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"Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali"

TESTO APPROVATO ALLA CAMERA IN DATA 5 LUGLIO 2023

E ATTUALMENTE IN DISCUSSIONE AL SENATO

​

Art. 1.

(Definizione della professione di pedagogista)

 

1. Il pedagogista è lo specialista dei processi educativi che, operando con au­tonomia scientifica e responsabilità deon­tologica, esercita funzioni di coordina­ mento, consulenza e supervisione pedago­gica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla fami­ glia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. L’attività pro­fessionale del pedagogista comprende l’uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l’osserva­ zione pedagogica, la valutazione e l’inter­vento pedagogico sui bisogni educativi ma­nifestati dal bambino e dall’adulto nei pro­ cessi di apprendimento.

2. Il pedagogista è un professionista di livello apicale, ai sensi del comma 595 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui formazione è funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità e com­petenze educative del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendi­ mento permanente, di cui alla raccoman­dazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, specialista dei processi educativi e formativi della persona per tutto il corso della vita. Opera con autonomia scientifica e responsabilità deontologica in ambito educativo, formativo e pedagogico in relazione a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale. Il pedagogista può svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pub­blici e privati, compiti e funzioni di con­sulenza tecnico-scientifica e attività di co­ ordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con va­ lenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, so­ciale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest’ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza.

3. Il pedagogista svolge altresì attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale.

4. La professione di pedagogista può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

 

 

Art. 2.

(Requisiti per l’esercizio dell’attività di pedagogista)

 

1. Per esercitare la professione di pedago­gista è necessario il possesso di uno dei se­guenti titoli di studio:

a) laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi edu­cativi, classi 56/S e LM-50;

b) laurea specialistica o magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S e LM-57;

c) laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classi 87/S e LM-85;

d) laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell’e-learning e della media education, classi 87/S e LM-93;

e) laurea in scienze dell’educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell’ordina­ mento previgente alla data di entrata in vi­ gore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

2. Possono altresì esercitare la profes­sione di pedagogista i professori universi­ tari ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o hanno insegnato discipline pe­dagogiche in università italiane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri.

3. Per l’esercizio della professione di pedagogista è necessaria l’iscrizione nel­ l’albo dei pedagogisti dell’Ordine delle pro­fessioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 1 dell’articolo 5, pre­vio conseguimento del titolo di studio e accertamento delle competenze professio­nali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, atte­ stato congiuntamente dalla struttura mede­ sima e dagli organi accademici, è soste­nuta alla presenza di un componente de­signato dall’Ordine professionale. La prova valutativa di cui al secondo periodo è svolta prima della discussione della tesi di lau­rea, nell’ambito dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio abili­ tante all’esercizio della professione di pe­dagogista.

4. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, è inserito il seguente:

« 1-bis. L’esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali delle classi LM-50 – Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 – Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 – Scienze pedagogiche e LM-93 – Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education nonché le lauree in scienze dell’educazione o in pedagogia rilasciate ai sensi dell’ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, abilitano all’esercizio della professione di pedagogista ».

 

 

Art. 3

(Definizione dell’educatore professionale socio-pedagogico)

 

1. L’educatore professionale socio-peda­gogico è un professionista operativo di li­ vello intermedio che svolge funzioni pro­gettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Opera nei servizi socio-educativi e socioassistenziali e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti edu­cativi. L’educatore professionale sociopedagogico valuta, progetta, organizza e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socioeducativo, socio-assistenziale e socio-sani­tario, per quest’ultimo limitatamente agli aspetti educativi, rivolti a persone in dif­ficoltà o in condizione di disagio, collaborando con altre figure professionali, e stimola i gruppi e gli individui a perse­guire l’obiettivo della crescita integrale e dell’inserimento o del reinserimento so­ciale, definendo interventi educativi, forma­tivi, assistenziali e sociali, anche in col­laborazione con altre agenzie educative.

2. L’educatore professionale socio-peda­gogico può operare nelle strutture pubbli­che o private di carattere socio-educativo, socio-assistenziale, formativo, culturale, am­bientale e socio-sanitario, per quest’ultimo limitatamente agli aspetti educativi, e può svolgere attività didattica e di sperimenta­ zione nello specifico ambito professionale. 3. La professione di educatore profes­sionale socio-pedagogico può essere eser­citata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

 

 

Art. 4.

(Requisiti per l’esercizio dell’attività di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65)

 

  1. Per esercitare la professione di educa­tore socio-pedagogico e di educatore nei ser­vizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché al­ l’articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono neces­sari:

a) il conseguimento del titolo di laurea triennale, previo accertamento delle compe­tenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valuta­tiva delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura me­desima e dagli organi accademici, è soste­nuta alla presenza di un componente desi­gnato dall’Ordine professionale. La prova valutativa di cui al periodo precedente è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell’ambito dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico;

b) in alternativa rispetto al requisito di cui alla lettera a), il possesso della corri­spondente qualifica attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 del­ l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

c) l’iscrizione nell’albo degli educatori professionali socio-pedagogici dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 2 dell’articolo 5.

 

 

Art. 5.

(Istituzione dell’albo dei pedagogisti e dell’albo degli educatori professionali socio-pedagogici)

 

1. È istituito l’albo professionale dei pe­dagogisti.

2. È istituito l’albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici.

3. È consentita la contemporanea iscri­zione dei professionisti agli albi di cui ai commi 1 e 2. 4. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedago­gici sono tenuti al segreto professionale. In caso di violazione, si applica l’articolo 622 del codice penale.

 

Art. 6.

(Istituzione dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative)

 

1. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedago­gici costituiscono l’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province au­tonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale.

2. L’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è istituito con decreto del Mi­nistro della giustizia, sentiti il Consiglio na­zionale di cui all’articolo 8 e le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative.

3. L’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è un ente pubblico non econo­mico e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’eser­cizio professionale. È dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e di­sciplinare e sottoposto alla vigilanza del Mi­nistero della giustizia; è finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti senza oneri per la finanza pubblica.

4. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabilite le modalità di funzionamento dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, le disposizioni relative al suo or­dinamento interno e le norme necessarie per la prima applicazione della presente legge.

 

 

Art. 7.

(Condizioni per l’iscrizione agli albi)

 

1. L’iscrizione agli albi di cui all’articolo 5 è subordinata al possesso dei seguenti re­quisiti:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità;

b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che compor­ tano l’interdizione dall’esercizio della pro­fessione;

c) avere conseguito l’abilitazione all’e­sercizio della professione;

d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all’estero, dimo­strare di risiedere all’estero in quanto al ser­ vizio, in qualità di pedagogisti o educatori professionali socio-pedagogici, di enti o im­prese nazionali operanti fuori del territorio dello Stato.

 

Art. 8.

(Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative)

 

1. Il Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è com­posto dai presidenti degli ordini regionali e degli ordini provinciali delle province auto­ nome di Trento e di Bolzano.

2. Il Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è con­ vocato per la prima volta dal Ministro della giustizia.

3. Il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ha la rappresentanza dell’Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme ovvero dal medesimo Consiglio. In caso di impedi­mento, il presidente è sostituito dal vicepre­sidente.

4. Il Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative eser­cita le seguenti funzioni:

a) adotta il regolamento interno per il funzionamento dell’Ordine;

b) provvede all’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine e alla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare di esso e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dell’Ordine;

c) predispone e aggiorna il codice de­ ontologico, vincolante per tutti gli iscritti negli albi di cui all’articolo 5, e lo sottopone all’approvazione degli stessi tramite referen­dum;

d) cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni peda­gogiche ed educative relativamente alle que­stioni di rilevanza nazionale;

e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell’Ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale;

f) esprime pareri, su richiesta dei Mini­ steri o degli enti pubblici interessati ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualifica­ zione di istituzioni non pubbliche per la for­mazione professionale dei pedagogisti e de­ gli educatori professionali socio-pedagogici;

g) determina la misura del contributo annuale che deve essere corrisposto dagli iscritti negli albi di cui all’articolo 5 nonché gli importi delle tasse per il rilascio dei cer­tificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese occorrenti per la regolare gestione del­ l’Ordine.

 

 

Art. 9.

(Riconoscimento di titoli rilasciati all’estero)

 

1. Per l’esercizio della professione di cui all’articolo 2 e per l’iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni uni­versitarie estere che, con decreto del Mini­stro dell’università e della ricerca, previo pa­rere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo pos­seduto con i titoli di studio di cui all’arti­ colo 2 rilasciati da università italiane.

2. Per l’esercizio della professione di cui all’articolo 4 e per l’iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli di educatore socio-pedagogico conseguiti presso istitu­zioni che, con decreto del Ministro dell’uni­versità e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano rico­nosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiara­ zione di equipollenza del titolo posseduto con la laurea in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane.

 

 

Art. 10.

(Formazione degli albi e istituzione degli or- dini regionali e delle province autonome)

 

1. In sede di prima attuazione della pre­sente legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province au­tonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nomina un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, che, nel­ l’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni e del proprio orario di servizio, provvede alla formazione degli albi profes­sionali dei pedagogisti e degli educatori pro­fessionali socio-pedagogici.

2. Il commissario di cui al comma 1, en­ tro novanta giorni dalla pubblicazione dell’e­lenco degli aventi diritto, in possesso dei re­lativi titoli di studio e che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indìce l’elezione dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti ne­cessari per l’istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità a quanto previsto dalla presente legge. Per lo svolgimento del­ l’elezione, il commissario nomina un presi­ dente di seggio, un vicepresidente, due scru­tatori e un segretario, scegliendoli tra fun­zionari della pubblica amministrazione.

 

 

Art. 11.

(Disposizioni transitorie in materia di iscrizione all’albo)

​

1. In sede di prima applicazione della pre­sente legge, l’iscrizione agli albi di cui al­ l’articolo 5, ferme restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 del­ l’articolo 7, è consentita, su domanda da presentare a partire dalla data della nomina del commissario di cui all’articolo 10:

 

a) per l’albo professionale dei pedago­gisti:

 

1) ai professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quie­scenza, che insegnano o hanno insegnato di­scipline pedagogiche in università italiane in istituzioni di particolare rilevanza scienti­ fica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un’istituzione pubblica in mate­ ria pedagogica per l’accesso al quale sia ri­chiesta una delle lauree di cui all’articolo 2, comma 1;

2) a coloro che ricoprono o hanno ri­coperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l’accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all’articolo 2, comma 1, svolgendo un’attività di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o hanno fruito di disposi­ zioni in materia di stabilizzazione del rap­ porto di lavoro;

3) ai laureati nelle discipline di cui all’articolo 2, comma 1;

4) a coloro che hanno operato per al­ meno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a li­ vello nazionale o internazionale;

5) a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1;

 

b) per l’albo professionale degli educa­ tori professionali socio-pedagogici:

 

1) a coloro che sono in possesso dei requisiti per l’esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

2) ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in pos­sesso dei requisiti previsti per l’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dall’articolo 4, comma 1;

3) a coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio pedagogico o di educatore nei servizi educa­tivi, ai sensi dell’articolo 1, commi 595, primo periodo, 597 e 598, della legge 27 di­ cembre 2017, n. 205, nonché ai sensi del de­creto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

4) ai laureati in scienze dell’educa­zione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18).

 

Art. 12.

(Clausola di salvaguardia)

 

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto spe­ciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, an­ che con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

 

Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

 

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provve­dono agli adempimenti previsti dalla pre­sente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vi­gente.

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