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- COMMISSIONE SCUOLA APEI | apei
APEI NATIONALE SCHULKOMMISSION BILDUNG IN DER SCHULE DIE APEI-SCHULKOMMISSION HAT DIE AUFGABE, DIE VORSCHLÄGE DER REGIERUNG ZU PRÜFEN, MIT DEN PARLAMENTARISCHEN AUSSCHÜSSEN ZU DIALOGEN, VORSCHLÄGE AN DEN APEI-NATIONALRAT ZU MACHEN, ALLIANZEN ZU BILDEN UND BERATENDER UND ANTRAGSTELLER FÜR ALLE MASSNAHMEN ZU SEIN, DIE DIE SCHULE UND DIE SCHULISCHEN SOZIALPÄDAGOGISCHEN FACHKRÄFTE BETREFFEN SCHULE. DIE APEI-SCHULKOMMISSION ARBEITET AN DER UMSETZUNG DES PROTOKOLLS MIT DEM MIUR DURCH DEN ENTSPRECHENDEN TECHNISCHEN TABELLEN DES MINISTERIUMS UND DER KOORDINIERUNG, DIE DURCH PUNKT 9 DES „SUPPORT DECREE“ ZWISCHEN USR UND BERUFLICHEN VERBÄNDEN FÜR DIE ERÖFFNUNG DER SICHERE SCHULEN NUTZEN AUCH PÄDAGOGISCH-BILDENDE UNTERSTÜTZUNG. PÄDAGOGEN UND PROFESSIONELLE SOZIOPÄDAGOGISCHE BILDER IN DER SCHULE APEI-RICHTLINIEN Pädagogen und Erzieher sind Fachleute mit präzisen wissenschaftlichen und methodischen Fähigkeiten, die im Hinblick auf eine ständige Weiterbildung in den natürlichen Wachstums- und Entwicklungsprozess der Person eingreifen; sie spielen eine grundlegende Rolle in der primären pädagogischen Prävention. MIUR-PROTOKOLL UND ASSOZIATIONEN Memorandum of Understanding mit den Verbänden der Pädagogen und Erzieher. Memorandum of Understanding Aktivierung von Projekten zur Förderung der Bildung im zivilen, sozialen und solidarischen Zusammenleben als integraler Bestandteil des von der MI und den Verbänden der Pädagogen und Erzieher unterzeichneten Ausbildungsangebots. RUNDSCHREIBEN DES MIUR-UNTERSTÜTZUNGSDEKRETS Spezifische professionelle Dienstleistungen zur Unterstützung und Unterstützung pädagogisch, insbesondere an Schülerinnen, sowie an das Schulpersonal. SCHULJAHR-STARTPROTOKOLL Die Aufmerksamkeit für Gesundheit und psychologische und pädagogisch-pädagogische Unterstützung für Schulpersonal und Schüler ist eine unverzichtbare Vorsorgemaßnahme für eine korrekte Verwaltung des Schuljahres. APEI-KOMMUNIKATION ZU SCHULEN Informationsvermerk APEI - Professionelle Dienste für pädagogische Unterstützung und Assistenz: Maßnahmen zur Förderung der didaktischen Tätigkeit und zur Wiederherstellung der Kompetenz und Kontaktfähigkeit von Studentinnen und Studentinnen im Covid-19-Notstand. UNTERSTÜTZUNGSVERORDNUNG Unterstützungserlass – Art. 31 und Ministerialrundschreiben – Professionelle Dienstleistungen für pädagogische Unterstützung und Unterstützung. ÜBERWACHEN 440 Monitor440-Aufrufe sind auf die im MIUR-Associations-Protokoll vorgesehenen Maßnahmen zurückzuführen, insbesondere im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Bildungsarmut. OPERATIVER VORSCHLAG APEI Telefax Auswahlbescheid (nach Qualifikation und Erfahrung) von internem / externem Fachpersonal für die Vergabe von Nr. 2 Aufgaben der intellektuellen Arbeit von Pädagogen und Sozialpädagogischen Berufserziehern im Rahmen von pädagogischen und pädagogischen Unterstützungs- / Unterstützungsaktivitäten für Schüler, Lehrer und Familien.
- EVENTI, CONVEGNI, SEMINARI | apei
Attività istituzionali svolte dall'Associazione Pedagogisti ed Educatori Italiani APEI. L'Associazione è impegnata con varie attività a carattere provinciale, regionale e nazionale: eventi, seminari, laboratori pedagogici, convegni, assemblee. Veranstaltungen, Konferenzen, Seminare, Workshops. Durch Anklicken der Poster können Sie die Anhänge (Dokumente, Fotos ...) sehen, falls vorhanden. AKTIVITÄT'
- AZIONI LEGALI | apei
Azioni legali APEI a tutela delle professioni di pedagogista ed educatore professionale socio-pedagogico AZIONI LEGALI SENTENZA TAR TRIESTE VS. REGIONE FVG Il Tar Trieste ha dato ragione all’Apei in un ricorso avverso la delibera di Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia numero 1213 del 26 agosto 2022 in merito ai requisiti professionali della professione di educatore professionale socio-pedagogico. Con questo provvedimento il Tar prevedeva che fino al 31 dicembre 2023 i gestori potessero derogare al reperimento di educatori professionali socio-pedagogici con personale in possesso di una laurea sociale a piacere, e in particolare “laurea a ciclo unico in scienze della formazione primaria o lauree triennali o magistrali in: servizio sociale, psicologia, sociologia, mediazione linguistica e culturale, scienze politiche”. Project Name This is your Project description. A brief summary can help visitors understand the context of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start. Project Name This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start. CONFERENZA STAMPA APEI SU SENTENZA TAR TRIESTE Conferenza stampa APEI del 22 dicembre 2022 ore 16:00 in merito all'esito del pronunciamento del TAR di Trieste che accoglie il ricorso dell'APEI e annulla la delibera regionale. Project Name This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start. Project Name This is your Project description. A brief summary can help visitors understand the context of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.
- Attività, eventi, convegni e seminari Apei
attivita apei, convegni apei, seminari apei Die Aktivitäten des APEI. Der Verband italienischer Pädagogen und Erzieher war schon immer auf dem Gebiet mit einer Reihe von Aktivitäten sowohl auf lokaler und provinzieller als auch auf regionaler und nationaler Ebene tätig. Über diese Seite ist es möglich, immer informiert zu sein über: Konferenzen, Seminare, Veranstaltungen, Demonstrationen, politisch-berufliche Initiativen, regulatorische Aktivitäten, rechtliche Schritte und zum Schutz des Berufsstandes und / oder der Benutzer. Termine, Konferenzen, Seminare, Workshops Rechtliche Schritte und zum Schutz des Berufsstandes
- PEDAGOGIA DELLE EMERGENZE - COVID-19 | apei
Apei, Pedagogia dell'emergenza, Pedagogisti ed Educatori professionali socio-pedagogici nell'emergenza sanitaria, sociale ed educativa Covid19 ERZIEHUNG VON NOTFÄLLEN - COVID19 GEBÜHRENFREIE NUMMER 800 167 708 LEGGI ERZIEHUNG VON NOTFÄLLEN DAS PROJEKT KOSTENLOSE BERATUNG: DIENSTLEISTUNGEN UND FACHLEUTE EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG ORGANE / VERBÄNDE MITGLIEDSCHAFT PROFESSIONELLE MITGLIEDSCHAFT
- UTENTI | apei
Pagina APEI dedicata alla tutela degli utenti. Sportello di garanzia dell'utente dei servizi prestati da Pedagogisti ed Educatori professionali socio-pedagogici Helpdesk zum Schutz der Benutzer Garantien für Benutzer Apei für die Qualität der von Pädagogen und professionellen Erziehern angebotenen Dienstleistungen und für den Schutz der Nutzer Die Apei setzt sich dafür ein, die Nutzer von Pädagogen und Erziehern vor jeglichem Fehlverhalten der Pädagogen und Erzieher zu schützen. Wählen Sie als Berater, Mitarbeiter oder Mitarbeiter ein Pädagoge oder ein Erzieher Eingeschrieben in der Vereinigung der Pädagogen und italienischen Erzieher bedeutet, einen Fachmann zu wählen, der hat beschlossen, sich an einen genauen Ethikkodex zu halten, der vom Verband italienischer Pädagogen und Erzieher überwacht wird. Ob ein Berufstätiger wirklich Mitglied der Apei ist, kann durch Beratung überprüft werden die Liste der Mitglieder des Verbandes italienischer Pädagogen und Erzieher. Um sicherzustellen, dass Apei-Mitglieder den Ethikkodex respektieren, hat der Verband außerdem einen verabschiedet Zähler zum Schutz des Benutzers – Auftraggebers, mit der Aufgabe, den Benutzer – Auftraggeber über die Tätigkeit des Pädagogen zu informieren, Informationen zu erteilen und die Untersuchung von Meldungen über Verstöße gegen den Ethikkodex einzuleiten. Die Apei, immer im Hinblick darauf, die Beziehung zwischen Mitgliedern und Benutzern, Kunden und Arbeitgebern zu gewährleisten, hat sich entschieden, sich mit einem System der Zertifizierung der beruflichen Fähigkeiten des Pädagogen und Erziehers auszustatten. Betrieb für die Überprüfung von Standards Die Qualität der Arbeit der Pädagogen und Mitgliedspädagogen ist im Interesse aller: Sie ermöglicht es den Benutzern, im Verband registrierte Fachleute und Pädagogen und Erzieher vertrauensvoll zu kontaktieren, um sicherzustellen, dass Sie auf einer Liste der richtigen Fachleute stehen. Aus diesem Grund können Apei-Mitglieder beantragen, die Bescheinigung der beruflichen Fähigkeiten zu erhalten: ein Dokument, das bescheinigt dass der Weg des einzelnen Pädagogen oder Erziehers ein Weg der Qualität ist, sowohl in Bezug auf die Ausbildung als auch auf die ausgeübte Tätigkeit. Wenn Sie einen Bildungsexperten als Berater, Mitarbeiter oder Angestellten suchen, vergewissern Sie sich, dass er über eine berufliche Zertifizierung in Bezug auf den Tätigkeitsbereich verfügt, für den seine Arbeit erforderlich ist.
- COMMISSIONI NAZIONALI | APEI
Associazione Pedagogisti Educatori Italiani, Commissioni Nazionali APEI: Commissione Scuola, Commissione Infanzia e Sistema integrato 0-6, Commissione Albo professionale, Commissione Disabilità e Inclusione. NATIONALE KOMMISSIONEN APEI Die Apei-Kommissionen haben die Aufgabe, die Vorschläge der Regierung zu prüfen, mit den parlamentarischen Kommissionen in Dialog zu treten, dem Apei NC Vorschläge zu unterbreiten, Bündnisse aufzubauen und ein Beratungs- und Vorschlagsgremium zu sein. Bearbeiten NATIONALE SCHULKOMMISSION Bearbeiten NATIONALE BERUFSREGISTERKOMMISSION Bearbeiten NATIONALE INTEGRIERTE SYSTEMKOMMISSION 0-6
- PDL ORDINE PEDAGOGISTI ED EDUCATORI | apei
Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali "Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali" TESTO APPROVATO ALLA CAMERA IN DATA 5 LUGLIO 2023 E ATTUALMENTE IN DISCUSSIONE AL SENATO Art. 1. (Definizione della professione di pedagogista) 1. Il pedagogista è lo specialista dei processi educativi che, operando con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, esercita funzioni di coordina mento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla fami glia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. L’attività professionale del pedagogista comprende l’uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l’osserva zione pedagogica, la valutazione e l’intervento pedagogico sui bisogni educativi manifestati dal bambino e dall’adulto nei pro cessi di apprendimento. 2. Il pedagogista è un professionista di livello apicale, ai sensi del comma 595 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui formazione è funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze educative del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendi mento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, specialista dei processi educativi e formativi della persona per tutto il corso della vita. Opera con autonomia scientifica e responsabilità deontologica in ambito educativo, formativo e pedagogico in relazione a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale. Il pedagogista può svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di co ordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con va lenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest’ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza. 3. Il pedagogista svolge altresì attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale. 4. La professione di pedagogista può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato. Art. 2. (Requisiti per l’esercizio dell’attività di pedagogista) 1. Per esercitare la professione di pedagogista è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: a) laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classi 56/S e LM-50; b) laurea specialistica o magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S e LM-57; c) laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classi 87/S e LM-85; d) laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell’e-learning e della media education, classi 87/S e LM-93; e) laurea in scienze dell’educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell’ordina mento previgente alla data di entrata in vi gore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 2. Possono altresì esercitare la professione di pedagogista i professori universi tari ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri. 3. Per l’esercizio della professione di pedagogista è necessaria l’iscrizione nel l’albo dei pedagogisti dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 1 dell’articolo 5, previo conseguimento del titolo di studio e accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, atte stato congiuntamente dalla struttura mede sima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall’Ordine professionale. La prova valutativa di cui al secondo periodo è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell’ambito dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio abili tante all’esercizio della professione di pedagogista. 4. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, è inserito il seguente: « 1-bis. L’esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali delle classi LM-50 – Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 – Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 – Scienze pedagogiche e LM-93 – Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education nonché le lauree in scienze dell’educazione o in pedagogia rilasciate ai sensi dell’ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, abilitano all’esercizio della professione di pedagogista ». Art. 3 (Definizione dell’educatore professionale socio-pedagogico) 1. L’educatore professionale socio-pedagogico è un professionista operativo di li vello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Opera nei servizi socio-educativi e socioassistenziali e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi. L’educatore professionale sociopedagogico valuta, progetta, organizza e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socioeducativo, socio-assistenziale e socio-sanitario, per quest’ultimo limitatamente agli aspetti educativi, rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio, collaborando con altre figure professionali, e stimola i gruppi e gli individui a perseguire l’obiettivo della crescita integrale e dell’inserimento o del reinserimento sociale, definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali, anche in collaborazione con altre agenzie educative. 2. L’educatore professionale socio-pedagogico può operare nelle strutture pubbliche o private di carattere socio-educativo, socio-assistenziale, formativo, culturale, ambientale e socio-sanitario, per quest’ultimo limitatamente agli aspetti educativi, e può svolgere attività didattica e di sperimenta zione nello specifico ambito professionale. 3. La professione di educatore professionale socio-pedagogico può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato. Art. 4. (Requisiti per l’esercizio dell’attività di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65) Per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché al l’articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono necessari: a) il conseguimento del titolo di laurea triennale, previo accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall’Ordine professionale. La prova valutativa di cui al periodo precedente è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell’ambito dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico; b) in alternativa rispetto al requisito di cui alla lettera a), il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 del l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; c) l’iscrizione nell’albo degli educatori professionali socio-pedagogici dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 2 dell’articolo 5. Art. 5. (Istituzione dell’albo dei pedagogisti e dell’albo degli educatori professionali socio-pedagogici) 1. È istituito l’albo professionale dei pedagogisti. 2. È istituito l’albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici. 3. È consentita la contemporanea iscrizione dei professionisti agli albi di cui ai commi 1 e 2. 4. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici sono tenuti al segreto professionale. In caso di violazione, si applica l’articolo 622 del codice penale. Art. 6. (Istituzione dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative) 1. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici costituiscono l’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale. 2. L’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è istituito con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale di cui all’articolo 8 e le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative. 3. L’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è un ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale. È dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia; è finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti senza oneri per la finanza pubblica. 4. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabilite le modalità di funzionamento dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, le disposizioni relative al suo ordinamento interno e le norme necessarie per la prima applicazione della presente legge. Art. 7. (Condizioni per l’iscrizione agli albi) 1. L’iscrizione agli albi di cui all’articolo 5 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità; b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che compor tano l’interdizione dall’esercizio della professione; c) avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione; d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all’estero, dimostrare di risiedere all’estero in quanto al ser vizio, in qualità di pedagogisti o educatori professionali socio-pedagogici, di enti o imprese nazionali operanti fuori del territorio dello Stato. Art. 8. (Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative) 1. Il Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è composto dai presidenti degli ordini regionali e degli ordini provinciali delle province auto nome di Trento e di Bolzano. 2. Il Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è con vocato per la prima volta dal Ministro della giustizia. 3. Il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ha la rappresentanza dell’Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme ovvero dal medesimo Consiglio. In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente. 4. Il Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative esercita le seguenti funzioni: a) adotta il regolamento interno per il funzionamento dell’Ordine; b) provvede all’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine e alla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare di esso e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dell’Ordine; c) predispone e aggiorna il codice de ontologico, vincolante per tutti gli iscritti negli albi di cui all’articolo 5, e lo sottopone all’approvazione degli stessi tramite referendum; d) cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale; e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell’Ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale; f) esprime pareri, su richiesta dei Mini steri o degli enti pubblici interessati ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualifica zione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale dei pedagogisti e de gli educatori professionali socio-pedagogici; g) determina la misura del contributo annuale che deve essere corrisposto dagli iscritti negli albi di cui all’articolo 5 nonché gli importi delle tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese occorrenti per la regolare gestione del l’Ordine. Art. 9. (Riconoscimento di titoli rilasciati all’estero) 1. Per l’esercizio della professione di cui all’articolo 2 e per l’iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie estere che, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con i titoli di studio di cui all’arti colo 2 rilasciati da università italiane. 2. Per l’esercizio della professione di cui all’articolo 4 e per l’iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli di educatore socio-pedagogico conseguiti presso istituzioni che, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiara zione di equipollenza del titolo posseduto con la laurea in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane. Art. 10. (Formazione degli albi e istituzione degli or- dini regionali e delle province autonome) 1. In sede di prima attuazione della presente legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nomina un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, che, nel l’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni e del proprio orario di servizio, provvede alla formazione degli albi professionali dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici. 2. Il commissario di cui al comma 1, en tro novanta giorni dalla pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto, in possesso dei relativi titoli di studio e che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indìce l’elezione dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti necessari per l’istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità a quanto previsto dalla presente legge. Per lo svolgimento del l’elezione, il commissario nomina un presi dente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori e un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione. Art. 11. (Disposizioni transitorie in materia di iscrizione all’albo) 1. In sede di prima applicazione della presente legge, l’iscrizione agli albi di cui al l’articolo 5, ferme restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 del l’articolo 7, è consentita, su domanda da presentare a partire dalla data della nomina del commissario di cui all’articolo 10: a) per l’albo professionale dei pedagogisti: 1) ai professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane in istituzioni di particolare rilevanza scienti fica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un’istituzione pubblica in mate ria pedagogica per l’accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all’articolo 2, comma 1; 2) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l’accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all’articolo 2, comma 1, svolgendo un’attività di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o hanno fruito di disposi zioni in materia di stabilizzazione del rap porto di lavoro; 3) ai laureati nelle discipline di cui all’articolo 2, comma 1; 4) a coloro che hanno operato per al meno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a li vello nazionale o internazionale; 5) a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1; b) per l’albo professionale degli educa tori professionali socio-pedagogici: 1) a coloro che sono in possesso dei requisiti per l’esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 2) ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dall’articolo 4, comma 1; 3) a coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio pedagogico o di educatore nei servizi educativi, ai sensi dell’articolo 1, commi 595, primo periodo, 597 e 598, della legge 27 di cembre 2017, n. 205, nonché ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 4) ai laureati in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18). Art. 12. (Clausola di salvaguardia) 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, an che con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Art. 13. (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
- CONVENZIONI UNIVERSITA' | APEI
Convenzione APEI - UNIVERSITA' per la promozione della formazione/aggiornamento professionale permanente dei soci. TELEMATIK UNIVERSITÄTSKONVENTION PÄDAGOGISCHE KURSE Die API hat eine Konvention unterzeichnet mit "UNIPEGASO", einer Institution, die als Infopunkt für mehrere akkreditiert ist Telematic University, die es allen APEI-MITGLIEDERN mit gutem Ansehen mit der Mitgliedschaft ermöglicht, sich zu einem ermäßigten Preis von bis zu 50 % in PEDAGOGICAL FIELD-Kurse einzuschreiben. Vertragsgegenstand: Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Registrierung von Fächern, die der APEI-Vereinigung angehören, in den Studiengängen, die von "UNIPEGASO", einer als Informationsstelle für telematische Universitäten akkreditierten Einrichtung, gefördert werden. Das unter diese Vereinbarung fallende universitäre Bildungsangebot ist nachfolgend aufgeführt: • ALFO267 – Intensiver Qualifizierungskurs für die Ausübung des Berufs des sozialpädagogischen Berufspädagogen (Kurs gültig gemäß Gesetz 205/2017, Paragraphen 594-601, über die neue Figur des sozialpädagogischen Berufspädagogen). • STUDIEN IM BILDUNGSBEREICH: o Bachelor-Abschluss in Bildungs- und Ausbildungswissenschaften; o Zweijähriger Master-Abschluss in Pädagogischen Wissenschaften. Mitglieder mit gutem Ansehen mit der Mitgliedschaft können eine E-Mail für Informationen senden an: presid@apei.it convenzione.PDF domanda_ALFO267.pdf CONVENZIONE APEI-FORMAZIONE 3.0 - UNIVERSITA' TELEMATICHE
- Professione | Apei
ASSOCIAZIONE PEDAGOGISTI EDUCATORI ITALIANI - Le professioni di Pedagogista ed Educatore professionale socio-pedagogico ai sensi della Legge 205/2017. La Pedagogia: la Scienza dell' Educazione e della Formazione dell' Uomo. Le professioni di Educatore professionale socio-pedagogico e Pedagogista rientrano nella medesima famiglia professionale, il loro oggetto di studio ed attività è l’educazione e formazione dell'Uomo lungo tutto l'arco della sua vita, per l'armonico sviluppo della personalità e del potenziale umano, in una prospettiva di crescita personale e sociale. La formazione universitaria si realizza per l’Educatore professionale socio-pedagogico nella Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione e per il Pedagogista nella Laurea Magistrale abilitante in Scienze Pedagogiche o una delle altre Lauree previste della Legge 205/2017. Sul piano dell’architettura europea delle professioni (EQF) la qualifica dell’Educatore professionale socio-pedagogico rientra nel livello 6, quello del Pedagogista al livello 7. I due profili sono complementari ed indipendenti e sono regolamentati dalla Legge 205/2017 (commi 594-601) e della L. 145/2018 (comma 517) che individuano i requisiti e gli ambiti di intervento. Si tratta di professioni che operano ai sensi della Legge n. 55/2024 . Educatore professionale socio-pedagogico L’Educatore professionale socio-pedagogico è il professionista dell'Educazione e della Formazione dell'Uomo, che svolge funzioni intellettuali con propria autonomia scientifica e propria responsabilità deontologica. La professione di educatore comprende l’uso di strumenti conoscitivi specifici di ordine teorico e metodologico in funzione di intervento e di valutazione educativa, indirizzati alla persona e ai gruppi, in vari contesti educativi e formativi, per tutto il corso della vita. Comprende altresì le attività di didattica, ricerca e sperimentazione. Profilo professionale Pedagogista Il Pedagogista è lo specialista dell'educazione e della formazione dell'Uomo, professionista di livello apicale che svolge funzioni intellettuali con propria autonomia scientifica e propria responsabilità deontologica. La professione di pedagogista comprende l’uso di strumenti conoscitivi specifici di ordine teorico e metodologico in funzione di intervento e di valutazione pedagogica, indirizzati alla persona e ai gruppi, in vari contesti educativi e formativi, per tutto il corso della vita. Comprende altresì le attività di didattica, ricerca e sperimentazione. Profilo professionale




