top of page

Risultati di ricerca

57 Ergebnisse gefunden mit einer leeren Suche

  • PROTOCOLLO D'INTESA MINISTERO ISTRUZIONE | apei

    Protocollo di Intesa firmato da APEI e Ministero dell'Istruzione (MIUR) per l'inserimento del Pedagogista e dell'Educatore professionale socio-pedagogico a scuola. MEMORANDUM DES VERSTEHENS APEI - MINISTERIUM FÜR BILDUNG

  • PEDAGOGIA DELLE EMERGENZE - COVID-19 | apei

    Apei, Pedagogia dell'emergenza, Pedagogisti ed Educatori professionali socio-pedagogici nell'emergenza sanitaria, sociale ed educativa Covid19 ERZIEHUNG VON NOTFÄLLEN - COVID19 GEBÜHRENFREIE NUMMER 800 167 708 LEGGI ERZIEHUNG VON NOTFÄLLEN DAS PROJEKT KOSTENLOSE BERATUNG: DIENSTLEISTUNGEN UND FACHLEUTE EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG ORGANE / VERBÄNDE MITGLIEDSCHAFT PROFESSIONELLE MITGLIEDSCHAFT

  • PDL ORDINE PEDAGOGISTI ED EDUCATORI | apei

    Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali "Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali" TESTO APPROVATO ALLA CAMERA IN DATA 5 LUGLIO 2023 E ATTUALMENTE IN DISCUSSIONE AL SENATO Art. 1. (Definizione della professione di pedagogista) 1. Il pedagogista è lo specialista dei processi educativi che, operando con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, esercita funzioni di coordina mento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla fami glia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. L’attività professionale del pedagogista comprende l’uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l’osserva zione pedagogica, la valutazione e l’intervento pedagogico sui bisogni educativi manifestati dal bambino e dall’adulto nei pro cessi di apprendimento. 2. Il pedagogista è un professionista di livello apicale, ai sensi del comma 595 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui formazione è funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze educative del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendi mento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, specialista dei processi educativi e formativi della persona per tutto il corso della vita. Opera con autonomia scientifica e responsabilità deontologica in ambito educativo, formativo e pedagogico in relazione a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale. Il pedagogista può svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di co ordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con va lenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest’ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza. 3. Il pedagogista svolge altresì attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale. 4. La professione di pedagogista può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato. Art. 2. (Requisiti per l’esercizio dell’attività di pedagogista) 1. Per esercitare la professione di pedagogista è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: a) laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classi 56/S e LM-50; b) laurea specialistica o magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S e LM-57; c) laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classi 87/S e LM-85; d) laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell’e-learning e della media education, classi 87/S e LM-93; e) laurea in scienze dell’educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell’ordina mento previgente alla data di entrata in vi gore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 2. Possono altresì esercitare la professione di pedagogista i professori universi tari ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri. 3. Per l’esercizio della professione di pedagogista è necessaria l’iscrizione nel l’albo dei pedagogisti dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 1 dell’articolo 5, previo conseguimento del titolo di studio e accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, atte stato congiuntamente dalla struttura mede sima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall’Ordine professionale. La prova valutativa di cui al secondo periodo è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell’ambito dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio abili tante all’esercizio della professione di pedagogista. 4. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, è inserito il seguente: « 1-bis. L’esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali delle classi LM-50 – Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 – Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 – Scienze pedagogiche e LM-93 – Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education nonché le lauree in scienze dell’educazione o in pedagogia rilasciate ai sensi dell’ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, abilitano all’esercizio della professione di pedagogista ». Art. 3 (Definizione dell’educatore professionale socio-pedagogico) 1. L’educatore professionale socio-pedagogico è un professionista operativo di li vello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Opera nei servizi socio-educativi e socioassistenziali e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi. L’educatore professionale sociopedagogico valuta, progetta, organizza e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socioeducativo, socio-assistenziale e socio-sanitario, per quest’ultimo limitatamente agli aspetti educativi, rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio, collaborando con altre figure professionali, e stimola i gruppi e gli individui a perseguire l’obiettivo della crescita integrale e dell’inserimento o del reinserimento sociale, definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali, anche in collaborazione con altre agenzie educative. 2. L’educatore professionale socio-pedagogico può operare nelle strutture pubbliche o private di carattere socio-educativo, socio-assistenziale, formativo, culturale, ambientale e socio-sanitario, per quest’ultimo limitatamente agli aspetti educativi, e può svolgere attività didattica e di sperimenta zione nello specifico ambito professionale. 3. La professione di educatore professionale socio-pedagogico può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato. Art. 4. (Requisiti per l’esercizio dell’attività di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65) Per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché al l’articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono necessari: a) il conseguimento del titolo di laurea triennale, previo accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall’Ordine professionale. La prova valutativa di cui al periodo precedente è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell’ambito dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico; b) in alternativa rispetto al requisito di cui alla lettera a), il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 del l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; c) l’iscrizione nell’albo degli educatori professionali socio-pedagogici dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 2 dell’articolo 5. Art. 5. (Istituzione dell’albo dei pedagogisti e dell’albo degli educatori professionali socio-pedagogici) 1. È istituito l’albo professionale dei pedagogisti. 2. È istituito l’albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici. 3. È consentita la contemporanea iscrizione dei professionisti agli albi di cui ai commi 1 e 2. 4. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici sono tenuti al segreto professionale. In caso di violazione, si applica l’articolo 622 del codice penale. Art. 6. (Istituzione dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative) 1. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici costituiscono l’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale. 2. L’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è istituito con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale di cui all’articolo 8 e le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative. 3. L’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è un ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale. È dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia; è finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti senza oneri per la finanza pubblica. 4. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabilite le modalità di funzionamento dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, le disposizioni relative al suo ordinamento interno e le norme necessarie per la prima applicazione della presente legge. Art. 7. (Condizioni per l’iscrizione agli albi) 1. L’iscrizione agli albi di cui all’articolo 5 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità; b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che compor tano l’interdizione dall’esercizio della professione; c) avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione; d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all’estero, dimostrare di risiedere all’estero in quanto al ser vizio, in qualità di pedagogisti o educatori professionali socio-pedagogici, di enti o imprese nazionali operanti fuori del territorio dello Stato. Art. 8. (Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative) 1. Il Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è composto dai presidenti degli ordini regionali e degli ordini provinciali delle province auto nome di Trento e di Bolzano. 2. Il Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è con vocato per la prima volta dal Ministro della giustizia. 3. Il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ha la rappresentanza dell’Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme ovvero dal medesimo Consiglio. In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente. 4. Il Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative esercita le seguenti funzioni: a) adotta il regolamento interno per il funzionamento dell’Ordine; b) provvede all’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine e alla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare di esso e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dell’Ordine; c) predispone e aggiorna il codice de ontologico, vincolante per tutti gli iscritti negli albi di cui all’articolo 5, e lo sottopone all’approvazione degli stessi tramite referendum; d) cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale; e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell’Ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale; f) esprime pareri, su richiesta dei Mini steri o degli enti pubblici interessati ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualifica zione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale dei pedagogisti e de gli educatori professionali socio-pedagogici; g) determina la misura del contributo annuale che deve essere corrisposto dagli iscritti negli albi di cui all’articolo 5 nonché gli importi delle tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese occorrenti per la regolare gestione del l’Ordine. Art. 9. (Riconoscimento di titoli rilasciati all’estero) 1. Per l’esercizio della professione di cui all’articolo 2 e per l’iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie estere che, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con i titoli di studio di cui all’arti colo 2 rilasciati da università italiane. 2. Per l’esercizio della professione di cui all’articolo 4 e per l’iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli di educatore socio-pedagogico conseguiti presso istituzioni che, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiara zione di equipollenza del titolo posseduto con la laurea in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane. Art. 10. (Formazione degli albi e istituzione degli or- dini regionali e delle province autonome) 1. In sede di prima attuazione della presente legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nomina un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, che, nel l’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni e del proprio orario di servizio, provvede alla formazione degli albi professionali dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici. 2. Il commissario di cui al comma 1, en tro novanta giorni dalla pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto, in possesso dei relativi titoli di studio e che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indìce l’elezione dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti necessari per l’istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità a quanto previsto dalla presente legge. Per lo svolgimento del l’elezione, il commissario nomina un presi dente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori e un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione. Art. 11. (Disposizioni transitorie in materia di iscrizione all’albo) 1. In sede di prima applicazione della presente legge, l’iscrizione agli albi di cui al l’articolo 5, ferme restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 del l’articolo 7, è consentita, su domanda da presentare a partire dalla data della nomina del commissario di cui all’articolo 10: a) per l’albo professionale dei pedagogisti: 1) ai professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane in istituzioni di particolare rilevanza scienti fica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un’istituzione pubblica in mate ria pedagogica per l’accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all’articolo 2, comma 1; 2) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l’accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all’articolo 2, comma 1, svolgendo un’attività di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o hanno fruito di disposi zioni in materia di stabilizzazione del rap porto di lavoro; 3) ai laureati nelle discipline di cui all’articolo 2, comma 1; 4) a coloro che hanno operato per al meno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a li vello nazionale o internazionale; 5) a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1; b) per l’albo professionale degli educa tori professionali socio-pedagogici: 1) a coloro che sono in possesso dei requisiti per l’esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 2) ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dall’articolo 4, comma 1; 3) a coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio pedagogico o di educatore nei servizi educativi, ai sensi dell’articolo 1, commi 595, primo periodo, 597 e 598, della legge 27 di cembre 2017, n. 205, nonché ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 4) ai laureati in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18). Art. 12. (Clausola di salvaguardia) 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, an che con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Art. 13. (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  • Apei Sedi Regionali

    Sedi Regionali Apei Associazione Pedagogisti Educatori Italiani REGIONALE APEI Abruzzen Für Informationen über die Aktivitäten von Apei in Ihrer Region können Sie den nationalen Präsidenten von Apei unter der Adresse kontaktieren Präsidentschaft@apei.it . Rufen Sie die regionale Facebook-Seite auf. Basilicata Basilikata Apei Basilicata Regionalhauptquartier Ansprechpartner für die Region Basilicata: Dr. Nicla Lattanzio Kontakte: Rufen Sie die regionale Facebook-Seite auf. Kalabrien Regionalbüro Apei Kalabrien Präsident der Region Kalabrien: Dr. Francesca Pugliese Kontakte: presidenzacalabria@apei.it Direktoren: Dr. Valentina Codispoti Dr. Filomena Cecere Dr. Anna Blaschi Rufen Sie die regionale Facebook-Seite auf. Kampanien Regionales Hauptquartier von Apei Campania Präsident der Region Kampanien: Dr. Valeria Della Porta Kontakte: presidenzacampania@apei.it Direktoren: Dr. Annamaria Barbieri Dr. Giuliana Terrazzano Dr. Aniello Massimo Verde Dr. Natascha Cilio Dr. Anna Massei Rufen Sie die regionale Facebook-Seite auf. Campania Calabria Friaul Julisch Venetien Regionalbüro Apei Friuli Venezia Giulia Ansprechpartner für die Region Friaul Julisch Venetien Dr Raffaella de Rosa Kontakte: Rufen Sie die regionale Facebook-Seite auf. Emilia-Romagna Regionalbüro Apei Emilia Romagna Präsident der Region Emilia Romagna: Dr. Stefania Costa Direktorin: Dr. Simona Fazio Dr. Ermanno Tarracchini Dr. Erika Dallatorre Kontakte: referenteemiliaromagna@apei.it Rufen Sie die regionale Facebook-Seite auf. Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Latium Regionalbüro Apei Latium Präsident der Region Latium: Dr. Ivan Fausti Kontakte: presidenzalazio@apei.it Direktorin: Dr. Michela Rispoli Dr. Süllen Venarotta Dr. Claudia Natalucci Rufen Sie die regionale Facebook-Seite auf. Ligurien Regionale Zentrale von Apei Ligurien Ansprechpartner für die Region Ligurien: Dr. Daisy Augeri Kontakte: referenteliguria@apei.it Rufen Sie die regionale Facebook-Seite auf. Lazio Liguria Marken Regionales Hauptquartier von Apei Marche Ansprechpartner für die Region Marken Dr. Ada Mastrolorito Kontakte: Rufen Sie die regionale Facebook-Seite auf. Lombardei Regionalbüro Apei Lombardia Präsident der Region Lombardei: Berater: Dr. Laura Bonomo Kontakte: referentelombardia@apei.it Rufen Sie die regionale Facebook-Seite auf. Lombardia Marche Molise Apei Molise Regionalbüro Kontaktperson für die Region Molise Dr. Stefania DiDio Kontakte: Rufen Sie die regionale Facebook-Seite auf. Piemont Regionalbüro Apei Piemonte Präsident der Region Piemont: Dr. Marisa Cirulli Direktoren: Dr. Concetta Tonti Kontakte: marisa.cirulli@apei.it Rufen Sie die regionale Facebook-Seite auf. Piemonte Molise Apulien Regionalbüro Apei Apulien Präsidentin der Region Apulien: Dr. Stefania Coti Kontakte: presidapei.puglia@gmail.com Ratsmitglied: Dr. Saponaro Agostina Dr. Montanaro Stefania Dr. Falko Elena Dr. Murciano Michela Dr. Doriana Canovari Dr. Spinosa Leonardo Rufen Sie die regionale Facebook-Seite auf. Sardinien Regionaler Hauptsitz von Apei Sardinia Ansprechpartner für die Region Sardinien Dr. Alessio Casula Rufen Sie die regionale Facebook-Seite auf. Puglia Sardegna Sizilien Regionalbüro Apei Sizilien: Präsident der Region Sizilien: Dr. Samuele Amendola Kontakte: presidapeisicilia@gmail.com Direktorin: Dr. Roberta Giusto Dr. Antonina Murabito Dr. Tommaso Pezzino Dr. Giuseppina Sabella Rufen Sie die regionale Facebook-Seite auf. Toskana Regionale Zentrale von Apei Toscana Ansprechpartnerin für die Region Toskana: Dr. Sabrina Visconti Kontakte: referentetoscana@apei.it Rufen Sie die regionale Facebook-Seite auf. Sicilia Toscana Trentino-Südtirol Regionale Zentrale von Apei Trentino Alto Adige Ansprechpartner für die Region Trentino-Südtirol Dr Raffaella de Rosa Kontakte: Rufen Sie die regionale Facebook-Seite auf. Umbrien Regionales Hauptquartier von Apei Umbrien Ansprechpartner für die Region Umbrien: Dr. Sara Morosi Kontakte: sara.morosi@apei.it Rufen Sie die regionale Facebook-Seite auf. Umbria Trentino Alto Adige Aostatal Für Informationen über die Aktivitäten von Apei in Ihrer Region können Sie den nationalen Präsidenten von Apei unter der Adresse kontaktieren Präsidentschaft@apei.it . Rufen Sie die regionale Facebook-Seite auf. Venetien Apei Venetien Regionalbüro Präsidentin der Region Venetien: Dr. Silvia Gobbin Direktorin: Dr. Sara Sorrentino Kontakte: Rufen Sie die regionale Facebook-Seite auf. Veneto

  • APEI politica professionale

    Associazione Pedagogisti Educatori Italiani BERUFLICHE POLITIK Dienstag 12 Januar 2016 13:30 KULTURKOMMISSION - Erzieher und Pädagoge, Anhörung des Präsidenten des Nationalen Universitätsrates, Lenzi Die Kulturkommission führte im Rahmen der Prüfung der Gesetzesvorlagen zur Regelung der Berufe Erzieher und Pädagoge die Anhörung von Andrea Lenzi, Präsident des Nationalen Universitätsrates (Cun), durch. Donnerstag, 5. November 2015 um 13:30 Uhr KULTURKOMMISSION - Erzieher und Pädagoge, Anhörung von Wirtschaftsverbänden Die Kulturkommission führte die Anhörung von Vertretern des Ministeriums für Bildung, Universität und Forschung, der Universität Isfol, des Studentenkomitees „Was wird aus uns? Wir schützen unsere Zukunft“ und von Experten der Branche im Rahmen der Prüfung des Gesetzentwurfs zur Regelung der Berufe Erzieher und Pädagoge. Donnerstag, 15. Oktober 2015, 13.30 Uhr KULTURKOMMISSION - Erzieher und Pädagoge, Anhörung von Wirtschaftsverbänden Die Kulturkommission führte die Anhörungen von Vertretern der Wirtschaftsverbände im Rahmen der Prüfung des Gesetzentwurfs zur Regelung der Erzieher- und Pädagogenberufe durch. INFORMELLE ANHÖRUNG APEI - 9. APRIL 2015 KOMM. VII. ZIMMER KOMM. 7. SENAT TESTO DELL'AUDIZIONE 9 APRILE 2015 ROMA Integrierter Systemvorschlag für die Altersgruppe 0-6, mit qualifiziertem pädagogischem Personal (Absolventen). Die APEI hat ausdrücklich den Besitz pädagogischer Abschlüsse gefordert. Und doch bewegt es sich! Nach Protesten, Pressemitteilungen, Anhörungen und Gesetzentwürfen haben wir endlich die erste wirkliche Anerkennung des Berufs erreicht. Der Puglisi-Gesetzesentwurf, der derzeit von den parlamentarischen Ausschüssen des Senats geprüft wird, erkennt uns als die einzigen Personen an, die für die Verwaltung von Bildungsdiensten im Bereich von 0 bis 6 verantwortlich sind. Um in den neuen Strukturen, die nach der Genehmigung des Gesetzentwurfs von 1260 ins Leben gerufen werden, beschäftigt zu werden, ist ein Abschluss obligatorisch !!! Die Passage, die uns interessiert, wird unten gemeldet. „In Absatz 2 Buchstabe e) durch Folgendes ersetzen: „E) fördert die Qualität des Bildungsangebots durch den Einsatz von Personal mit Hochschulabschluss im pädagogischen oder pädagogischen Bereich und durch die Gewährleistung der kontinuierlichen Qualifizierung des gesamten Personals, der kollegialen Dimension der Arbeit und der pädagogischen Koordination der Leistungen auf territorialer Ebene“ . Infolgedessen zu Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c) durch Folgendes ersetzen: „C) die Hochschulqualifikation im pädagogischen oder pädagogischen Bereich des Personals aller Dienste des integrierten Systems für Kinder.“ „ GESETZESENTWURF Nr. 1260 An die CA des Ministeriums für Bildung, Universität und Forschung An die Ministerin Prof. STEFANIA GIANNINI Thema: Bildungsberufe und Berufsschutz. Bildungsberufe und Berufsschutz AKTIVITÄT'

  • APEI CONTATTI

    WWW.PORTALEAPEI.NET, CONTATTARE L'APEI ASSOCIAZIONE PEDAGOGISTI EDUCATORI ITALIANI Kontaktiere uns Um den Verband der italienischen Pädagogen und Erzieher zu kontaktieren, ist es möglich, sich zu beziehen unter folgenden Adressen: Zelle: 329.7309309 E-Mail: presid@apei.it Papierpost: An den Präsidenten der Verband italienischer Pädagogen und Erzieher Klettersteiglinie 57/2 90046 Monreale (PA)

  • SPORTELLO APEI A TUTELA DELL'UTENTE

    SPORTELLO APEI A TUTELA DELL'UTENTE Apei Desk zum Schutz des Benutzers In Übereinstimmung mit Art. 2 c. 4 des Gesetzes 4/2013 hat Apei einen Benutzergarantieschalter mit den folgenden Aufgaben aktiviert: Informieren Sie über den Inhalt der Standesregeln, also über die Rechte und Pflichten der Gesellschafter Informieren Sie über die Art der Dienstleistungen, die Gegenstand der Tätigkeit des Pädagogen und Erziehers sind Erhalten Sie Berichte von Apei-Mitgliedern über die von Pädagogen und Erziehern als falsch erachteten Handlungen Beauftragung der internen Praxis bei Meldungen von Verstößen gegen den Ethikkodex gegenüber den Aktionären. Das Desk verpflichtet sich auch zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen dem Fachmann und dem Benutzer, wie in Artikel 2 Absatz 4 des Gesetzes 4/2013 und in Art. 27 / TER des Verbrauchergesetzbuches Der Schalter zum Schutz des Nutzers ist telefonisch unter der Adresse erreichbar 3297309309 oder füllen Sie das folgende Formular aus. Um Verhaltensweisen zu melden, die von einem Apei-Pädagogen oder Erziehermitglied als unangemessen erachtet werden, müssen Sie einen unterschriebenen Bericht per E-Mail an die Adresse senden Präsidentschaft@apei.it oder per Fax unter 081.19722889. Anonyme Meldungen werden nicht berücksichtigt. Bericht erfolgreich versendet! Schicken

  • APEI Associazione Pedagogisti Educatori Italiani

    L'APEI è l'Associazione dei Pedagogisti e degli Educatori Italiani che accoglie tra i propri iscritti Educatori professionali socio-pedagogici e Pedagogisti ai sensi della Legge 205/2017. Verband Der Verband der Pädagogen und italienischen Erzieher versammelt Bildungsfachleute aus öffentlichen und privaten Diensten und arbeitet in Übereinstimmung mit dem Gesetz 4/2013. Zweck: Tätigkeit von politisch - Gewerkschaftsschutz der Kategorie; Förderung der Freiberufler Pädagogen und Erzieher; gründliches Studium und wissenschaftliche Forschung im Bereich Erziehung, Ausbildung und Bildung; Verbraucherschutz und Gewährleistung der Transparenz des Marktes für freiberufliche Dienstleistungen. APEI kann wie alle Berufsverbände seinen Mitgliedern vorbehaltlich der erforderlichen Kontrollen unter der Verantwortung ihres gesetzlichen Vertreters eine Bescheinigung über Folgendes ausstellen: a) die regelmäßige Anmeldung des Berufsangehörigen beim Verband; b) die für die Teilnahme am Verein selbst notwendigen Voraussetzungen; c) die Qualitäts- und fachlichen Qualifikationsstandards der Mitglieder sie sind bei der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit zur Aufrechterhaltung der Vereinsmitgliedschaft verpflichtet; d) die Garantien, die der Verein dem Benutzer bietet, einschließlich der Aktivierung des Zählers gemäß Art. 2, Absatz 4; e) jeder Besitz der Berufshaftpflichtversicherung, die der Berufsangehörige vorgeschrieben hat; f) der eventuelle Besitz eines von einer akkreditierten Stelle ausgestellten Zertifikats über die Einhaltung des technischen UNI-Standards durch den registrierten Berufsangehörigen.

  • Chi siamo2 | apei

    Ich bin ein Titel. Klicken Sie hier, um mich zu bearbeiten Ich bin ein Absatz. Klicken Sie hier, um Ihren eigenen Text hinzuzufügen und mich zu bearbeiten. Es ist einfach. Klicken Sie einfach auf „Text bearbeiten“ oder doppelklicken Sie auf mich, um Ihren eigenen Inhalt hinzuzufügen und Änderungen an der Schriftart vorzunehmen. Fühlen Sie sich frei, mich per Drag & Drop an eine beliebige Stelle auf Ihrer Seite zu ziehen. Ich bin ein großartiger Ort für Sie, um eine Geschichte zu erzählen und Ihre Benutzer ein wenig mehr über Sie wissen zu lassen. Dies ist ein großartiger Ort, um lange Texte über Ihr Unternehmen und Ihre Dienstleistungen zu schreiben. Sie können diesen Bereich nutzen, um etwas mehr ins Detail über Ihr Unternehmen zu gehen. Sprechen Sie über Ihr Team und welche Dienstleistungen Sie anbieten. Erzählen Sie Ihren Besuchern, wie Sie auf die Idee für Ihr Unternehmen gekommen sind und was Sie von Ihren Mitbewerbern unterscheidet. Heben Sie Ihr Unternehmen hervor und zeigen Sie Ihren Besuchern, wer Sie sind. Tipp: Fügen Sie Ihr eigenes Bild hinzu, indem Sie auf das Bild doppelklicken und auf Bild ändern klicken.

  • NEWS APEI

    APEI NEWS NOTIZIE ASSOCIAZIONE PEDAGOGISTI EDUCATORI ITALIANI NACHRICHTEN

  • CONCORSO ATS | apei

    CONCORSO ATS, PEDAGOGISTI, EDUCATRORI PROFESSIONALI SOCIO PEDAGOGICI CONCORSO ATS Gruppo di Studio APEI Benvenuti nella nostra pagina dedicata al gruppo di studio Apei per il concorso ATS 2025. Qui condivideremo tutti i materiali necessari per una preparazione efficace e collaborativa. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti e risorse utili! LINK AL CONCORSO SU INPA Qui troverete il link al concorso su INPA. Assicuratevi di controllare tutte le informazioni necessarie e di partecipare seguendo le istruzioni indicate. Buona fortuna a tutti i partecipanti! LINK AL GRUPPO DI STUDIO APEI SU TELEGRAM Unisciti al nostro gruppo di studio APEI su Telegram, dove potrai trovare risorse utili supporto per prepararti al concorso ATS 2025. Condividi idee, materiali e strategie altri aspiranti partecipanti. Non perdere l'opportunità di studiare insieme e migliorare le tue possibilità di successo!" CARTELLA CONDIVISA MATERIALI DI STUDIO Scopri di più visitando la nostra cartella condivisa risorse utili per approfondire la tua preparazione al concorso ATS 2025.

bottom of page