socio-sanitary and health centers). "A specific feature of the role of the professional figure of the socio-pedagogical educator in socio-sanitary and health aids is the pedagogical dimension, in its social declinations, of marginality, disability and deviance. 2. The functions of the socio-pedagogical educator referred to in paragraph 1, carried out in collaboration with other socio-health figures and in application of article 1, paragraph 2, of law no. 4, refer to the following professional activities: a) identify, promote and develop the cognitive, affective, playful and relational potential of the subjects, at an individual and collective level, in the context of pedagogical projects developed in professional autonomy or with a team in an interdisciplinary and interprofessional perspective; b) contribute to pedagogical strategies to program, plan, implement, manage, monitor, verify and evaluate educational interventions aimed at developing the potential of all subjects for the achievement of increasingly advanced levels of development, personal autonomy and social inclusion; c) design, organize, implement and evaluate educational and training situations and processes both in formal, public and private contexts, and in informal contexts, aimed at promoting individual and social well-being, supporting, accompanying and implementing the project of life of people with existential fragility, social marginality and material and educational poverty, throughout their life; d) building educational relationships, educational care, hospitality and responsibility; prevent situations of isolation, loneliness, stigmatization and educational marginalization, especially in culturally and socially deprived territorial areas ""

  • COMMISSIONE SCUOLA APEI | apei

    APEI NATIONAL SCHOOL COMMISSION EDUCATION AT SCHOOL THE APEI SCHOOL COMMISSION HAS THE TASK OF EXAMINING THE GOVERNMENT'S PROPOSALS, DIALOGUE WITH THE PARLIAMENTARY COMMITTEES, MAKING PROPOSALS TO THE APEI NATIONAL COUNCIL, BUILDING ALLIANCES AND BEING ADVISORY AND PROPOSITIVE BODY FOR ALL THE ACTIONS CONCERNING THE SCHOOL AND THE SCHOOL SOCIAL-PEDAGOGICAL PROFESSIONALS AT SCHOOL. THE APEI SCHOOL COMMISSION WORKS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PROTOCOL WITH THE MIUR THROUGH THE RELATIVE MINISTERIAL TECHNICAL TABLE AND THE COORDINATION PROVIDED FOR BY POINT 9 OF THE "SUPPORT DECREE" BETWEEN USR AND PROFESSIONAL ASSOCIATIONS FOR THE OPENING OF THE SAFE SCHOOLS ALSO TAKING ADVANTAGE OF PEDAGOGICAL-EDUCATIONAL SUPPORT. PEDAGOGISTS AND PROFESSIONAL SOCIO-PEDAGOGICAL EDUCATORS IN THE SCHOOL APEI GUIDELINES Pedagogists and Educators are professionals with precise scientific and methodological skills who intervene in the natural process of growth and development of the person, with a view to permanent education; they play a fundamental role in primary educational prevention. MIUR PROTOCOL AND ASSOCIATIONS Memorandum of understanding with the associations of pedagogues and educators. Memorandum of Understanding Activation of projects aimed at promoting education in civil, social and solidarity coexistence as an integral part of the training offer signed by the MI and by the associations of pedagogists and educators. CIRCULAR OF MIUR SUPPORT DECREE Specific professional services for support and assistance pedagogical to be addressed in particular to female students, as well as to school staff. SCHOOL YEAR START PROTOCOL Attention to health and psychological and pedagogical-educational support for school staff and students is an indispensable precautionary measure for a correct management of the school year. APEI COMMUNICATION TO SCHOOLS Information note APEI - Professional services for pedagogical support and assistance: Measures to promote didactic activity and to recover the skills and sociability of female students and students in the Covid-19 emergency. SUPPORT DECREE Support Decree - Art. 31 and Ministerial Circular - Professional services for pedagogical support and assistance. MONITOR 440 Monitor440 calls attributable to the actions envisaged by the MIUR-Associations Protocol in particular relating to the fight against educational poverty. OPERATIONAL PROPOSAL APEI Facsimile Notice of selection (based on qualifications and experience) of internal / external expert personnel for the assignment of no. 2 assignments of intellectual work of Pedagogist and Socio-pedagogical Professional Educator in the context of educational and pedagogical support / support activities for pupils, teachers and families.

  • Attività, eventi, convegni e seminari Apei

    attivita apei, convegni apei, seminari apei The activities of the APEI. The Association of Italian Pedagogists and Educators has always been involved in the territory with a series of activities both at a local and provincial level and at a regional and national level. Through this page it will be possible to always be informed about: conferences, seminars, events, demonstrations, political-professional initiatives, regulatory activities, legal actions and to protect the profession and / or users. Appointments, conferences, seminars, workshops Legal actions and to protect the profession

  • ASSEMBLEA NAZIONALE APEI

    ASSEMBLEA NAZIONALE APEI 2019 APEI NATIONAL ASSEMBLY 2019 SUBSCRIBE TO THE ASSEMBLY PEDAGOGICAL OCTOBER APEI 2017 Throughout Italy, thousands of educators and pedagogists are waiting to be professionally recognized by the state, after thirty years of unfulfilled requests, in order to receive a working dignity based on a defined and regulated professionalism. LOCANDINA-OTT-PED-SAN CESARIO (MO) .jpg LOCANDINA-OTT-PED-PARMA2 .jpg LOCANDINA OTTOBRE PEDAGOGICO LECCE.jpg OTTOBRE PEDAGOGICO LOCANDINA OTTOBRE PEDAGOGICO ALTAMURA (BA).jpg LOCANDINA OTTOBRE PEDAGOGICO FOGGIA.jpg LOCANDINA OTTOBRE PEDAGOGICO TERMOLI.jpg LOCANDINA OTTOBRE PEDAGOGICO MESSINA.jpg LOCANDINA OTTOBRE PEDAGOGICO CASTELLANETA.jpg LOCANDINA OTTOBRE PEDAGOGICO CATANIA.jpg LOCANDINA OTTOBRE PEDAGOGICO PALERMO.jpg OTTOBRE PEDAGOGICO LOCANDINA OTTOBRE PEDAGOGICO MESTRE.jpg LOCANDINA OTTOBRE PEDAGOGICO CONVERSANO BARI.jpg LOCANDINA OTTOBRE PEDAGOGICO SIRACUSA.jpg

  • TIROCINIO | apei

    Tirocinio curriculare o extracurriculare con i professionisti soci APEI Pedagogisti ed Educatori professionali socio-pedagogici APEI TUTOR INTERNSHIP INTERNSHIP Give your availability as an APEI Tutor Apply as an intern CONVENTIONED UNIVERSITY OFFICES LIST OF APEI TUTORS

  • Privacy Policy | apei

    Privacy Policy Sito web APEI - Associazione Pedagogisti Educatori Italiani Privacy Policy APEI Association of Italian Pedagogists and Educators Via Linea Ferrata, 57/2 - 90046 Monreale (Pa) Tel. 329.7309309. The site management methods are described with reference to the 2016/679 EU Regulation, known as GDPR (General Data Protection Regulation) and the processing of the personal data of the users who consult it. The information is also provided pursuant to art. 13 of Legislative Decree 30 June 2003 n. 196 "Code regarding the protection of personal data" to those who interact with the APEI online services, accessible electronically from the address: http://www.apei.it and http: //www.portaleapei . net The information is provided only for the APEI site and not for other websites that may be consulted by the user via links. THE "OWNER" OF THE TREATMENT Consultation of this site involves the release of information and personal data. The "owner" of their treatment is APEI Associazione Pedagogisti e Educatori Italiani, based in Via Linea Ferrata 57/2 - 90046 Monreale (Pa), in the person of the National President and Legal Representative. PLACE OF DATA PROCESSING The treatments connected to the online services of this site take place at the aforementioned APEI headquarters and are only handled by the technical staff in charge of the processing, or by any persons in charge of managing the online services of maintenance operations. TYPES OF DATA PROCESSED AND PURPOSE OF THE TREATMENT Registration data The information requested during registration will be used to allow access to the APEI online services. Furthermore, since registration is a prerequisite for accessing online services, the personal data of members, advertisers supporters, having made the choice of the service and following further information, will be processed for the purposes connected and / or functional to the chosen service. 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Due to the particular invasiveness that such devices may have in the private sphere of users, European and Italian legislation provides that the user must be adequately informed about their use and thus express their valid consent. In general, each browser allows the user to deactivate third-party cookies aimed at allowing online advertising based on the user's interests. THIRD PARTY COOKIES By visiting a website you may receive cookies from both the visited site ("owners") and from sites managed by other organizations ("third parties"). An example is the presence of "social plugins" for Facebook and Twitter. These are parts of the visited page generated directly by the aforementioned sites and integrated into the host site page. The most common use of social plugins is aimed at sharing content on social networks. The presence of these plugins involves the transmission of cookies to and from all sites managed by third parties. 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  • UTENTI | apei

    Pagina APEI dedicata alla tutela degli utenti. Sportello di garanzia dell'utente dei servizi prestati da Pedagogisti ed Educatori professionali socio-pedagogici Helpdesk for the protection of Users Guarantees for Users Apei for the quality of the services offered by pedagogists and professional educators and for the protection of users The Apei is committed to protecting the users of pedagogues and educators from any incorrect behavior of the Pedagogues and Educators. Choose as a consultant, collaborator or employee a pedagogue or an educator enrolled in the Association of Pedagogists and Italian Educators means choosing a professional who has decided to adhere to a precise code of ethics, over which the Association of Pedagogists and Italian Educators supervises. It is possible to verify that a professional is really a member of the Apei by consulting the list of members of the Association of Italian Pedagogists and Educators. Furthermore, in order to ensure that Apei members respect the code of ethics, the association has adopted one counter for the protection of the user - client, with the task of informing the user - client about the pedagogist's activities, giving information and starting the investigation on reports of violation of the code of ethics. The Apei, always with a view to guaranteeing the relationship between members and users, customers and employers, has decided to equip itself with a system of certification of the professional skills of the pedagogist and educator. Operate for the verification of standards the quality of the work of pedagogists and member educators is in everyone's interest: it allows users to contact professionals registered with the association and pedagogists and educators with confidence, to make sure you are on a list of the right professionals. For this reason Apei members can ask to obtain the certification of professional skills: a document that certifies that the path of the individual pedagogist or educator is a path of quality, both in terms of training and the activity carried out. If you are looking for an education professional as a consultant, collaborator or employee, make sure he has a professional certification relating to the sector of activity for which his work is required.

  • PDL ORDINE PEDAGOGISTI ED EDUCATORI | apei

    Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali "Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali" TESTO APPROVATO ALLA CAMERA IN DATA 5 LUGLIO 2023 E ATTUALMENTE IN DISCUSSIONE AL SENATO Art. 1. (Definizione della professione di pedagogista) 1. Il pedagogista è lo specialista dei processi educativi che, operando con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, esercita funzioni di coordina mento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla fami glia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. L’attività professionale del pedagogista comprende l’uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l’osserva zione pedagogica, la valutazione e l’intervento pedagogico sui bisogni educativi manifestati dal bambino e dall’adulto nei pro cessi di apprendimento. 2. Il pedagogista è un professionista di livello apicale, ai sensi del comma 595 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui formazione è funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze educative del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendi mento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, specialista dei processi educativi e formativi della persona per tutto il corso della vita. Opera con autonomia scientifica e responsabilità deontologica in ambito educativo, formativo e pedagogico in relazione a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale. Il pedagogista può svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di co ordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con va lenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest’ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza. 3. Il pedagogista svolge altresì attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale. 4. La professione di pedagogista può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato. Art. 2. (Requisiti per l’esercizio dell’attività di pedagogista) 1. Per esercitare la professione di pedagogista è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: a) laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classi 56/S e LM-50; b) laurea specialistica o magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S e LM-57; c) laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classi 87/S e LM-85; d) laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell’e-learning e della media education, classi 87/S e LM-93; e) laurea in scienze dell’educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell’ordina mento previgente alla data di entrata in vi gore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 2. Possono altresì esercitare la professione di pedagogista i professori universi tari ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri. 3. Per l’esercizio della professione di pedagogista è necessaria l’iscrizione nel l’albo dei pedagogisti dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 1 dell’articolo 5, previo conseguimento del titolo di studio e accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, atte stato congiuntamente dalla struttura mede sima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall’Ordine professionale. La prova valutativa di cui al secondo periodo è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell’ambito dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio abili tante all’esercizio della professione di pedagogista. 4. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, è inserito il seguente: « 1-bis. L’esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali delle classi LM-50 – Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 – Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 – Scienze pedagogiche e LM-93 – Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education nonché le lauree in scienze dell’educazione o in pedagogia rilasciate ai sensi dell’ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, abilitano all’esercizio della professione di pedagogista ». Art. 3 (Definizione dell’educatore professionale socio-pedagogico) 1. L’educatore professionale socio-pedagogico è un professionista operativo di li vello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Opera nei servizi socio-educativi e socioassistenziali e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi. L’educatore professionale sociopedagogico valuta, progetta, organizza e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socioeducativo, socio-assistenziale e socio-sanitario, per quest’ultimo limitatamente agli aspetti educativi, rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio, collaborando con altre figure professionali, e stimola i gruppi e gli individui a perseguire l’obiettivo della crescita integrale e dell’inserimento o del reinserimento sociale, definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali, anche in collaborazione con altre agenzie educative. 2. L’educatore professionale socio-pedagogico può operare nelle strutture pubbliche o private di carattere socio-educativo, socio-assistenziale, formativo, culturale, ambientale e socio-sanitario, per quest’ultimo limitatamente agli aspetti educativi, e può svolgere attività didattica e di sperimenta zione nello specifico ambito professionale. 3. La professione di educatore professionale socio-pedagogico può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato. Art. 4. (Requisiti per l’esercizio dell’attività di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65) Per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché al l’articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono necessari: a) il conseguimento del titolo di laurea triennale, previo accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall’Ordine professionale. La prova valutativa di cui al periodo precedente è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell’ambito dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico; b) in alternativa rispetto al requisito di cui alla lettera a), il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 del l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; c) l’iscrizione nell’albo degli educatori professionali socio-pedagogici dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 2 dell’articolo 5. Art. 5. (Istituzione dell’albo dei pedagogisti e dell’albo degli educatori professionali socio-pedagogici) 1. È istituito l’albo professionale dei pedagogisti. 2. È istituito l’albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici. 3. È consentita la contemporanea iscrizione dei professionisti agli albi di cui ai commi 1 e 2. 4. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici sono tenuti al segreto professionale. In caso di violazione, si applica l’articolo 622 del codice penale. Art. 6. (Istituzione dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative) 1. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici costituiscono l’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale. 2. L’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è istituito con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale di cui all’articolo 8 e le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative. 3. L’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è un ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale. È dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia; è finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti senza oneri per la finanza pubblica. 4. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabilite le modalità di funzionamento dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, le disposizioni relative al suo ordinamento interno e le norme necessarie per la prima applicazione della presente legge. Art. 7. (Condizioni per l’iscrizione agli albi) 1. L’iscrizione agli albi di cui all’articolo 5 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità; b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che compor tano l’interdizione dall’esercizio della professione; c) avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione; d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all’estero, dimostrare di risiedere all’estero in quanto al ser vizio, in qualità di pedagogisti o educatori professionali socio-pedagogici, di enti o imprese nazionali operanti fuori del territorio dello Stato. Art. 8. (Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative) 1. Il Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è composto dai presidenti degli ordini regionali e degli ordini provinciali delle province auto nome di Trento e di Bolzano. 2. Il Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è con vocato per la prima volta dal Ministro della giustizia. 3. Il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ha la rappresentanza dell’Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme ovvero dal medesimo Consiglio. In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente. 4. Il Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative esercita le seguenti funzioni: a) adotta il regolamento interno per il funzionamento dell’Ordine; b) provvede all’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine e alla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare di esso e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dell’Ordine; c) predispone e aggiorna il codice de ontologico, vincolante per tutti gli iscritti negli albi di cui all’articolo 5, e lo sottopone all’approvazione degli stessi tramite referendum; d) cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale; e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell’Ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale; f) esprime pareri, su richiesta dei Mini steri o degli enti pubblici interessati ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualifica zione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale dei pedagogisti e de gli educatori professionali socio-pedagogici; g) determina la misura del contributo annuale che deve essere corrisposto dagli iscritti negli albi di cui all’articolo 5 nonché gli importi delle tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese occorrenti per la regolare gestione del l’Ordine. Art. 9. (Riconoscimento di titoli rilasciati all’estero) 1. Per l’esercizio della professione di cui all’articolo 2 e per l’iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie estere che, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con i titoli di studio di cui all’arti colo 2 rilasciati da università italiane. 2. Per l’esercizio della professione di cui all’articolo 4 e per l’iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli di educatore socio-pedagogico conseguiti presso istituzioni che, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiara zione di equipollenza del titolo posseduto con la laurea in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane. Art. 10. (Formazione degli albi e istituzione degli or- dini regionali e delle province autonome) 1. In sede di prima attuazione della presente legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nomina un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, che, nel l’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni e del proprio orario di servizio, provvede alla formazione degli albi professionali dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici. 2. Il commissario di cui al comma 1, en tro novanta giorni dalla pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto, in possesso dei relativi titoli di studio e che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indìce l’elezione dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti necessari per l’istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità a quanto previsto dalla presente legge. Per lo svolgimento del l’elezione, il commissario nomina un presi dente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori e un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione. Art. 11. (Disposizioni transitorie in materia di iscrizione all’albo) 1. In sede di prima applicazione della presente legge, l’iscrizione agli albi di cui al l’articolo 5, ferme restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 del l’articolo 7, è consentita, su domanda da presentare a partire dalla data della nomina del commissario di cui all’articolo 10: a) per l’albo professionale dei pedagogisti: 1) ai professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane in istituzioni di particolare rilevanza scienti fica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un’istituzione pubblica in mate ria pedagogica per l’accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all’articolo 2, comma 1; 2) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l’accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all’articolo 2, comma 1, svolgendo un’attività di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o hanno fruito di disposi zioni in materia di stabilizzazione del rap porto di lavoro; 3) ai laureati nelle discipline di cui all’articolo 2, comma 1; 4) a coloro che hanno operato per al meno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a li vello nazionale o internazionale; 5) a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1; b) per l’albo professionale degli educa tori professionali socio-pedagogici: 1) a coloro che sono in possesso dei requisiti per l’esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 2) ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dall’articolo 4, comma 1; 3) a coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio pedagogico o di educatore nei servizi educativi, ai sensi dell’articolo 1, commi 595, primo periodo, 597 e 598, della legge 27 di cembre 2017, n. 205, nonché ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 4) ai laureati in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18). Art. 12. (Clausola di salvaguardia) 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, an che con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Art. 13. (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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