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- ASSEMBLEA NAZIONALE 2022 | apei
ASSEMBLEA NAZIONALE APEI 2022 18 GIUGNO 2022 - ISTITUTO MARGHERITA - BARI This is your About Page. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what you do and what your website has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know. Our Story Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what your team does, and what your site has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know. If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers, and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery, or video for even more engagement. Meet The Team Don Francis Founder & CEO Ashley Jones Tech Lead Tess Brown Office Manager Lisa Rose Product Manager Kevin Nye HR Lead Alex Young Customer Support Lead Our Clients
- PROTOCOLLO D'INTESA MINISTERO ISTRUZIONE | apei
Protocollo di Intesa firmato da APEI e Ministero dell'Istruzione (MIUR) per l'inserimento del Pedagogista e dell'Educatore professionale socio-pedagogico a scuola. MEMORANDUM OF UNDERSTANDING APEI - MINISTRY OF EDUCATION
- Plans & Pricing | apei
No plans available Once there are plans available for purchase, you’ll see them here. Back to Home Page
- Apei Sedi Regionali
Sedi Regionali Apei Associazione Pedagogisti Educatori Italiani REGIONAL APEI Abruzzo For information on Apei activity in your region, you can contact the national president of Apei at the address presidency@apei.it . Enter the Regional Fb page. Basilicata Basilicata Apei Basilicata regional headquarters Contact person for the Basilicata region: Dr. Nicla Lattanzio Contacts: Enter the Regional Fb page. Calabria Apei Calabria regional office President of the Calabria region: Dr. Francesca Pugliese Contacts: presidenzacalabria@apei.it Directors: Dr. Valentina Codispoti Dr. Filomena Cecere Dr. Anna Blaschi Enter the Regional Fb page. Campania Apei Campania regional headquarters President of the Campania region: Dr. Valeria Della Porta Contacts: presidenzacampania@apei.it Directors: Dr. Annamaria Barbieri Dr. Giuliana Terrazzano Dr. Aniello Massimo Verde Dr. Natasha Cilio Dr. Anna Massei Enter the Regional Fb page. Campania Calabria Friuli Venezia Giulia Apei Friuli Venezia Giulia regional office Contact person for the Friuli Venezia Giulia region Dr. Raffaella De Rosa Contacts: Enter the Regional Fb page. Emilia Romagna Apei Emilia Romagna regional office President of the Emilia Romagna region: Dr. Stefania Costa Director: Dr. Simona Fazio Dr. Ermanno Tarracchini Dr. Erika Dallatorre Contacts: referenteemiliaromagna@apei.it Enter the Regional Fb page. Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Apei Lazio regional office Lazio Region President: Dr. Ivan Fausti Contacts: presidenzalazio@apei.it Director: Dr. Michela Rispoli Dr. Suellen Venarotta Dr. Claudia Natalucci Enter the Regional Fb page. Liguria Apei Liguria Regional Headquarters Contact person for the Liguria region: Dr. Daisy Augeri Contacts: referenteliguria@apei.it Enter the Regional Fb page. Lazio Liguria Marche Apei Marche regional headquarters Contact person for the Marche region Dr. Ada Mastrolorito Contacts: Enter the Regional Fb page. Lombardy Apei Lombardia regional office President of the Lombardy region: Advisor: Dr. Laura Bonomo Contacts: referentelombardia@apei.it Enter the Regional Fb page. Lombardia Marche Molise Apei Molise regional office Molise region contact person Dr. Stefania Di Dio Contacts: Enter the Regional Fb page. Piedmont Apei Piemonte regional office Piedmont Region President: Dr. Marisa Cirulli Directors: Dr. Concetta Tonti Contacts: marisa.cirulli@apei.it Enter the Regional Fb page. Piemonte Molise Puglia Apei Puglia regional office President of the Puglia region: Dr. Stefania Coti Contacts: presidapei.puglia@gmail.com Councilor: Dr. Saponaro Agostina Dr. Montanaro Stefania Dr. Falco Elena Dr. Murciano Michela Dr. Doriana Canovari Dr. Spinosa Leonardo Enter the Regional Fb page. Sardinia Apei Sardinia regional headquarters Contact person for the Sardinia region Dr. Alessio Casula Enter the Regional Fb page. Puglia Sardegna Sicily Apei Sicily regional office: President of the Sicily region: Dr. Samuele Amendola Contacts: presidapeisicilia@gmail.com Director: Dr. Roberta Giusto Dr. Antonina Murabito Dr. Tommaso Pezzino Dr. Giuseppina Sabella Enter the Regional Fb page. Tuscany Apei Toscana regional headquarters Contact person for the Tuscany region: Dr. Sabrina Visconti Contacts: referentetoscana@apei.it Enter the Regional Fb page. Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Apei Trentino Alto Adige regional headquarters Contact person for the Trentino Alto Adige region Dr. Raffaella De Rosa Contacts: Enter the Regional Fb page. Umbria Apei Umbria regional headquarters Contact person for the Umbria region: Dr. Sara Morosi Contacts: sara.morosi@apei.it Enter the Regional Fb page. Umbria Trentino Alto Adige Valle d'Aosta For information on Apei activity in your region, you can contact the national president of Apei at the address presidency@apei.it . Enter the Regional Fb page. Veneto Apei Veneto regional office President of the Veneto region: Dr. Silvia Gobbin Director: Dr. Sara Sorrentino Contacts: Enter the Regional Fb page. Veneto
- PDL ORDINE PEDAGOGISTI ED EDUCATORI | apei
Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali "Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali" TESTO APPROVATO ALLA CAMERA IN DATA 5 LUGLIO 2023 E ATTUALMENTE IN DISCUSSIONE AL SENATO Art. 1. (Definizione della professione di pedagogista) 1. Il pedagogista è lo specialista dei processi educativi che, operando con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, esercita funzioni di coordina mento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla fami glia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. L’attività professionale del pedagogista comprende l’uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l’osserva zione pedagogica, la valutazione e l’intervento pedagogico sui bisogni educativi manifestati dal bambino e dall’adulto nei pro cessi di apprendimento. 2. Il pedagogista è un professionista di livello apicale, ai sensi del comma 595 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui formazione è funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze educative del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendi mento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, specialista dei processi educativi e formativi della persona per tutto il corso della vita. Opera con autonomia scientifica e responsabilità deontologica in ambito educativo, formativo e pedagogico in relazione a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale. Il pedagogista può svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di co ordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con va lenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest’ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza. 3. Il pedagogista svolge altresì attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale. 4. La professione di pedagogista può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato. Art. 2. (Requisiti per l’esercizio dell’attività di pedagogista) 1. Per esercitare la professione di pedagogista è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: a) laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classi 56/S e LM-50; b) laurea specialistica o magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S e LM-57; c) laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classi 87/S e LM-85; d) laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell’e-learning e della media education, classi 87/S e LM-93; e) laurea in scienze dell’educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell’ordina mento previgente alla data di entrata in vi gore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 2. Possono altresì esercitare la professione di pedagogista i professori universi tari ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri. 3. Per l’esercizio della professione di pedagogista è necessaria l’iscrizione nel l’albo dei pedagogisti dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 1 dell’articolo 5, previo conseguimento del titolo di studio e accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, atte stato congiuntamente dalla struttura mede sima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall’Ordine professionale. La prova valutativa di cui al secondo periodo è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell’ambito dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio abili tante all’esercizio della professione di pedagogista. 4. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, è inserito il seguente: « 1-bis. L’esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali delle classi LM-50 – Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 – Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 – Scienze pedagogiche e LM-93 – Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education nonché le lauree in scienze dell’educazione o in pedagogia rilasciate ai sensi dell’ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, abilitano all’esercizio della professione di pedagogista ». Art. 3 (Definizione dell’educatore professionale socio-pedagogico) 1. L’educatore professionale socio-pedagogico è un professionista operativo di li vello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Opera nei servizi socio-educativi e socioassistenziali e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi. L’educatore professionale sociopedagogico valuta, progetta, organizza e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socioeducativo, socio-assistenziale e socio-sanitario, per quest’ultimo limitatamente agli aspetti educativi, rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio, collaborando con altre figure professionali, e stimola i gruppi e gli individui a perseguire l’obiettivo della crescita integrale e dell’inserimento o del reinserimento sociale, definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali, anche in collaborazione con altre agenzie educative. 2. L’educatore professionale socio-pedagogico può operare nelle strutture pubbliche o private di carattere socio-educativo, socio-assistenziale, formativo, culturale, ambientale e socio-sanitario, per quest’ultimo limitatamente agli aspetti educativi, e può svolgere attività didattica e di sperimenta zione nello specifico ambito professionale. 3. La professione di educatore professionale socio-pedagogico può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato. Art. 4. (Requisiti per l’esercizio dell’attività di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65) Per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché al l’articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono necessari: a) il conseguimento del titolo di laurea triennale, previo accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall’Ordine professionale. La prova valutativa di cui al periodo precedente è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell’ambito dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico; b) in alternativa rispetto al requisito di cui alla lettera a), il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 del l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; c) l’iscrizione nell’albo degli educatori professionali socio-pedagogici dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 2 dell’articolo 5. Art. 5. (Istituzione dell’albo dei pedagogisti e dell’albo degli educatori professionali socio-pedagogici) 1. È istituito l’albo professionale dei pedagogisti. 2. È istituito l’albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici. 3. È consentita la contemporanea iscrizione dei professionisti agli albi di cui ai commi 1 e 2. 4. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici sono tenuti al segreto professionale. In caso di violazione, si applica l’articolo 622 del codice penale. Art. 6. (Istituzione dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative) 1. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici costituiscono l’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale. 2. L’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è istituito con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale di cui all’articolo 8 e le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative. 3. L’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è un ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale. È dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia; è finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti senza oneri per la finanza pubblica. 4. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabilite le modalità di funzionamento dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, le disposizioni relative al suo ordinamento interno e le norme necessarie per la prima applicazione della presente legge. Art. 7. (Condizioni per l’iscrizione agli albi) 1. L’iscrizione agli albi di cui all’articolo 5 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità; b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che compor tano l’interdizione dall’esercizio della professione; c) avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione; d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all’estero, dimostrare di risiedere all’estero in quanto al ser vizio, in qualità di pedagogisti o educatori professionali socio-pedagogici, di enti o imprese nazionali operanti fuori del territorio dello Stato. Art. 8. (Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative) 1. Il Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è composto dai presidenti degli ordini regionali e degli ordini provinciali delle province auto nome di Trento e di Bolzano. 2. Il Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è con vocato per la prima volta dal Ministro della giustizia. 3. Il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ha la rappresentanza dell’Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme ovvero dal medesimo Consiglio. In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente. 4. Il Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative esercita le seguenti funzioni: a) adotta il regolamento interno per il funzionamento dell’Ordine; b) provvede all’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine e alla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare di esso e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dell’Ordine; c) predispone e aggiorna il codice de ontologico, vincolante per tutti gli iscritti negli albi di cui all’articolo 5, e lo sottopone all’approvazione degli stessi tramite referendum; d) cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale; e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell’Ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale; f) esprime pareri, su richiesta dei Mini steri o degli enti pubblici interessati ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualifica zione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale dei pedagogisti e de gli educatori professionali socio-pedagogici; g) determina la misura del contributo annuale che deve essere corrisposto dagli iscritti negli albi di cui all’articolo 5 nonché gli importi delle tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese occorrenti per la regolare gestione del l’Ordine. Art. 9. (Riconoscimento di titoli rilasciati all’estero) 1. Per l’esercizio della professione di cui all’articolo 2 e per l’iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie estere che, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con i titoli di studio di cui all’arti colo 2 rilasciati da università italiane. 2. Per l’esercizio della professione di cui all’articolo 4 e per l’iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli di educatore socio-pedagogico conseguiti presso istituzioni che, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiara zione di equipollenza del titolo posseduto con la laurea in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane. Art. 10. (Formazione degli albi e istituzione degli or- dini regionali e delle province autonome) 1. In sede di prima attuazione della presente legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nomina un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, che, nel l’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni e del proprio orario di servizio, provvede alla formazione degli albi professionali dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici. 2. Il commissario di cui al comma 1, en tro novanta giorni dalla pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto, in possesso dei relativi titoli di studio e che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indìce l’elezione dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti necessari per l’istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità a quanto previsto dalla presente legge. Per lo svolgimento del l’elezione, il commissario nomina un presi dente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori e un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione. Art. 11. (Disposizioni transitorie in materia di iscrizione all’albo) 1. In sede di prima applicazione della presente legge, l’iscrizione agli albi di cui al l’articolo 5, ferme restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 del l’articolo 7, è consentita, su domanda da presentare a partire dalla data della nomina del commissario di cui all’articolo 10: a) per l’albo professionale dei pedagogisti: 1) ai professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane in istituzioni di particolare rilevanza scienti fica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un’istituzione pubblica in mate ria pedagogica per l’accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all’articolo 2, comma 1; 2) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l’accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all’articolo 2, comma 1, svolgendo un’attività di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o hanno fruito di disposi zioni in materia di stabilizzazione del rap porto di lavoro; 3) ai laureati nelle discipline di cui all’articolo 2, comma 1; 4) a coloro che hanno operato per al meno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a li vello nazionale o internazionale; 5) a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1; b) per l’albo professionale degli educa tori professionali socio-pedagogici: 1) a coloro che sono in possesso dei requisiti per l’esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 2) ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dall’articolo 4, comma 1; 3) a coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio pedagogico o di educatore nei servizi educativi, ai sensi dell’articolo 1, commi 595, primo periodo, 597 e 598, della legge 27 di cembre 2017, n. 205, nonché ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 4) ai laureati in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18). Art. 12. (Clausola di salvaguardia) 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, an che con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Art. 13. (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
- NEWS APEI
APEI NEWS NOTIZIE ASSOCIAZIONE PEDAGOGISTI EDUCATORI ITALIANI NEWS
- UTENTI | apei
Pagina APEI dedicata alla tutela degli utenti. Sportello di garanzia dell'utente dei servizi prestati da Pedagogisti ed Educatori professionali socio-pedagogici Helpdesk for the protection of Users Guarantees for Users Apei for the quality of the services offered by pedagogists and professional educators and for the protection of users The Apei is committed to protecting the users of pedagogues and educators from any incorrect behavior of the Pedagogues and Educators. Choose as a consultant, collaborator or employee a pedagogue or an educator enrolled in the Association of Pedagogists and Italian Educators means choosing a professional who has decided to adhere to a precise code of ethics, over which the Association of Pedagogists and Italian Educators supervises. It is possible to verify that a professional is really a member of the Apei by consulting the list of members of the Association of Italian Pedagogists and Educators. Furthermore, in order to ensure that Apei members respect the code of ethics, the association has adopted one counter for the protection of the user - client, with the task of informing the user - client about the pedagogist's activities, giving information and starting the investigation on reports of violation of the code of ethics. The Apei, always with a view to guaranteeing the relationship between members and users, customers and employers, has decided to equip itself with a system of certification of the professional skills of the pedagogist and educator. Operate for the verification of standards the quality of the work of pedagogists and member educators is in everyone's interest: it allows users to contact professionals registered with the association and pedagogists and educators with confidence, to make sure you are on a list of the right professionals. For this reason Apei members can ask to obtain the certification of professional skills: a document that certifies that the path of the individual pedagogist or educator is a path of quality, both in terms of training and the activity carried out. If you are looking for an education professional as a consultant, collaborator or employee, make sure he has a professional certification relating to the sector of activity for which his work is required.
- STATUTO APEI
ASSOCIAZIONE PEDAGOGISTI EDUCATORI ITALIANI APEI CONSTITUTIVE ACT AND APEI STATUTE ATTO COSTITUTIVO APEI 2007 STATUTO APEI (Approvato dall'Assemblea Nazionale il 6 Aprile 2019 REGULATIONS
- APEI Associazione Pedagogisti Educatori Italiani
L'APEI è l'Associazione dei Pedagogisti e degli Educatori Italiani che accoglie tra i propri iscritti Educatori professionali socio-pedagogici e Pedagogisti ai sensi della Legge 205/2017. Association The Association of Pedagogists and Italian Educators gathers education professionals from public and private services and operates in accordance with Law 4/2013. Purpose: activity of political - trade union protection of the category; promotion of the freelancer pedagogists and educators; in-depth study and scientific research in the field of education, training and education; consumer protection and guarantee of transparency of the professional services market. APEI, like all professional associations, can issue to its members, subject to the necessary checks, under the responsibility of its legal representative, a certification relating to: a) the regular registration of the professional to the association; b) the requisites necessary for participation in the association itself; c) the quality and professional qualification standards that the members have they are required to comply in the exercise of their professional activity in order to maintain membership in the association; d) the guarantees provided by the association to the user, including the activation of the counter referred to in art. 2, paragraph 4; e) any possession of the professional liability insurance policy stipulated by the professional; f) the possible possession by the registered professional of a certificate, issued by an accredited body, relating to compliance with the UNI technical standard.
- APEI politica professionale
Associazione Pedagogisti Educatori Italiani PROFESSIONAL POLICY Tuesday 12 January 2016 13:30 CULTURE COMMISSION - Educator and pedagogist, hearing from the President of the National University Council, Lenzi The Culture Commission held the hearing of Andrea Lenzi, president of the National University Council (Cun), as part of the examination of the legislative proposals governing the professions of educator and pedagogist. Thursday 5th November 2015 at 13:30 CULTURE COMMISSION - Educator and pedagogist, hearing of trade associations The Culture Commission held the hearing of representatives of the Ministry of Education, University and Research, of Isfol, Uni, of the Student Committee “What will become of us? We protect our future ”and of experts in the sector, in the context of the examination of the proposed law governing the professions of educator and pedagogist. Thursday 15 October 2015 at 1.30 pm CULTURE COMMISSION - Educator and pedagogist, hearing of trade associations The Culture Commission carried out the hearings of representatives of trade associations, as part of the examination of the proposed law governing the professions of educator and pedagogist. INFORMAL HEARING APEI - APRIL 9, 2015 COMM. VII ROOM COMM. 7th SENATE TESTO DELL'AUDIZIONE 9 APRILE 2015 ROMA Integrated system proposal for the age group 0-6, with qualified educational staff (graduates). The APEI has expressly requested the possession of pedagogical degrees. And yet it moves! After protests, press releases, hearings and bills, we have finally reached the first real recognition of the profession. The Puglisi bill, currently being examined by the parliamentary committees of the Senate, recognizes us as the only figures responsible for the management of educational services in the 0-6 range. To be employed in the new structures that will come to life following the approval of the 1260 Bill it will be compulsory to graduate !!! The passage that interests us is reported below. "In paragraph 2, replace letter e) with the following: "E) promotes the quality of the educational offer by making use of personnel with university qualifications in the educational or pedagogical field and by guaranteeing the continuous qualification of all personnel, the collegial dimension of work and the pedagogical coordination of services at the territorial level". Consequently to article 6, paragraph 1, replace letter c) with the following: "C) the university qualification in the educational or pedagogical field of the staff of all services of the integrated system for children". " DRAFT LAW N ° 1260 To the CA of the Ministry of Education, University and Research To the Minister Prof. STEFANIA GIANNINI Subject: educational professions and protection of professionals. Educational professions and protection of professionals ACTIVITY'
- CONCORSO ATS | apei
CONCORSO ATS, PEDAGOGISTI, EDUCATRORI PROFESSIONALI SOCIO PEDAGOGICI CONCORSO ATS Gruppo di Studio APEI Benvenuti nella nostra pagina dedicata al gruppo di studio Apei per il concorso ATS 2025. Qui condivideremo tutti i materiali necessari per una preparazione efficace e collaborativa. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti e risorse utili! LINK AL CONCORSO SU INPA Qui troverete il link al concorso su INPA. Assicuratevi di controllare tutte le informazioni necessarie e di partecipare seguendo le istruzioni indicate. Buona fortuna a tutti i partecipanti! LINK AL GRUPPO DI STUDIO APEI SU TELEGRAM Unisciti al nostro gruppo di studio APEI su Telegram, dove potrai trovare risorse utili supporto per prepararti al concorso ATS 2025. Condividi idee, materiali e strategie altri aspiranti partecipanti. Non perdere l'opportunità di studiare insieme e migliorare le tue possibilità di successo!" CARTELLA CONDIVISA MATERIALI DI STUDIO Scopri di più visitando la nostra cartella condivisa risorse utili per approfondire la tua preparazione al concorso ATS 2025.



