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  • Assemblea 2026 Napoli | apei

    Assemblea 2026 Napoli L’Assemblea Nazionale APEI rappresenta il principale momento di confronto politico, culturale, professionale e organizzativo dell’Associazione, in una fase decisiva per il futuro delle professioni educative e pedagogiche, per l’attuazione della Legge 55/2024 e per la costruzione dell’Ordine professionale. Tema e ordine del giorno Benessere Pedagogico. Educatori professionali socio-pedagogici e pedagogisti per le famiglie, le scuole, le comunità. Il tema del “Benessere Pedagogico” scelto per l’Assemblea Nazionale APEI propone una riflessione profonda sul ruolo dell’educazione nella costruzione di una società più umana, inclusiva e partecipativa. Parlare di benessere pedagogico significa riconoscere che il benessere delle persone non dipende esclusivamente da fattori economici o sanitari, ma anche dalla qualità delle relazioni educative, dalla possibilità di sentirsi accolti, ascoltati e valorizzati nei diversi contesti di vita. La pedagogia, in questa prospettiva, non rappresenta soltanto un ambito disciplinare, ma una chiave di lettura della società e dei suoi bisogni più profondi. Educatori e pedagogisti sono chiamati oggi a contribuire alla promozione di comunità educanti capaci di contrastare le disuguaglianze, sostenere i percorsi di crescita delle persone e favorire processi di inclusione, partecipazione e cittadinanza attiva. L’Assemblea Nazionale APEI intende quindi aprire uno spazio di confronto scientifico, professionale e culturale sul contributo che la pedagogia può offrire nella costruzione di nuovi modelli di convivenza sociale fondati sulla cura educativa, sulla responsabilità collettiva e sullo sviluppo umano. Ordine del giorno dell’Assemblea: Programmazione attività anno sociale 2026/2027; Approvazione rendiconto 2025; Modifiche statutarie (voto online); Varie ed eventuali. Chi può partecipare? Possono partecipare pedagogisti ed educatori professionali socio-pedagogici e pedagogisti. Partecipano con diritto di voto i pedagogisti e gli educatori professionali socio-pedagogici iscritti all’ APEI e in regola con la quota 2026. Programma dei lavori Venerdì 3 luglio 2026 Ore 14.00 – 17.00 Arrivi e accoglienza dei partecipanti Ore 17.00 Relazione del Presidente Nazionale APEI Alessandro Prisciandaro sul tema: Benessere Pedagogico. Educatori professionali socio-pedagogici e pedagogisti per le famiglie, le scuole, le comunità. Ore 18.00 Discussione sul tema: Benessere pedagogico delle persone, delle famiglie, delle comunità. Introduce e coordina Stefania Coti, vicepresidente nazionale APEI Interventi dei coordinatori delle commissioni, de: Valeria Bocchini , coordinatrice Commissione Scuola; Moreno Castagna , Coordinatore commissione CTU/CTP Domenica Carrozza , coordinatrice commissione Intelligenza artificiale ed educazione; Andrea Forria , coordinatore Commissione Disabilità Gianvincenzo Nicodemo , Direttore rivista scientifica Quaderni di pedagogia e pratiche educative Ermanno Tarracchini , Presidente del comitato tecnico - scientifico Elisa Vanin , Coordinatrice Commissione Servizi Socio Sanitari A seguire interventi dei soci. Possono partecipare al dibattito educatori professionali socio-pedagogici e pedagogisti con interventi della durata di 10 minuti ciascuno. Per partecipare è necessario indicare il tema del proprio intervento nel form di partecipazione al seguente collegamento: Modulo di iscrizione all'Assemblea nazionale Apei di Napoli Sabato 4 luglio 2026 Ore 10.00 – 13.00 . Interventi programmati del consiglio nazionale. Introduce e coordina Alessandro Prisciandaro , presidente nazionale APEI. Interventi di Annamaria Barbieri , Stefania Coti, Valeria Della Porta , Gianvincenzo Nicodemo, Ermanno Tarracchini A seguire interventi dei soci. Possono partecipare al dibattito educatori professionali socio-pedagogici e pedagogisti con interventi della durata di 10 minuti ciascuno. Per partecipare è necessario indicare il tema del proprio intervento nel form di partecipazione al seguente collegamento: Modulo di iscrizione all'Assemblea nazionale Apei di Napoli Ore 13.00 Pranzo sociale Ore 15.00 - 17.00 Sessione politico – professionale. Educatori professionali socio-pedagogici e pedagogisti promuovono benessere delle comunità. Interventi della durata di 10 minuti del presidente regionale o del delegato dell’Assemblea regionale. Introduce e coordina Stefania Coti, vicepresidente nazionale APEI Gli intervengono verteranno su: L'attività politico – professionale dell’Apei nella Regione Prospettive di impegno in Regione Contenuti emersi nelle assemblee regionali Apei Interventi di (elenco in fase di ampliamento a seguito dello svolgimento delle Assemblee regionali impegnate nella nomina dei delegati): Samule Amendola , presidente regionale Apei Sicilia Moreno Castagna , presidente regionale Apei Friuli-Venezia Giulia Domenica Carrozza , delegata Apei Lazio Andrea Forria , delegato Regione Lombardia Silvia Marinelli , referente Apei Molise Francesca Puglisi , presidente regionale Apei Calabria Margherita Cinefra , delegata Regione Puglia Camilla Sciandra, referente Apei Liguria Apei Piemonte (da individuare) Apei Trentino – Alto Adige (da individuare) Apei Valle D’Aosta (da individuare) Apei Basilicata (da individuare) Apei Toscana (da individuare) Apei Valle d’Aosta (da individuare) Apei Emilia Romagna (da individuare) Apei Marche (da individuare) Apei Sardegna (da individuare) Apei Campania (da individuare) Apei Abruzzo (da individuare) Apei Umbria (da individuare) Apei Veneto (da individuare) Politica di rimborso Costi di permanenza presso la struttura: 75 € in pensione completa / giorno in camera doppia; supplemento singola 15€. Delegati delle commissioni nazionali qualora siano stati delegati dalla commissione , riunita in apposita sessione per definire i contenuti dell’intervento. Ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, fino a un massimo di euro 200.00. I costi della permanenza verranno sostenuti dall’Associazione. L’intervento del delegato della commissione dovrà riportare il dibattito interno sviluppatosi all’interno della Commissione, dando conto delle diverse posizioni, riflessioni, criticità e proposte emerse nel confronto tra i componenti, senza produrre sintesi definitive o conclusioni precostituite. Riteniamo infatti fondamentale valorizzare il pluralismo culturale, professionale e metodologico presente nelle Commissioni APEI, quale patrimonio democratico e partecipativo della nostra Associazione. Presidenti regionali, referenti reginali o soci delegati dalle assemblee regionali qualora siano stati delegati dalla commissione, riunita in apposita sessione per definire i contenuti dell’intervento. Hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, fino a un massimo di euro 200.00. I costi della permanenza verranno sostenuti dall’Associazione. Consiglieri nazionali dell’Apei. Hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, fino a un massimo di euro 200.00. I costi della permanenza verranno sostenuti dall’Associazione. Educatori professionali socio-pedagogici e pedagogisti, soci e non soci, possono prenotare il pranzo del 4 luglio. I soci hanno diritto al pagamento del pranzo da parte dell’associazione, i non soci dovranno versare un contributo di 10 €. Se intendi rimanere a pranzo con noi per favore indicalo nel form di iscrizione al convegno . Come si raggiunge la sede dell'Assemblea L’Assemblea nazionale APEI si tiene presso il Centro don Giustino in via Evangelista Torricelli, 31 presso il quartiere di Pianura di Napoli. Note logistiche: Per chi viene in aereo. Dall’aeroporto di Capodichino prendere Alibus. Parte direttamente dall’uscita arrivi dell’aeroporto e ferma a Piazza Garibaldi. Il tragitto dura circa 20 minuti e la frequenza è di uno ogni circa 15 minuti. Il servizio è attivo indicativamente dalle prime ore del mattino fino a tarda sera. Da piazza Garibaldi seguire i passaggi del punto successivo Per chi viene in treno. Dalla stazione centrale di Piazza Garibaldi Prendere la Linea 2 della metropolitana dalla stazione di Napoli Piazza Garibaldi in direzione Pozzuoli/Campi Flegrei. Scendere alla stazione di Montesanto. A Montesanto prendere la linea EAV Circumflegrea in direzione Licola/Torregaveta. Scendere alla fermata Pianura. Il tempo complessivo è di circa 35-45 minuti, a seconda delle coincidenze. Dalla stazione di Pianura SI prosegue a piedi Per chi viene in auto. In auto per chi viene dalla A1 / A3 / A16 seguire le indicazioni per la Tangenziale di Napoli ed entrare in tangenziale in direzione Pozzuoli. Le uscite consigliate sono Fuorigrotta o Vomero/Pianura a seconda del traffico in quel determinato momento. Si consiglia pertanto di puntare il navigatore su Via Evangelista Torricelli 29-31, Napoli che individuerà il tragitto migliore a seconda del traffico Per chi viene in nave . Dal molo Beverello camminare per circa 5 minuti fino alla stazione metro “Municipio” (Linea 1) e prendere la Linea 1 fino alla stazione Garibaldi. A Garibaldi seguire le indicazioni “Dalla stazione centrale” Il percorso delle Assemblee regionali In ogni regione d’Italia si terrà l’assemblea regionale dell’Apei. Di seguito puoi trovare le indicazioni sulla assemblea regionale della tua regione. Le assemblee discutono i temi dell’assemblea nazionale ed eleggono i delegati all’assemblea nazionale. Le Assemblee dovranno essere convocate dai Consigli regionali dove istituiti o dai referenti entro domenica 31 maggio. In caso di mancata convocazione da parte di questi ultimi, il Presidente provvederà a convocare di propria iniziativa le assemblee regionali. Le assemblee regionali dovranno avere nel proprio ordine del giorno almeno i seguenti punti: Discussione del tema dell’Assemblea nazionale Elezione di un delegato in vista dell’assemblea nazionale Varie ed eventuali Il delegato eletto dalla Assemblea interverrà nella sessione appositamente prevista nell’ambito dell’Assemblea nazionale Date fissate per le Assemblee regionali: Lazio 25 maggio Lombardia 27 maggio Campania 9 giugno Marche 9 giugno Piemonte 10 giugno Veneto 16 giugno Molise 16 giugno Friuli Venezia Giulia 17 giugno Liguria 18 giugno Puglia 18 giugno Sicilia 20 giugno Regioni per le quali sta per essere fissata l'Assemblea regionale Abruzzo Basilicata Calabria Emilia Romagna Sardegna Toscana Trentino – Alto Adige Umbria Valle D’Aosta Per informazioni Per informazioni fai riferimento a Gianvincenzo Nicodemo gianvincenzo.nicodemo@hotmail.com 351.5674449

  • APEI - Associazione Pedagogisti Educatori Italiani

    L'APEI è l'Associazione nazionale di categoria dei Pedagogisti e degli Educatori professionali socio-pedagogici Italiani e ne promuove il ruolo professionale in ogni ambito lavorativo, opera ai sensi della Legge n. 4/2013, è inserita negli elenchi del MISE per il rilascio dell'Attestazione di Qualità Association of Italian Pedagogists and Educators ASSOCIATES Association of Italian Pedagogists and Educators APEI is the professional trade association that brings together Pedagogists and professional socio-pedagogical educators from all over Italy to promote their professional role in every working environment and work in accordance with Law 4/2013. It was established in 2007 and over the years has distinguished itself for its political / professional commitment aimed at the legislative recognition of educational professions . He participated in the drafting of DdL 2443 (Iori) and contributed concretely to the approval of Law 205/17 and Law 145/18 which introduce the discipline of the professions of Pedagogist and Professional Socio-pedagogical Educator by defining the working areas. Registered with the MISE, she can issue a certificate of quality of the services offered. To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key. Who we are Our History and our objectives for the future of Pedagogy. Members List members and the National Register of Pedagogists and APEI Educators. Associates APEI: a valuable alliance for your profession. Commissions Spaces for analysis, study and reflection on the main work areas Profession Laws, work areas and professional skills. Update Area dedicated to the Update professional of the partners Activities Events and workshops for sharing and professional growth. Contacts Get in touch with the Association e find locations territorial.

  • COMUNICATI STAMPA | apei

    Comunicati stampa APEI, Associazione Pedagogisti Educatori Italiani RELEASES PRESS

  • SEDI | apei

    OFFICES OF THE ASSOCIATION NATIONAL OFFICE National Presidency Dr. ALESSANDRO PRISCIANDARO VIA LINA FERRATA 57/2 90046 Monreale (PA). REGIONAL OFFICES MEMBERSHIP SECRETARIAT APEI PUGLIA OFFICE National Membership Secretariat Dr. SAMUELE AMENDOLA VIA ZINZOLO 5 / A 98055 LIPARI (ME). APEI APULIA Dr. STEFANIA COTI LECCE HEADQUARTERS APEI CAMPANIA APEI CAMPANIA Dr. GIANVINCENZO NICODEMO VIA COSENZA 77 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA. HEADQUARTERS APEI SICILY APEI SICILY Dr. SAMUELE AMENDOLA VIA GARIBALDI 146 98055 LIPARI (ME).

  • Professione | Apei

    ASSOCIAZIONE PEDAGOGISTI EDUCATORI ITALIANI - Le professioni di Pedagogista ed Educatore professionale socio-pedagogico ai sensi della Legge 205/2017. La Pedagogia: la Scienza dell' Educazione e della Formazione dell' Uomo. Le professioni di Educatore professionale socio-pedagogico e Pedagogista rientrano nella medesima famiglia professionale, il loro oggetto di studio ed attività è l’educazione e formazione dell'Uomo lungo tutto l'arco della sua vita, per l'armonico sviluppo della personalità e del potenziale umano, in una prospettiva di crescita personale e sociale. La formazione universitaria si realizza per l’Educatore professionale socio-pedagogico nella Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione e per il Pedagogista nella Laurea Magistrale abilitante in Scienze Pedagogiche o una delle altre Lauree previste della Legge 205/2017. Sul piano dell’architettura europea delle professioni (EQF) la qualifica dell’Educatore professionale socio-pedagogico rientra nel livello 6, quello del Pedagogista al livello 7. I due profili sono complementari ed indipendenti e sono regolamentati dalla Legge 205/2017 (commi 594-601) e della L. 145/2018 (comma 517) che individuano i requisiti e gli ambiti di intervento. Si tratta di professioni che operano ai sensi della Legge n. 55/2024 . Educatore professionale socio-pedagogico L’Educatore professionale socio-pedagogico è il professionista dell'Educazione e della Formazione dell'Uomo, che svolge funzioni intellettuali con propria autonomia scientifica e propria responsabilità deontologica. La professione di educatore comprende l’uso di strumenti conoscitivi specifici di ordine teorico e metodologico in funzione di intervento e di valutazione educativa, indirizzati alla persona e ai gruppi, in vari contesti educativi e formativi, per tutto il corso della vita. Comprende altresì le attività di didattica, ricerca e sperimentazione. Profilo professionale Pedagogista Il Pedagogista è lo specialista dell'educazione e della formazione dell'Uomo, professionista di livello apicale che svolge funzioni intellettuali con propria autonomia scientifica e propria responsabilità deontologica. La professione di pedagogista comprende l’uso di strumenti conoscitivi specifici di ordine teorico e metodologico in funzione di intervento e di valutazione pedagogica, indirizzati alla persona e ai gruppi, in vari contesti educativi e formativi, per tutto il corso della vita. Comprende altresì le attività di didattica, ricerca e sperimentazione. Profilo professionale

  • NEWS APEI

    APEI NEWS NOTIZIE ASSOCIAZIONE PEDAGOGISTI EDUCATORI ITALIANI NEWS

  • ANNUNCI/OFFERTE LAVORO | APEI

    Annunci/offerte Lavoro | Apei Trova e offri lavoro come Educatore professionale socio pedagogico o Pedagogista READ OR MAKE A JOB OFFER Job Ads and Offers For EDUCATORS AND PEDAGOGISTS

  • Attestazione di Qualità professionale APEI

    L'APEI - Associazione Pedagogisti Educatori Italiani è iscritta nell'elenco del Ministero per lo Sviluppo Economico ai sensi della Legge 4/2013, come associazione che rilascia l'Attestazione di Qualità e Qualificazione professionale dei Servizi offerti dai Soci. APEI is registered in the list of the Ministry of Economic Development CERTIFICATION OF QUALITY AND QUALIFICATION OF PROFESSIONAL SERVICES (Law No. 4 of 2013) Quality certification of pedagogists and educators services Guarantee for users, opportunities for professionals Pursuant to art. 7 and 8 of the Law 14 January 2013, n. 4, APEI annually authorizes members to use the reference to membership in the association as a mark or certificate of quality and professional qualification of their services, certifying: the regular registration of the professional in the Association; the requirements necessary to be part of the association and compliance with the Code of Ethics; the qualitative and professional qualification standards that members are required to comply with in the exercise of their professional activity in order to maintain membership in the Association; the guarantees provided by the Association to users. and, therefore, the possession of the specific skills to operate as an Educator and / or Pedagogist. Regulation Request Certification

  • EVENTI APEI CAMPANIA | apei

    Pagina APEI Campania EVENTI APEI CAMPANIA

  • PDL ORDINE PEDAGOGISTI ED EDUCATORI | apei

    Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali "Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali" TESTO APPROVATO ALLA CAMERA IN DATA 5 LUGLIO 2023 E ATTUALMENTE IN DISCUSSIONE AL SENATO Art. 1. (Definizione della professione di pedagogista) 1. Il pedagogista è lo specialista dei processi educativi che, operando con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, esercita funzioni di coordina mento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla fami glia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. L’attività professionale del pedagogista comprende l’uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l’osserva zione pedagogica, la valutazione e l’intervento pedagogico sui bisogni educativi manifestati dal bambino e dall’adulto nei pro cessi di apprendimento. 2. Il pedagogista è un professionista di livello apicale, ai sensi del comma 595 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui formazione è funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze educative del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendi mento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, specialista dei processi educativi e formativi della persona per tutto il corso della vita. Opera con autonomia scientifica e responsabilità deontologica in ambito educativo, formativo e pedagogico in relazione a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale. Il pedagogista può svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di co ordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con va lenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest’ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza. 3. Il pedagogista svolge altresì attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale. 4. La professione di pedagogista può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato. Art. 2. (Requisiti per l’esercizio dell’attività di pedagogista) 1. Per esercitare la professione di pedagogista è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: a) laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classi 56/S e LM-50; b) laurea specialistica o magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S e LM-57; c) laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classi 87/S e LM-85; d) laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell’e-learning e della media education, classi 87/S e LM-93; e) laurea in scienze dell’educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell’ordina mento previgente alla data di entrata in vi gore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 2. Possono altresì esercitare la professione di pedagogista i professori universi tari ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri. 3. Per l’esercizio della professione di pedagogista è necessaria l’iscrizione nel l’albo dei pedagogisti dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 1 dell’articolo 5, previo conseguimento del titolo di studio e accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, atte stato congiuntamente dalla struttura mede sima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall’Ordine professionale. La prova valutativa di cui al secondo periodo è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell’ambito dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio abili tante all’esercizio della professione di pedagogista. 4. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, è inserito il seguente: « 1-bis. L’esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali delle classi LM-50 – Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 – Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 – Scienze pedagogiche e LM-93 – Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education nonché le lauree in scienze dell’educazione o in pedagogia rilasciate ai sensi dell’ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, abilitano all’esercizio della professione di pedagogista ». Art. 3 (Definizione dell’educatore professionale socio-pedagogico) 1. L’educatore professionale socio-pedagogico è un professionista operativo di li vello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Opera nei servizi socio-educativi e socioassistenziali e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi. L’educatore professionale sociopedagogico valuta, progetta, organizza e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socioeducativo, socio-assistenziale e socio-sanitario, per quest’ultimo limitatamente agli aspetti educativi, rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio, collaborando con altre figure professionali, e stimola i gruppi e gli individui a perseguire l’obiettivo della crescita integrale e dell’inserimento o del reinserimento sociale, definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali, anche in collaborazione con altre agenzie educative. 2. L’educatore professionale socio-pedagogico può operare nelle strutture pubbliche o private di carattere socio-educativo, socio-assistenziale, formativo, culturale, ambientale e socio-sanitario, per quest’ultimo limitatamente agli aspetti educativi, e può svolgere attività didattica e di sperimenta zione nello specifico ambito professionale. 3. La professione di educatore professionale socio-pedagogico può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato. Art. 4. (Requisiti per l’esercizio dell’attività di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65) Per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché al l’articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono necessari: a) il conseguimento del titolo di laurea triennale, previo accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall’Ordine professionale. La prova valutativa di cui al periodo precedente è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell’ambito dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico; b) in alternativa rispetto al requisito di cui alla lettera a), il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 del l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; c) l’iscrizione nell’albo degli educatori professionali socio-pedagogici dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 2 dell’articolo 5. Art. 5. (Istituzione dell’albo dei pedagogisti e dell’albo degli educatori professionali socio-pedagogici) 1. È istituito l’albo professionale dei pedagogisti. 2. È istituito l’albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici. 3. È consentita la contemporanea iscrizione dei professionisti agli albi di cui ai commi 1 e 2. 4. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici sono tenuti al segreto professionale. In caso di violazione, si applica l’articolo 622 del codice penale. Art. 6. (Istituzione dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative) 1. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici costituiscono l’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale. 2. L’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è istituito con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale di cui all’articolo 8 e le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative. 3. L’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è un ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale. È dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia; è finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti senza oneri per la finanza pubblica. 4. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabilite le modalità di funzionamento dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, le disposizioni relative al suo ordinamento interno e le norme necessarie per la prima applicazione della presente legge. Art. 7. (Condizioni per l’iscrizione agli albi) 1. L’iscrizione agli albi di cui all’articolo 5 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità; b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che compor tano l’interdizione dall’esercizio della professione; c) avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione; d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all’estero, dimostrare di risiedere all’estero in quanto al ser vizio, in qualità di pedagogisti o educatori professionali socio-pedagogici, di enti o imprese nazionali operanti fuori del territorio dello Stato. Art. 8. (Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative) 1. Il Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è composto dai presidenti degli ordini regionali e degli ordini provinciali delle province auto nome di Trento e di Bolzano. 2. Il Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è con vocato per la prima volta dal Ministro della giustizia. 3. Il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ha la rappresentanza dell’Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme ovvero dal medesimo Consiglio. In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente. 4. Il Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative esercita le seguenti funzioni: a) adotta il regolamento interno per il funzionamento dell’Ordine; b) provvede all’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine e alla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare di esso e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dell’Ordine; c) predispone e aggiorna il codice de ontologico, vincolante per tutti gli iscritti negli albi di cui all’articolo 5, e lo sottopone all’approvazione degli stessi tramite referendum; d) cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale; e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell’Ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale; f) esprime pareri, su richiesta dei Mini steri o degli enti pubblici interessati ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualifica zione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale dei pedagogisti e de gli educatori professionali socio-pedagogici; g) determina la misura del contributo annuale che deve essere corrisposto dagli iscritti negli albi di cui all’articolo 5 nonché gli importi delle tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese occorrenti per la regolare gestione del l’Ordine. Art. 9. (Riconoscimento di titoli rilasciati all’estero) 1. Per l’esercizio della professione di cui all’articolo 2 e per l’iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie estere che, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con i titoli di studio di cui all’arti colo 2 rilasciati da università italiane. 2. Per l’esercizio della professione di cui all’articolo 4 e per l’iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli di educatore socio-pedagogico conseguiti presso istituzioni che, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiara zione di equipollenza del titolo posseduto con la laurea in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane. Art. 10. (Formazione degli albi e istituzione degli or- dini regionali e delle province autonome) 1. In sede di prima attuazione della presente legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nomina un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, che, nel l’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni e del proprio orario di servizio, provvede alla formazione degli albi professionali dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici. 2. Il commissario di cui al comma 1, en tro novanta giorni dalla pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto, in possesso dei relativi titoli di studio e che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indìce l’elezione dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti necessari per l’istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità a quanto previsto dalla presente legge. Per lo svolgimento del l’elezione, il commissario nomina un presi dente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori e un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione. Art. 11. (Disposizioni transitorie in materia di iscrizione all’albo) 1. In sede di prima applicazione della presente legge, l’iscrizione agli albi di cui al l’articolo 5, ferme restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 del l’articolo 7, è consentita, su domanda da presentare a partire dalla data della nomina del commissario di cui all’articolo 10: a) per l’albo professionale dei pedagogisti: 1) ai professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane in istituzioni di particolare rilevanza scienti fica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un’istituzione pubblica in mate ria pedagogica per l’accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all’articolo 2, comma 1; 2) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l’accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all’articolo 2, comma 1, svolgendo un’attività di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o hanno fruito di disposi zioni in materia di stabilizzazione del rap porto di lavoro; 3) ai laureati nelle discipline di cui all’articolo 2, comma 1; 4) a coloro che hanno operato per al meno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a li vello nazionale o internazionale; 5) a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1; b) per l’albo professionale degli educa tori professionali socio-pedagogici: 1) a coloro che sono in possesso dei requisiti per l’esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 2) ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dall’articolo 4, comma 1; 3) a coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio pedagogico o di educatore nei servizi educativi, ai sensi dell’articolo 1, commi 595, primo periodo, 597 e 598, della legge 27 di cembre 2017, n. 205, nonché ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 4) ai laureati in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18). Art. 12. (Clausola di salvaguardia) 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, an che con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Art. 13. (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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