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  • COMITATO SCIENTIFICO APEI

    Wissenschaftlicher Ausschuss Technisch-wissenschaftliche Struktur, die sich direkt oder indirekt der ständigen Schulung der Mitglieder widmet und an der Unterstützung und Überprüfung der von Apei geförderten Schulungsaktivitäten auf allen Ebenen beteiligt ist. Darüber hinaus ist es die Struktur, die die Gültigkeit externer Schulungen zum Zwecke der Aufrechterhaltung der Qualitätszertifizierung professioneller Dienstleistungen überprüft. Mitglieder sind: Alessandro Prisciandaro , Via Linea Ferrata, 57 - Monreale PA Gianvincenzo Nìcodemo , über Galeno 52 - Castellammare di Stabia c / o Genossenschaft Archeosannio Ermanno Tarracchini , Via Agnini, 19 - San Cesario sul Panaro - Modena

  • COMMISSIONI NAZIONALI | APEI

    NATIONALE KOMMISSIONEN APEI Die Apei-Kommissionen haben die Aufgabe, die Vorschläge der Regierung zu prüfen, mit den parlamentarischen Kommissionen in Dialog zu treten, dem Apei NC Vorschläge zu unterbreiten, Bündnisse aufzubauen und ein Beratungs- und Vorschlagsgremium zu sein. Bearbeiten NATIONALE SCHULKOMMISSION Bearbeiten NATIONALE BERUFSREGISTERKOMMISSION Bearbeiten NATIONALE INTEGRIERTE SYSTEMKOMMISSION 0-6

  • Convegno Apei Puglia | apei

    Apulien Apulien Konferenz

  • Professione | Apei

    La Pedagogia: la Scienza dell' Educazione e della Formazione dell' Uomo. Le professioni di Educatore professionale socio-pedagogico e Pedagogista rientrano nella medesima famiglia professionale, il loro oggetto di studio ed attività è l’educazione e formazione dell'Uomo lungo tutto l'arco della sua vita, per l'armonico sviluppo della personalità e del potenziale umano, in una prospettiva di crescita personale e sociale. La formazione universitaria si realizza per l’Educatore professionale socio-pedagogico nella Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione e per il Pedagogista nella Laurea Magistrale abilitante in Scienze Pedagogiche o una delle altre Lauree previste della Legge 205/2017. Sul piano dell’architettura europea delle professioni (EQF) la qualifica dell’Educatore professionale socio-pedagogico rientra nel livello 6, quello del Pedagogista al livello 7. I due profili sono complementari ed indipendenti e sono regolamentati dalla Legge 205/2017 (commi 594-601) e della L. 145/2018 (comma 517) che individuano i requisiti e gli ambiti di intervento. Si tratta di professioni che operano ai sensi della Legge n. 4/2013 "Professioni non organizzate in Ordini o Collegi". I codici ATECO attualmente utilizzati per lo svolgimento della propria attività con apertura di Partita Iva, in attesa che l'ISTAT ne istituisca di specifici, sono i seguenti: 749099 "Altre attività professionali nca", 96090 "Altre attività di servizi alla persona". Educatore professionale socio-pedagogico L’Educatore professionale socio-pedagogico è il professionista dell'Educazione e della Formazione dell'Uomo, che svolge funzioni intellettuali con propria autonomia scientifica e propria responsabilità deontologica. La professione di educatore comprende l’uso di strumenti conoscitivi specifici di ordine teorico e metodologico in funzione di intervento e di valutazione educativa, indirizzati alla persona e ai gruppi, in vari contesti educativi e formativi, per tutto il corso della vita. Comprende altresì le attività di didattica, ricerca e sperimentazione. Profilo professionale Pedagogista Il Pedagogista è lo specialista dell'educazione e della formazione dell'Uomo, professionista di livello apicale che svolge funzioni intellettuali con propria autonomia scientifica e propria responsabilità deontologica. La professione di pedagogista comprende l’uso di strumenti conoscitivi specifici di ordine teorico e metodologico in funzione di intervento e di valutazione pedagogica, indirizzati alla persona e ai gruppi, in vari contesti educativi e formativi, per tutto il corso della vita. Comprende altresì le attività di didattica, ricerca e sperimentazione. Profilo professionale

  • Apei Sedi Regionali

    REGIONALE APEI Abruzzen Für Informationen über die Aktivitäten von Apei in Ihrer Region können Sie den nationalen Präsidenten von Apei unter der Adresse kontaktieren Präsidentschaft@apei.it . Rufen Sie die regionale Facebook-Seite auf. Basilicata Basilikata Apei Basilicata Regionalhauptquartier Ansprechpartner für die Region Basilicata: Dr. Nicla Lattanzio Kontakte: Rufen Sie die regionale Facebook-Seite auf. Kalabrien Regionalbüro Apei Kalabrien Präsident der Region Kalabrien: Dr. Francesca Pugliese Kontakte: presidenzacalabria@apei.it Direktoren: Dr. Valentina Codispoti Dr. Filomena Cecere Dr. Anna Blaschi Rufen Sie die regionale Facebook-Seite auf. Kampanien Regionales Hauptquartier von Apei Campania Präsident der Region Kampanien: Dr. Valeria Della Porta Kontakte: presidenzacampania@apei.it Direktoren: Dr. Annamaria Barbieri Dr. Giuliana Terrazzano Dr. Aniello Massimo Verde Dr. Natascha Cilio Dr. Anna Massei Rufen Sie die regionale Facebook-Seite auf. Campania Calabria Friaul Julisch Venetien Regionalbüro Apei Friuli Venezia Giulia Ansprechpartner für die Region Friaul Julisch Venetien Dr Raffaella de Rosa Kontakte: Rufen Sie die regionale Facebook-Seite auf. Emilia-Romagna Regionalbüro Apei Emilia Romagna Präsident der Region Emilia Romagna: Dr. Stefania Costa Direktorin: Dr. Simona Fazio Dr. Ermanno Tarracchini Dr. Erika Dallatorre Kontakte: referenteemiliaromagna@apei.it Rufen Sie die regionale Facebook-Seite auf. Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Latium Regionalbüro Apei Latium Präsident der Region Latium: Dr. Ivan Fausti Kontakte: presidenzalazio@apei.it Direktorin: Dr. Michela Rispoli Dr. Süllen Venarotta Dr. Claudia Natalucci Rufen Sie die regionale Facebook-Seite auf. Ligurien Regionale Zentrale von Apei Ligurien Ansprechpartner für die Region Ligurien: Dr. Daisy Augeri Kontakte: referenteliguria@apei.it Rufen Sie die regionale Facebook-Seite auf. Lazio Liguria Marken Regionales Hauptquartier von Apei Marche Ansprechpartner für die Region Marken Dr. Ada Mastrolorito Kontakte: Rufen Sie die regionale Facebook-Seite auf. Lombardei Regionalbüro Apei Lombardia Präsident der Region Lombardei: Berater: Dr. Laura Bonomo Kontakte: referentelombardia@apei.it Rufen Sie die regionale Facebook-Seite auf. Lombardia Marche Molise Apei Molise Regionalbüro Kontaktperson für die Region Molise Dr. Stefania DiDio Kontakte: Rufen Sie die regionale Facebook-Seite auf. Piemont Regionalbüro Apei Piemonte Präsident der Region Piemont: Dr. Marisa Cirulli Direktoren: Dr. Concetta Tonti Kontakte: marisa.cirulli@apei.it Rufen Sie die regionale Facebook-Seite auf. Piemonte Molise Apulien Regionalbüro Apei Apulien Präsidentin der Region Apulien: Dr. Stefania Coti Kontakte: presidapei.puglia@gmail.com Ratsmitglied: Dr. Saponaro Agostina Dr. Montanaro Stefania Dr. Falko Elena Dr. Murciano Michela Dr. Doriana Canovari Dr. Spinosa Leonardo Rufen Sie die regionale Facebook-Seite auf. Sardinien Regionaler Hauptsitz von Apei Sardinia Ansprechpartner für die Region Sardinien Dr. Alessio Casula Rufen Sie die regionale Facebook-Seite auf. Puglia Sardegna Sizilien Regionalbüro Apei Sizilien: Präsident der Region Sizilien: Dr. Samuele Amendola Kontakte: presidapeisicilia@gmail.com Direktorin: Dr. Roberta Giusto Dr. Antonina Murabito Dr. Tommaso Pezzino Dr. Giuseppina Sabella Rufen Sie die regionale Facebook-Seite auf. Toskana Regionale Zentrale von Apei Toscana Ansprechpartnerin für die Region Toskana: Dr. Sabrina Visconti Kontakte: referentetoscana@apei.it Rufen Sie die regionale Facebook-Seite auf. Sicilia Toscana Trentino-Südtirol Regionale Zentrale von Apei Trentino Alto Adige Ansprechpartner für die Region Trentino-Südtirol Dr Raffaella de Rosa Kontakte: Rufen Sie die regionale Facebook-Seite auf. Umbrien Regionales Hauptquartier von Apei Umbrien Ansprechpartner für die Region Umbrien: Dr. Sara Morosi Kontakte: sara.morosi@apei.it Rufen Sie die regionale Facebook-Seite auf. Umbria Trentino Alto Adige Aostatal Für Informationen über die Aktivitäten von Apei in Ihrer Region können Sie den nationalen Präsidenten von Apei unter der Adresse kontaktieren Präsidentschaft@apei.it . Rufen Sie die regionale Facebook-Seite auf. Venetien Apei Venetien Regionalbüro Präsidentin der Region Venetien: Dr. Silvia Gobbin Direktorin: Dr. Sara Sorrentino Kontakte: Rufen Sie die regionale Facebook-Seite auf. Veneto

  • APEI - Profilo dell'Educatore professionale socio-pedagogico

    Educatore professionale socio-pedagogico PROFESSIONISTA DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE L’ Educatore professionale socio-pedagogico è il professionista dell' educazione e della formazione dell'Uomo che opera in ambito educativo, formativo e pedagogico in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale , nelle varie fasi della vita , in una prospettiva di crescita personale e sociale, con l’utilizzo di metodologie proprie della professione, in regime di lavoro autonomo, subordinato o mediante forme di collaborazione. È un professionista che svolge funzioni intellettuali con propria autonomia scientifica e responsabilità deontologica , con l’uso di strumenti conoscitivi specifici di tipo teorico e metodologico, per la progettazione, programmazione, intervento e valutazione di interventi educativi e supervisione , indirizzati alla persona e ai gruppi, in vari contesti educativi e formativi, per tutto il corso della loro vita, nonché con attività di consulenza educativa, di didattica, di ricerca e di sperimentazione . La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con Laurea triennale L19 in "Scienze dell'Educazione e della Formazione" e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, a norma della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 , art. 1 comma 595 ed, in via transitoria, secondo quanto stabilito dai commi 597 e 598 della medesima legge. L’educatore professionale socio-pedagogico rientra nel livello di conoscenze, competenze e abilità e opera nelle aree di professionalità del 6º livello del Quadro europeo delle qualifiche (QEQ) , secondo l’European qualifications framework, ai sensi della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, di seguito denominata «raccomandazione europea 23 aprile 2008» (Legge n.205/2017, art.1 comma 595). Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, la professione di educatore professionale socio-pedagogico rientra nelle professioni non organizzate in ordini o collegi. La formazione prevede l'obbligatorietà di percorsi professionalizzanti di tirocinio formativo presso scuole, istituzioni ed enti educativi e formativi, aziende e strutture della pubblica amministrazione, servizi socio-educativi, socio assistenziali e socio-sanitari, e possono anche prevedere soggiorni presso altre università italiane ed estere, anche nel quadro di accordi internazionali. Conoscenze e competenze dell'Educatore professionale socio pedagogico L'Educatore professionale socio pedagogico possiede: conoscenze teoriche di base e competenze operative nelle scienze pedagogiche e metodologico-didattiche, integrate da ambiti differenziati di conoscenze e competenze nelle discipline filosofiche, sociologiche e psicologiche, ma sempre in relazione a una prevalenza della formazione generale, relativa alla conoscenza teorica, epistemologica e metodologica delle problematiche educative nelle loro diverse dimensioni, compresa quella di genere; conoscenze teorico-pratiche per l'analisi della realtà sociale, culturale e territoriale, e competenze per elaborare, realizzare, gestire e valutare progetti educativi, al fine di rispondere alla crescente domanda educativa espressa dalla realtà sociale e dai servizi alla persona e alle comunità; abilità e competenze pedagogico-progettuali, metodologico-didattiche, comunicativo relazionali, organizzativo-istituzionali al fine di progettare, realizzare, gestire e valutare interventi e processi di formazione continua, anche mediante tecnologie multimediali e sistemi di formazione a distanza; una solida cultura di base nelle scienze della formazione dell'infanzia e della preadolescenza finalizzata ad acquisire competenze specifiche, saperi trasversali, metodi e tecniche di lavoro e di ricerca per gestire attività di insegnamento/apprendimento e interventi educativi nei servizi; il possesso fluente, in forma scritta e orale, di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano e adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione. Gli ambiti di intervento dell'Educatore professionale socio -pedagogico L'Educatore professionale socio pedagogico opera nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali , nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale , relativamente agli aspetti socio-educativi; nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute per quanto concerne gli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale . Ai sensi del DM 16 marzo 2007 - GU n. 153 del 6 luglio 2007 , l'Educatore professionale socio pedagogico, svolge le proprie attività professionali, nelle strutture pubbliche e private che gestiscono e/o erogano servizi sociali e socio-sanitari (residenziali, domiciliari, territoriali) previsti dalla Legge 328/2000 e riguardanti: famiglie minori anziani soggetti detenuti nelle carceri stranieri nomadi persone con disabilità servizi culturali, ricreativi, sportivi (centri di aggregazione giovanile, biblioteche, mediateche, ludoteche, musei, ecc.) servizi di educazione ambientale (parchi, ecomusei, agenzie per l'ambiente, ecc.); svolge anche attività di animatore socio-educativo ulteriori ambiti occupazionali sono le attività professionali di formatore, istruttore o tutor nei servizi di formazione professionale e continua, pubblici, privati e del privato sociale, nelle imprese e nelle associazioni di categoria nei servizi di sostegno alla genitorialità nelle strutture prescolastiche, scolastiche ed extrascolastiche convitti, semiconvitti ed educandati in qualità di personale educativo, nei servizi educativi per l'infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera, spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare) e per la preadolescenza. Come educatori nei servizi educativi per l'infanzia (la qualifica di educatore professionale socio pedagogico deve ricomprendere, ai sensi del combinato disposto dal DL.65/2017 e L.205/2017, anche i crediti formativi universitari utili all'acquisizione della qualifica di educatore dei servizi educativi per l'infanzia). Naturale prosecuzione degli studi dell'Educatore professionale socio-pedagogico può essere quella che porta alla qualifica di Pedagogista attraverso il conseguimento di una delle Lauree magistrali abilitanti attive presso i Dipartimenti e/o Facoltà di Scienze della Formazione che danno accesso a tale professione: LM 85 Scienze Pedagogiche, LM 50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM 57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua o LM 93Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education. Fonti: https://it.wikipedia.org/wiki/Educatore_professionale_socio_pedagogico https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/26/13G00021/sg https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/07/06/07A05800/sg https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2000/11/13/000G0369/sg https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00073/sg Professione BERUFLICHER ERZIEHER PÄDAGOGISCHES MITGLIED IN GESUNDHEIT UND GESUNDHEITSDIENSTLEISTUNGEN UND -SCHUTZ Am 27. Oktober 2021 erließ der Gesundheitsminister Speranza im Einvernehmen mit dem Minister für Universität und Forschung Mass einen Ministerialerlass, der die in der enthaltene Delegation umsetzt Gesetzesdekret 104/2020, das in Absatz 1 von Artikel 33-bis . Artikel 33-bis des Gesetzesdekrets 104/2020, in das Gesetz umgewandelt durch L 126/2020 Art. 33-bis Dringlichkeitsmassnahmen zur Definition der Aufgaben und Rolle von sozialpädagogischen Erziehern in Sozialsanitäts- und Gesundheitszentren). „Eine Besonderheit der Rolle der Berufsfigur des sozialpädagogischen Erziehers in sozial-sanitären und gesundheitlichen Hilfsmitteln ist die pädagogische Dimension in ihren sozialen Deklinationen von Ausgrenzung, Behinderung und Abweichung. 2. Die in Absatz 1 genannten Funktionen des sozialpädagogischen Erziehers, die in Zusammenarbeit mit anderen Sozial- und Gesundheitsexperten und in Anwendung von Artikel 1, Absatz 2 des Gesetzes vom 14. Januar 2013, Nr. 1, ausgeführt werden. 4 beziehen sich auf folgende berufliche Tätigkeiten: a) das kognitive, affektive, spielerische und relationale Potenzial der Fächer auf individueller und kollektiver Ebene im Kontext von pädagogischen Projekten, die in beruflicher Autonomie oder mit einem Team in einer interdisziplinären und interprofessionellen Perspektive entwickelt wurden, identifizieren, fördern und entwickeln; b) zu pädagogischen Strategien beitragen, um Bildungsinterventionen zu programmieren, zu planen, umzusetzen, zu verwalten, zu überwachen, zu überprüfen und zu evaluieren, die darauf abzielen, das Potenzial aller Fächer zu entwickeln, um ein immer höheres Entwicklungsniveau, persönliche Autonomie und soziale Eingliederung zu erreichen; c) Bildungs- und Ausbildungssituationen und -prozesse sowohl in formellen, öffentlichen und privaten Kontexten als auch in informellen Kontexten zu entwerfen, zu organisieren, umzusetzen und zu evaluieren, die darauf abzielen, das individuelle und soziale Wohlergehen zu fördern, das Lebensprojekt von Menschen zu unterstützen, zu begleiten und umzusetzen mit existenzieller Fragilität, sozialer Marginalisierung und materieller und bildungsbezogener Armut, ihr ganzes Leben lang; d) Aufbau von Bildungsbeziehungen, Bildungspflege, Gastfreundschaft und Verantwortung; Vermeidung von Situationen der Isolation, Einsamkeit, Stigmatisierung und Bildungsmarginalisierung, insbesondere in kulturell und sozial benachteiligten Gebieten ""

  • CONVENZIONI UNIVERSITA' | APEI

    TELEMATIK UNIVERSITÄTSKONVENTION PÄDAGOGISCHE KURSE Die API hat eine Konvention unterzeichnet mit "UNIPEGASO", einer Institution, die als Infopunkt für mehrere akkreditiert ist Telematic University, die es allen APEI-MITGLIEDERN mit gutem Ansehen mit der Mitgliedschaft ermöglicht, sich zu einem ermäßigten Preis von bis zu 50 % in PEDAGOGICAL FIELD-Kurse einzuschreiben. Vertragsgegenstand: Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Registrierung von Fächern, die der APEI-Vereinigung angehören, in den Studiengängen, die von "UNIPEGASO", einer als Informationsstelle für telematische Universitäten akkreditierten Einrichtung, gefördert werden. Das unter diese Vereinbarung fallende universitäre Bildungsangebot ist nachfolgend aufgeführt: • ALFO267 – Intensiver Qualifizierungskurs für die Ausübung des Berufs des sozialpädagogischen Berufspädagogen (Kurs gültig gemäß Gesetz 205/2017, Paragraphen 594-601, über die neue Figur des sozialpädagogischen Berufspädagogen). • STUDIEN IM BILDUNGSBEREICH: o Bachelor-Abschluss in Bildungs- und Ausbildungswissenschaften; o Zweijähriger Master-Abschluss in Pädagogischen Wissenschaften. Mitglieder mit gutem Ansehen mit der Mitgliedschaft können eine E-Mail für Informationen senden an: presid@apei.it convenzione.PDF domanda_ALFO267.pdf CONVENZIONE APEI-FORMAZIONE 3.0 - UNIVERSITA' TELEMATICHE

  • Privacy Policy | apei

    Datenschutz-Bestimmungen APEI Verband italienischer Pädagogen und Erzieher Via Linea Ferrata, 57/2 - 90046 Monreale (Pa) Tel. 329.7309309. Die Methoden zur Verwaltung der Website werden unter Bezugnahme auf die EU-Verordnung 2016/679, bekannt als GDPR (Allgemeine Datenschutzverordnung), und die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Benutzer, die sie konsultieren, beschrieben. Die Informationen werden auch gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. 13 des Gesetzesdekrets vom 30. Juni 2003 n. 196 „Kodex zum Schutz personenbezogener Daten“ für diejenigen, die mit den Online-Diensten von APEI interagieren, die elektronisch unter der Adresse http://www.apei.it und http://www.portaleapei.net zugänglich sind Die Informationen werden nur für die APEI-Site bereitgestellt und nicht für andere Websites, die vom Benutzer über Links konsultiert werden können. DER "INHABER" DER BEHANDLUNG Die Konsultation dieser Website beinhaltet die Freigabe von Informationen und personenbezogenen Daten. Der „Eigentümer“ ihrer Behandlung ist APEI Associazione Pedagogisti e Educatori Italiani mit Sitz in Via Linea Ferrata 57/2 – 90046 Monreale (Pa), in Person des nationalen Präsidenten und gesetzlichen Vertreters. ORT DER DATENVERARBEITUNG Die mit den Online-Diensten dieser Website verbundenen Behandlungen finden in der oben genannten APEI-Zentrale statt und werden nur von dem für die Verarbeitung zuständigen technischen Personal oder von Personen durchgeführt, die für die Verwaltung der Online-Dienste von Wartungsvorgängen verantwortlich sind. ARTEN DER VERARBEITETEN DATEN UND ZWECK DER BEHANDLUNG Registrierungsdaten Die bei der Registrierung abgefragten Informationen werden verwendet, um den Zugang zu den APEI-Onlinediensten zu ermöglichen. Da die Registrierung eine Voraussetzung für den Zugriff auf Online-Dienste ist, werden die personenbezogenen Daten von Mitgliedern, Unterstützern von Werbetreibenden, die sich für den Dienst entschieden haben, und nach weiteren Informationen für die mit dem gewählten Dienst verbundenen und / oder funktionalen Zwecke verarbeitet. Wenn die ausgewählten Dienste von Dritten verwaltet werden, werden die Daten an die einzelnen Manager übermittelt. Letztere fungieren als „Eigentümer“ für die Verarbeitung im Zusammenhang mit der Erbringung der Dienstleistungen in ihrem Zuständigkeitsbereich. Navigationsdaten Die für den Betrieb dieser Website verwendeten Computersysteme und Softwareverfahren erfassen während ihres normalen Betriebs einige personenbezogene Daten, deren Übertragung mit der Verwendung von Internet-Kommunikationsprotokollen impliziert ist. Diese Informationen werden nicht gesammelt, um identifizierten Interessenten zugeordnet zu werden, sondern könnten aufgrund ihrer Beschaffenheit durch Verarbeitung und Verknüpfung mit Daten im Besitz von Dritten eine Identifizierung der Benutzer ermöglichen. Diese Datenkategorie umfasst IP-Adressen oder Domänennamen der Computer, die von Benutzern verwendet werden, die sich mit der Website verbinden, die URI-Adressen (Uniform Resource Identifier) der angeforderten Ressourcen, die Uhrzeit der Anfrage, die zum Senden der Anfrage verwendete Methode an den Server, die Größe der als Antwort erhaltenen Datei, den numerischen Code, der den Status der vom Server gegebenen Antwort angibt (erfolgreich, Fehler usw.) und andere Parameter in Bezug auf das Betriebssystem und die IT-Umgebung des Benutzers. 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Beim Surfen auf einer Website kann der Benutzer auf seinem Endgerät auch Cookies empfangen, die von verschiedenen Websites oder Webservern (sogenannten "Drittanbietern") gesendet werden, auf denen sich einige Elemente befinden können (wie beispielsweise Bilder, Karten, Geräusche, spezifische Links zu Seiten anderer Domains), die auf der Website vorhanden sind, die derselbe besucht. Unsere Websites verwenden derzeit technische Cookies, um die Navigation zu erleichtern und Informationsdienste zu nutzen, Analyse-Cookies von Drittanbietern für rein statistische Zwecke, aber unsere Profiling-Cookies werden nicht verwendet. 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PROFILIERUNGS-COOKIES Profiling-Cookies dienen zur Erstellung von Benutzerprofilen und werden verwendet, um Werbebotschaften entsprechend den vom Benutzer beim Surfen im Internet geäußerten Präferenzen zu versenden. Aufgrund der besonderen Invasivität, die solche Geräte in die Privatsphäre der Benutzer haben können, sieht die europäische und italienische Gesetzgebung vor, dass der Benutzer angemessen über seine Verwendung informiert werden muss und somit seine gültige Zustimmung ausdrücken muss. Generell erlaubt es jeder Browser dem Nutzer, Cookies von Drittanbietern zu deaktivieren, die darauf abzielen, interessengerechte Online-Werbung zu ermöglichen. Cookies von Drittanbietern Durch den Besuch einer Website erhalten Sie möglicherweise Cookies sowohl von der besuchten Website („Eigentümer“) als auch von Websites, die von anderen Organisationen („Drittanbieter“) verwaltet werden. Ein Beispiel ist das Vorhandensein von „Social Plugins“ für Facebook und Twitter. 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Der Benutzer kann diese Einstellungen ändern, um Cookies zu blockieren oder um zu warnen, dass Cookies an das Gerät des Benutzers gesendet werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Cookies zu verwalten. Der Benutzer kann der Bedienungsanleitung oder dem Hilfebildschirm seines Browsers entnehmen, wie er die Einstellungen seines Browsers anpassen oder ändern kann. Bei unterschiedlichen Geräten (z. B. Computer, Smartphones, Tablets usw.) muss der Benutzer sicherstellen, dass jeder Browser auf jedem Gerät so eingestellt ist, dass er seine Präferenzen in Bezug auf Cookies widerspiegelt. Nach diesem Vorgang können jedoch einige Funktionen der Webseiten nicht korrekt ausgeführt werden. BEHANDLUNGSMETHODE Personenbezogene Daten werden mit automatisierten Tools für die Zeit verarbeitet, die unbedingt erforderlich ist, um die Zwecke zu erreichen, für die sie erhoben wurden. Es werden spezielle Sicherheitsmaßnahmen eingehalten, um Datenverlust, illegale oder falsche Verwendung und unbefugten Zugriff zu verhindern. Personenbezogene Daten werden mit Hilfe von IT-/Telematik-Tools und für Zwecke verarbeitet, die mit Online-Diensten und anderen oder für die einfache Navigation auf der Website verbunden und/oder instrumentell sind, wie dies durch die geltende italienische Gesetzgebung festgelegt ist; bestimmtes: - um die Erbringung der Dienstleistung zu ermöglichen; - um die Erfüllung der vorgesehenen gesetzlichen Verpflichtungen zu ermöglichen. Die Daten werden mit Hilfe von Werkzeugen und/oder Methoden verarbeitet, die darauf abzielen, die Vertraulichkeit und Sicherheit der Daten zu gewährleisten, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Artikel 33 und folgende des Gesetzesdekrets vom 30. Juni 2003 Nr. 196. WEITERGABE VON DATEN AN DRITTE Der „Eigentümer“ behält sich das Recht vor, die vom Benutzer bereitgestellten personenbezogenen Daten zu übermitteln an: - Strafverfolgungsbehörden, Behörden oder Rechtsberater im Zusammenhang mit mutmaßlichen Straftaten oder Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen oder in den gesetzlich vorgesehenen Fällen. RECHTE DER INTERESSIERTEN PARTEIEN Die Personen, auf die sich die personenbezogenen Daten beziehen, haben jederzeit das Recht, eine Bestätigung über das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein dieser Daten zu erhalten und ihren Inhalt und Ursprung zu erfahren, ihre Richtigkeit zu überprüfen oder ihre Ergänzung oder Aktualisierung oder Berichtigung zu verlangen (Artikel 7 der Gesetzesdekret vom 30. Juni 2003 n. 196). Gemäß demselben Artikel hat man das Recht, die Löschung, Umwandlung in anonyme Form oder Sperrung von Daten zu verlangen, die rechtswidrig verarbeitet werden, sowie sich in jedem Fall aus berechtigten Gründen gegen ihre Verarbeitung zu wehren. Anfragen sind an den Datenverantwortlichen an seinem Hauptsitz zu richten. Dieses Dokument stellt die „Datenschutzrichtlinie“ dieser Website dar.

  • ASSEMBLEA NAZIONALE 2022 | apei

    ASSEMBLEA NAZIONALE APEI 2022 18 GIUGNO 2022 - ISTITUTO MARGHERITA - BARI This is your About Page. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what you do and what your website has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know. Our Story Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what your team does, and what your site has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know. If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers, and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery, or video for even more engagement. Meet The Team Don Francis Founder & CEO Ashley Jones Tech Lead Tess Brown Office Manager Lisa Rose Product Manager Kevin Nye HR Lead Alex Young Customer Support Lead Our Clients

  • ANNUNCI/OFFERTE LAVORO | APEI

    LESEN ODER EIN STELLENANGEBOT MACHEN Stellenanzeigen und Angebote Für ERZIEHENDE UND PÄDAGOGEN

  • PDL ORDINE PEDAGOGISTI ED EDUCATORI | apei

    "Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali" TESTO APPROVATO ALLA CAMERA IN DATA 5 LUGLIO 2023 E ATTUALMENTE IN DISCUSSIONE AL SENATO Art. 1. (Definizione della professione di pedagogista) 1. Il pedagogista è lo specialista dei processi educativi che, operando con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, esercita funzioni di coordina mento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla fami glia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. L’attività professionale del pedagogista comprende l’uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l’osserva zione pedagogica, la valutazione e l’intervento pedagogico sui bisogni educativi manifestati dal bambino e dall’adulto nei pro cessi di apprendimento. 2. Il pedagogista è un professionista di livello apicale, ai sensi del comma 595 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui formazione è funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze educative del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendi mento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, specialista dei processi educativi e formativi della persona per tutto il corso della vita. Opera con autonomia scientifica e responsabilità deontologica in ambito educativo, formativo e pedagogico in relazione a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale. Il pedagogista può svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di co ordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con va lenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest’ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza. 3. Il pedagogista svolge altresì attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale. 4. La professione di pedagogista può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato. Art. 2. (Requisiti per l’esercizio dell’attività di pedagogista) 1. Per esercitare la professione di pedagogista è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: a) laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classi 56/S e LM-50; b) laurea specialistica o magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S e LM-57; c) laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classi 87/S e LM-85; d) laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell’e-learning e della media education, classi 87/S e LM-93; e) laurea in scienze dell’educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell’ordina mento previgente alla data di entrata in vi gore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 2. Possono altresì esercitare la professione di pedagogista i professori universi tari ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri. 3. Per l’esercizio della professione di pedagogista è necessaria l’iscrizione nel l’albo dei pedagogisti dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 1 dell’articolo 5, previo conseguimento del titolo di studio e accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, atte stato congiuntamente dalla struttura mede sima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall’Ordine professionale. La prova valutativa di cui al secondo periodo è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell’ambito dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio abili tante all’esercizio della professione di pedagogista. 4. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, è inserito il seguente: « 1-bis. L’esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali delle classi LM-50 – Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 – Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 – Scienze pedagogiche e LM-93 – Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education nonché le lauree in scienze dell’educazione o in pedagogia rilasciate ai sensi dell’ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, abilitano all’esercizio della professione di pedagogista ». Art. 3 (Definizione dell’educatore professionale socio-pedagogico) 1. L’educatore professionale socio-pedagogico è un professionista operativo di li vello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Opera nei servizi socio-educativi e socioassistenziali e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi. L’educatore professionale sociopedagogico valuta, progetta, organizza e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socioeducativo, socio-assistenziale e socio-sanitario, per quest’ultimo limitatamente agli aspetti educativi, rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio, collaborando con altre figure professionali, e stimola i gruppi e gli individui a perseguire l’obiettivo della crescita integrale e dell’inserimento o del reinserimento sociale, definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali, anche in collaborazione con altre agenzie educative. 2. L’educatore professionale socio-pedagogico può operare nelle strutture pubbliche o private di carattere socio-educativo, socio-assistenziale, formativo, culturale, ambientale e socio-sanitario, per quest’ultimo limitatamente agli aspetti educativi, e può svolgere attività didattica e di sperimenta zione nello specifico ambito professionale. 3. La professione di educatore professionale socio-pedagogico può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato. Art. 4. (Requisiti per l’esercizio dell’attività di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65) Per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché al l’articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono necessari: a) il conseguimento del titolo di laurea triennale, previo accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall’Ordine professionale. La prova valutativa di cui al periodo precedente è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell’ambito dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico; b) in alternativa rispetto al requisito di cui alla lettera a), il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 del l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; c) l’iscrizione nell’albo degli educatori professionali socio-pedagogici dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 2 dell’articolo 5. Art. 5. (Istituzione dell’albo dei pedagogisti e dell’albo degli educatori professionali socio-pedagogici) 1. È istituito l’albo professionale dei pedagogisti. 2. È istituito l’albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici. 3. È consentita la contemporanea iscrizione dei professionisti agli albi di cui ai commi 1 e 2. 4. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici sono tenuti al segreto professionale. In caso di violazione, si applica l’articolo 622 del codice penale. Art. 6. (Istituzione dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative) 1. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici costituiscono l’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale. 2. L’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è istituito con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale di cui all’articolo 8 e le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative. 3. L’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è un ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale. È dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia; è finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti senza oneri per la finanza pubblica. 4. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabilite le modalità di funzionamento dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, le disposizioni relative al suo ordinamento interno e le norme necessarie per la prima applicazione della presente legge. Art. 7. (Condizioni per l’iscrizione agli albi) 1. L’iscrizione agli albi di cui all’articolo 5 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità; b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che compor tano l’interdizione dall’esercizio della professione; c) avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione; d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all’estero, dimostrare di risiedere all’estero in quanto al ser vizio, in qualità di pedagogisti o educatori professionali socio-pedagogici, di enti o imprese nazionali operanti fuori del territorio dello Stato. Art. 8. (Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative) 1. Il Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è composto dai presidenti degli ordini regionali e degli ordini provinciali delle province auto nome di Trento e di Bolzano. 2. Il Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è con vocato per la prima volta dal Ministro della giustizia. 3. Il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ha la rappresentanza dell’Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme ovvero dal medesimo Consiglio. In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente. 4. Il Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative esercita le seguenti funzioni: a) adotta il regolamento interno per il funzionamento dell’Ordine; b) provvede all’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine e alla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare di esso e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dell’Ordine; c) predispone e aggiorna il codice de ontologico, vincolante per tutti gli iscritti negli albi di cui all’articolo 5, e lo sottopone all’approvazione degli stessi tramite referendum; d) cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale; e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell’Ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale; f) esprime pareri, su richiesta dei Mini steri o degli enti pubblici interessati ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualifica zione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale dei pedagogisti e de gli educatori professionali socio-pedagogici; g) determina la misura del contributo annuale che deve essere corrisposto dagli iscritti negli albi di cui all’articolo 5 nonché gli importi delle tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese occorrenti per la regolare gestione del l’Ordine. Art. 9. (Riconoscimento di titoli rilasciati all’estero) 1. Per l’esercizio della professione di cui all’articolo 2 e per l’iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie estere che, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con i titoli di studio di cui all’arti colo 2 rilasciati da università italiane. 2. Per l’esercizio della professione di cui all’articolo 4 e per l’iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli di educatore socio-pedagogico conseguiti presso istituzioni che, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiara zione di equipollenza del titolo posseduto con la laurea in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane. Art. 10. (Formazione degli albi e istituzione degli or- dini regionali e delle province autonome) 1. In sede di prima attuazione della presente legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nomina un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, che, nel l’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni e del proprio orario di servizio, provvede alla formazione degli albi professionali dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici. 2. Il commissario di cui al comma 1, en tro novanta giorni dalla pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto, in possesso dei relativi titoli di studio e che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indìce l’elezione dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti necessari per l’istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità a quanto previsto dalla presente legge. Per lo svolgimento del l’elezione, il commissario nomina un presi dente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori e un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione. Art. 11. (Disposizioni transitorie in materia di iscrizione all’albo) 1. In sede di prima applicazione della presente legge, l’iscrizione agli albi di cui al l’articolo 5, ferme restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 del l’articolo 7, è consentita, su domanda da presentare a partire dalla data della nomina del commissario di cui all’articolo 10: a) per l’albo professionale dei pedagogisti: 1) ai professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane in istituzioni di particolare rilevanza scienti fica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un’istituzione pubblica in mate ria pedagogica per l’accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all’articolo 2, comma 1; 2) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l’accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all’articolo 2, comma 1, svolgendo un’attività di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o hanno fruito di disposi zioni in materia di stabilizzazione del rap porto di lavoro; 3) ai laureati nelle discipline di cui all’articolo 2, comma 1; 4) a coloro che hanno operato per al meno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a li vello nazionale o internazionale; 5) a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1; b) per l’albo professionale degli educa tori professionali socio-pedagogici: 1) a coloro che sono in possesso dei requisiti per l’esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 2) ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dall’articolo 4, comma 1; 3) a coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio pedagogico o di educatore nei servizi educativi, ai sensi dell’articolo 1, commi 595, primo periodo, 597 e 598, della legge 27 di cembre 2017, n. 205, nonché ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 4) ai laureati in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18). Art. 12. (Clausola di salvaguardia) 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, an che con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Art. 13. (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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