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- STATUTO APEI
ASSOCIAZIONE PEDAGOGISTI EDUCATORI ITALIANI APEI ACTE CONSTITUTIF ET STATUT DE L'APEI ATTO COSTITUTIVO APEI 2007 STATUTO APEI (Approvato dall'Assemblea Nazionale il 6 Aprile 2019 RÈGLEMENTS
- UTENTI | apei
Pagina APEI dedicata alla tutela degli utenti. Sportello di garanzia dell'utente dei servizi prestati da Pedagogisti ed Educatori professionali socio-pedagogici Helpdesk pour la protection des Utilisateurs Garanties pour les utilisateurs Apei pour la qualité des services proposés par les pédagogues et éducateurs professionnels et pour la protection des usagers L'Apei s'engage à protéger les utilisateurs des pédagogues et des éducateurs de tout comportement incorrect des Pédagogues et des Éducateurs. Choisissez comme consultant, collaborateur ou employé un pédagogue ou un éducateur s'inscrire à l'Association des pédagogues et des éducateurs italiens signifie choisir un professionnel qui a a décidé d'adhérer à un code d'éthique précis, qui est contrôlé par l'Association des pédagogues et éducateurs italiens. Il est possible de vérifier qu'un professionnel est bien membre de l'Apei en consultant la liste des membres de l'Association des pédagogues et éducateurs italiens. Par ailleurs, afin de s'assurer que les membres de l'Apei respectent le code de déontologie, l'association a adopté une guichet pour la protection de l'usager - client, chargé d'informer l'usager - client sur les activités du pédagogue, de donner des informations et d'ouvrir l'enquête sur les signalements de violation du code de déontologie. L'Apei, toujours dans le souci de garantir la relation entre adhérents et usagers, clients et employeurs, a décidé de se doter d'un système de certification des compétences professionnelles du pédagogue et de l'éducateur. Opérer pour la vérification des normes la qualité du travail des pédagogues et éducateurs membres est dans l'intérêt de tous : elle permet aux utilisateurs de contacter en toute confiance les professionnels inscrits à l'association et les pédagogues et éducateurs, pour vous assurer que vous êtes sur une liste des bons professionnels. Pour cette raison, les membres de l'Apei peuvent demander à obtenir la certification des compétences professionnelles : un document qui certifie que le parcours du pédagogue ou de l'éducateur individuel est un parcours de qualité, tant en termes de formation que d'activité réalisée. Si vous recherchez un professionnel de l'éducation à titre de consultant, de collaborateur ou d'employé, assurez-vous qu'il possède une certification professionnelle relative au secteur d'activité pour lequel son travail est requis.
- CONCORSO ATS | apei
CONCORSO ATS, PEDAGOGISTI, EDUCATRORI PROFESSIONALI SOCIO PEDAGOGICI CONCORSO ATS Gruppo di Studio APEI Benvenuti nella nostra pagina dedicata al gruppo di studio Apei per il concorso ATS 2025. Qui condivideremo tutti i materiali necessari per una preparazione efficace e collaborativa. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti e risorse utili! LINK AL CONCORSO SU INPA Qui troverete il link al concorso su INPA. Assicuratevi di controllare tutte le informazioni necessarie e di partecipare seguendo le istruzioni indicate. Buona fortuna a tutti i partecipanti! LINK AL GRUPPO DI STUDIO APEI SU TELEGRAM Unisciti al nostro gruppo di studio APEI su Telegram, dove potrai trovare risorse utili supporto per prepararti al concorso ATS 2025. Condividi idee, materiali e strategie altri aspiranti partecipanti. Non perdere l'opportunità di studiare insieme e migliorare le tue possibilità di successo!" CARTELLA CONDIVISA MATERIALI DI STUDIO Scopri di più visitando la nostra cartella condivisa risorse utili per approfondire la tua preparazione al concorso ATS 2025.
- PDL ORDINE PEDAGOGISTI ED EDUCATORI | apei
Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali "Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali" TESTO APPROVATO ALLA CAMERA IN DATA 5 LUGLIO 2023 E ATTUALMENTE IN DISCUSSIONE AL SENATO Art. 1. (Definizione della professione di pedagogista) 1. Il pedagogista è lo specialista dei processi educativi che, operando con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, esercita funzioni di coordina mento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla fami glia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. L’attività professionale del pedagogista comprende l’uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l’osserva zione pedagogica, la valutazione e l’intervento pedagogico sui bisogni educativi manifestati dal bambino e dall’adulto nei pro cessi di apprendimento. 2. Il pedagogista è un professionista di livello apicale, ai sensi del comma 595 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui formazione è funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze educative del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendi mento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, specialista dei processi educativi e formativi della persona per tutto il corso della vita. Opera con autonomia scientifica e responsabilità deontologica in ambito educativo, formativo e pedagogico in relazione a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale. Il pedagogista può svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di co ordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con va lenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest’ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza. 3. Il pedagogista svolge altresì attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale. 4. La professione di pedagogista può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato. Art. 2. (Requisiti per l’esercizio dell’attività di pedagogista) 1. Per esercitare la professione di pedagogista è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: a) laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classi 56/S e LM-50; b) laurea specialistica o magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S e LM-57; c) laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classi 87/S e LM-85; d) laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell’e-learning e della media education, classi 87/S e LM-93; e) laurea in scienze dell’educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell’ordina mento previgente alla data di entrata in vi gore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 2. Possono altresì esercitare la professione di pedagogista i professori universi tari ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri. 3. Per l’esercizio della professione di pedagogista è necessaria l’iscrizione nel l’albo dei pedagogisti dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 1 dell’articolo 5, previo conseguimento del titolo di studio e accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, atte stato congiuntamente dalla struttura mede sima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall’Ordine professionale. La prova valutativa di cui al secondo periodo è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell’ambito dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio abili tante all’esercizio della professione di pedagogista. 4. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, è inserito il seguente: « 1-bis. L’esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali delle classi LM-50 – Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 – Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 – Scienze pedagogiche e LM-93 – Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education nonché le lauree in scienze dell’educazione o in pedagogia rilasciate ai sensi dell’ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, abilitano all’esercizio della professione di pedagogista ». Art. 3 (Definizione dell’educatore professionale socio-pedagogico) 1. L’educatore professionale socio-pedagogico è un professionista operativo di li vello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Opera nei servizi socio-educativi e socioassistenziali e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi. L’educatore professionale sociopedagogico valuta, progetta, organizza e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socioeducativo, socio-assistenziale e socio-sanitario, per quest’ultimo limitatamente agli aspetti educativi, rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio, collaborando con altre figure professionali, e stimola i gruppi e gli individui a perseguire l’obiettivo della crescita integrale e dell’inserimento o del reinserimento sociale, definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali, anche in collaborazione con altre agenzie educative. 2. L’educatore professionale socio-pedagogico può operare nelle strutture pubbliche o private di carattere socio-educativo, socio-assistenziale, formativo, culturale, ambientale e socio-sanitario, per quest’ultimo limitatamente agli aspetti educativi, e può svolgere attività didattica e di sperimenta zione nello specifico ambito professionale. 3. La professione di educatore professionale socio-pedagogico può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato. Art. 4. (Requisiti per l’esercizio dell’attività di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65) Per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché al l’articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono necessari: a) il conseguimento del titolo di laurea triennale, previo accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall’Ordine professionale. La prova valutativa di cui al periodo precedente è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell’ambito dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico; b) in alternativa rispetto al requisito di cui alla lettera a), il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 del l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; c) l’iscrizione nell’albo degli educatori professionali socio-pedagogici dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 2 dell’articolo 5. Art. 5. (Istituzione dell’albo dei pedagogisti e dell’albo degli educatori professionali socio-pedagogici) 1. È istituito l’albo professionale dei pedagogisti. 2. È istituito l’albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici. 3. È consentita la contemporanea iscrizione dei professionisti agli albi di cui ai commi 1 e 2. 4. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici sono tenuti al segreto professionale. In caso di violazione, si applica l’articolo 622 del codice penale. Art. 6. (Istituzione dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative) 1. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici costituiscono l’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale. 2. L’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è istituito con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale di cui all’articolo 8 e le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative. 3. L’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è un ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale. È dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia; è finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti senza oneri per la finanza pubblica. 4. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabilite le modalità di funzionamento dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, le disposizioni relative al suo ordinamento interno e le norme necessarie per la prima applicazione della presente legge. Art. 7. (Condizioni per l’iscrizione agli albi) 1. L’iscrizione agli albi di cui all’articolo 5 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità; b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che compor tano l’interdizione dall’esercizio della professione; c) avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione; d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all’estero, dimostrare di risiedere all’estero in quanto al ser vizio, in qualità di pedagogisti o educatori professionali socio-pedagogici, di enti o imprese nazionali operanti fuori del territorio dello Stato. Art. 8. (Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative) 1. Il Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è composto dai presidenti degli ordini regionali e degli ordini provinciali delle province auto nome di Trento e di Bolzano. 2. Il Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è con vocato per la prima volta dal Ministro della giustizia. 3. Il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ha la rappresentanza dell’Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme ovvero dal medesimo Consiglio. In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente. 4. Il Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative esercita le seguenti funzioni: a) adotta il regolamento interno per il funzionamento dell’Ordine; b) provvede all’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine e alla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare di esso e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dell’Ordine; c) predispone e aggiorna il codice de ontologico, vincolante per tutti gli iscritti negli albi di cui all’articolo 5, e lo sottopone all’approvazione degli stessi tramite referendum; d) cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale; e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell’Ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale; f) esprime pareri, su richiesta dei Mini steri o degli enti pubblici interessati ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualifica zione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale dei pedagogisti e de gli educatori professionali socio-pedagogici; g) determina la misura del contributo annuale che deve essere corrisposto dagli iscritti negli albi di cui all’articolo 5 nonché gli importi delle tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese occorrenti per la regolare gestione del l’Ordine. Art. 9. (Riconoscimento di titoli rilasciati all’estero) 1. Per l’esercizio della professione di cui all’articolo 2 e per l’iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie estere che, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con i titoli di studio di cui all’arti colo 2 rilasciati da università italiane. 2. Per l’esercizio della professione di cui all’articolo 4 e per l’iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli di educatore socio-pedagogico conseguiti presso istituzioni che, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiara zione di equipollenza del titolo posseduto con la laurea in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane. Art. 10. (Formazione degli albi e istituzione degli or- dini regionali e delle province autonome) 1. In sede di prima attuazione della presente legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nomina un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, che, nel l’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni e del proprio orario di servizio, provvede alla formazione degli albi professionali dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici. 2. Il commissario di cui al comma 1, en tro novanta giorni dalla pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto, in possesso dei relativi titoli di studio e che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indìce l’elezione dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti necessari per l’istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità a quanto previsto dalla presente legge. Per lo svolgimento del l’elezione, il commissario nomina un presi dente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori e un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione. Art. 11. (Disposizioni transitorie in materia di iscrizione all’albo) 1. In sede di prima applicazione della presente legge, l’iscrizione agli albi di cui al l’articolo 5, ferme restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 del l’articolo 7, è consentita, su domanda da presentare a partire dalla data della nomina del commissario di cui all’articolo 10: a) per l’albo professionale dei pedagogisti: 1) ai professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane in istituzioni di particolare rilevanza scienti fica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un’istituzione pubblica in mate ria pedagogica per l’accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all’articolo 2, comma 1; 2) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l’accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all’articolo 2, comma 1, svolgendo un’attività di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o hanno fruito di disposi zioni in materia di stabilizzazione del rap porto di lavoro; 3) ai laureati nelle discipline di cui all’articolo 2, comma 1; 4) a coloro che hanno operato per al meno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a li vello nazionale o internazionale; 5) a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1; b) per l’albo professionale degli educa tori professionali socio-pedagogici: 1) a coloro che sono in possesso dei requisiti per l’esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 2) ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dall’articolo 4, comma 1; 3) a coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio pedagogico o di educatore nei servizi educativi, ai sensi dell’articolo 1, commi 595, primo periodo, 597 e 598, della legge 27 di cembre 2017, n. 205, nonché ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 4) ai laureati in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18). Art. 12. (Clausola di salvaguardia) 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, an che con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Art. 13. (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
- COMMISSIONI NAZIONALI | APEI
Associazione Pedagogisti Educatori Italiani, Commissioni Nazionali APEI: Commissione Scuola, Commissione Infanzia e Sistema integrato 0-6, Commissione Albo professionale, Commissione Disabilità e Inclusione. COMMISSIONS NATIONALES APEI Les commissions Apei ont pour tâche d'examiner les propositions du gouvernement, de dialoguer avec les commissions parlementaires, de faire des propositions au CN Apei, de nouer des alliances et d'être un organe consultatif et de proposition. Éditer COMMISSION SCOLAIRE NATIONALE Éditer COMMISSION NATIONALE DU REGISTRE PROFESSIONNEL Éditer COMMISSION DU SYSTÈME NATIONAL INTÉGRÉ 0-6 Éditer COMMISSION SCOLAIRE NATIONALE Éditer COMMISSION NATIONALE DU REGISTRE PROFESSIONNEL Éditer COMMISSION DU SYSTÈME NATIONAL INTÉGRÉ 0-6
- APEI politica professionale
Associazione Pedagogisti Educatori Italiani POLITIQUE PROFESSIONNELLE mardi 12 janvier 2016 13:30 COMMISSION DE LA CULTURE - Éducateur et pédagogue, audition du président du Conseil national des universités, Lenzi La Commission de la culture a procédé à l'audition d'Andrea Lenzi, président du Conseil national des universités (Cun), dans le cadre de l'examen des propositions législatives régissant les professions d'éducateur et de pédagogue. jeudi 5 novembre 2015 à 13:30 COMMISSION CULTURE - Educatrice et pédagogue, audition des associations professionnelles La Commission Culture a tenu l'audition des représentants du Ministère de l'Éducation, de l'Université et de la Recherche, d'Isfol, Uni, du Comité des Etudiants « Que deviendrons-nous ? Nous protégeons notre avenir » et des experts du secteur, dans le cadre de l'examen du projet de loi encadrant les professions d'éducateur et de pédagogue. Jeudi 15 octobre 2015 à 13h30 COMMISSION CULTURE - Educatrice et pédagogue, audition des associations professionnelles La commission culture a procédé aux auditions des représentants des syndicats professionnels, dans le cadre de l'examen du projet de loi régissant les professions d'éducateur et de pédagogue. AUDIENCE INFORMELLE APEI - 9 AVRIL 2015 COMM. CHAMBRE VII COMM. 7ème SÉNAT TESTO DELL'AUDIZIONE 9 APRILE 2015 ROMA Proposition de système intégré pour le groupe d'âge 0-6, avec un personnel éducatif qualifié (diplômés). L'APEI a expressément demandé la possession de diplômes pédagogiques. Et pourtant ça bouge ! Après protestations, communiqués de presse, auditions et factures, nous sommes enfin arrivés à la première véritable reconnaissance de la profession. Le projet de loi Puglisi, actuellement examiné par les commissions parlementaires du Sénat, nous reconnaît comme les seuls responsables de la gestion des services éducatifs de la tranche 0-6. Pour être employé dans les nouvelles structures qui verront le jour suite à l'approbation de la loi 1260 il sera obligatoire d'être diplômé !!! Le passage qui nous intéresse est rapporté ci-dessous. « Au paragraphe 2, remplacer la lettre e) par la suivante : "E) favorise la qualité de l'offre éducative en faisant appel à des personnels ayant des qualifications universitaires dans le domaine éducatif ou pédagogique et en garantissant la qualification continue de tout le personnel, la dimension collégiale du travail et la coordination pédagogique des services au niveau territorial" . En conséquence de l'article 6, paragraphe 1, remplacer la lettre c) par la suivante : « C) la qualification universitaire dans le domaine éducatif ou pédagogique du personnel de tous les services du système intégré pour l'enfance ». PROJET DE LOI N°1260 Au CA du ministère de l'Éducation nationale, de l'Université et de la Recherche Au Ministre Prof. STEFANIA GIANNINI Objet : professions éducatives et protection des professionnels. Professions éducatives et protection des professionnels ACTIVITÉ'
- ASSICURAZIONE PROFESSIONALE | APEI - Pedagogisti ed Educatori professionali socio-pedagogici
Assicurazione professionale Pedagogisti ed Educatori professionali socio-pedagogici. ASSURANCE RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE L'APEI offre à tous les membres en règle avec l'adhésion la possibilité de souscrire une assurance responsabilité civile envers les tiers en rapport avec l'activité de Pédagogue et éducateur professionnel socio-pédagogique grâce à un accord avec la compagnie d'assurance reconnue "Assimoco" au prix exclusif de 80,00 € par an. Il suffira de présenter le certificat d'immatriculation Apei au moment de la stipulation de l'assurance pour avoir droit au tarif dégressif. Pour info : Dr Gianvincenzo Nicodemo Tél: 3515674449 Contactez-nous sur Facebook
- Bilanci annuali APEI
Bilanci Annuali dell'Associazione Pedagogisti ed Educatori Italiani. Associazione nazionale di categoria ai sensi della Legge 4/2013. SOLDE ANNUEL BILANCIO 2021 BILANCIO 2020 BUDGET 2019 BUDGET 2018 ETATS FINANCIERS 2017
- CONSULENZA FISCALE | APEI - Associazione Pedagogisti Educatori Italiani
Pagina APEI dedicata alla Consulenza Fiscale rivolta ai soci professionisti Pedagogisti ed Educatori professionali socio-pedagogici. APEI CONSEIL FISCAL par Roberto Panaccione Dr Roberto Panaccione en collaboration avec l'étude Fusco suite à l'accord stipulé avec l'APEI fournira des services de conseil fiscal et fiscal, en faveur des membres de l'APEI - Associazione Pedagogisti Educatori Italiani - sur les questions fiscales, la rédaction de la comptabilité, la rédaction et la transmission des déclarations fiscales et fiscales, qu'ils jugeront soumettre au conseil et / ou l'assistance du professionnel mentionné, offrant disponibilité et disponibilité facile, par téléphone (3337440605; e-mail: robertopanaccione65@gmail.com ). La transmission de la correspondance des pièces et documents peut se faire par e-mail ou par courrier ordinaire. Les parties ont convenu que le Professionnel a droit à l'honoraire préalablement convenu d'un montant de 240,00 € (deux cent quarante/00) TTC et charges sociales. Le paiement de la rémunération susmentionnée doit être versé par le client à réception de la facture et/ou de l'avis de facturation. Roberto Panaccione Expert-comptable Tél.3337440605 e-mail: robertopanaccione65@gmail.com Conseil fiscal réservé aux Membres La mission professionnelle a pour objet les prestations suivantes : Conseil et assistance en matière fiscale et fiscale, rédaction des comptes des associés Rédaction et transmission des déclarations fiscales et fiscales. Ils sont exclus de cette affectation les opérations de vérification des faux ou autres irrégularités inhérentes à toute documentation remise par le Client sans préjudice des diligences normales conformément à l'art. 1176 2e alinéa du Code civil LETTERA INCARICO CONVENZIONE
- Apei Sedi Regionali
Sedi Regionali Apei Associazione Pedagogisti Educatori Italiani APEI RÉGIONALE Abruzzes Pour toute information sur l'activité de l'Apei dans votre région vous pouvez contacter le président national de l'Apei à l'adresse présidence@apei.it . Accédez à la page Fb régionale. Basilicata Basilicate Siège régional d'Apei Basilicate Personne de contact pour la région Basilicate : Dr. Nicla Lattanzio Contacts: Accédez à la page Fb régionale. Calabre Bureau régional d'Apei Calabre Président de la région Calabre : Dr Francesca Pugliese Contacts : presidenzacalabria@apei.it Directeurs : Dr Valentina Codispoti Dr Filomena Cecere Dr Anna Blaschi Accédez à la page Fb régionale. Campanie Siège régional d'Apei Campanie Président de la région Campanie : Dr Valeria Della Porta Contacts : presidenzacampania@apei.it Directeurs : Dr Annamaria Barbieri Dr Giuliana Terrazzano Dr Aniello Massimo Verde Dre Natasha Cilio Dr Anna Massei Accédez à la page Fb régionale. Campania Calabria Frioul V énétie Julienne Bureau régional Apei Friuli Venezia Giulia Personne de contact pour la région Friuli Venezia Giulia Dr Raffaella De Rosa Contacts: Accédez à la page Fb régionale. Émilie-Romagne Bureau régional Apei Émilie-Romagne Président de la région Émilie-Romagne : Dr Stefania Costa Directrice : Dr Simona Fazio Dr Ermanno Tarracchini Dr Erika Dallatorre Contacts : referenteemiliaromagna@apei.it Accédez à la page Fb régionale. Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Latium Bureau régional d'Apei Latium Président de la région du Latium : Dr Ivan Fausti Contacts : presidenzalazio@apei.it Directrice : Dr Michela Rispoli Dr Suellen Venarotta Dre Claudia Natalucci Accédez à la page Fb régionale. Ligurie Siège régional d'Apei Ligurie Personne de contact pour la région Ligurie : Dr. Daisy Augeri Contacts : referenteliguria@apei.it Accédez à la page Fb régionale. Lazio Liguria Marches Siège régional d'Apei Marche Personne de contact pour la région des Marches Dr Ada Mastrolorito Contacts: Accédez à la page Fb régionale. Lombardie Bureau régional d'Apei Lombardie Président de la région Lombardie : Conseiller: Dr Laura Bonomo Contacts : referentelombardia@apei.it Accédez à la page Fb régionale. Lombardia Marche Molise Bureau régional Apei Molise Personne de contact région Molise Dr Stefania Di Dio Contacts: Accédez à la page Fb régionale. Piémont Bureau régional Apei Piémont Président de la Région Piémont : Dr Marisa Cirulli Directeurs : Dr Concetta Tonti Contacts : marisa.cirulli@apei.it Accédez à la page Fb régionale. Piemonte Molise Pouilles Bureau régional d'Apei Pouilles Présidente de la région des Pouilles : Dr. Stefania Coti Contacts : presidapei.puglia@gmail.com Conseiller : Dr Saponaro Agostina Dr Montanaro Stefania Dr Falco Elena Dr Murciano Michela Dr Doriana Canovari Dr Spinosa Leonardo Accédez à la page Fb régionale. Sardaigne Siège régional Apei Sardaigne Personne de contact pour la région Sardaigne Dr Alessio Casula Accédez à la page Fb régionale. Puglia Sardegna Sicile Bureau régional Apei Sicile: Président de la région Sicile : Dr Samuele Amendola Contacts : presidapeisicilia@gmail.com Directrice : Dr Roberta Giusto Dr Antonina Murabito Dr Tommaso Pezzino Dr Giuseppina Sabella Accédez à la page Fb régionale. Toscane Siège régional d'Apei Toscane Personne de contact pour la région Toscane : Dr. Sabrina Visconti Contacts : referentetoscana@apei.it Accédez à la page Fb régionale. Sicilia Toscana Trentin Haut Adige Siège régional Apei Trentino Alto Adige Personne de contact pour la région Trentino Alto Adige Dr Raffaella De Rosa Contacts: Accédez à la page Fb régionale. Ombrie Siège régional d'Apei Ombrie Personne de contact pour la région Ombrie : Dr. Sara Morosi Contacts : sara.morosi@apei.it Accédez à la page Fb régionale. Umbria Trentino Alto Adige Vallée d'Aoste Pour toute information sur l'activité de l'Apei dans votre région vous pouvez contacter le président national de l'Apei à l'adresse présidence@apei.it . Accédez à la page Fb régionale. Vénétie Bureau régional d'Apei Vénétie Présidente de la région Vénétie : Dr. Silvia Gobbin Directrice : Dr Sara Sorrentino Contacts: Accédez à la page Fb régionale. Veneto
- SOCI APEI
SOCI APEI ASSOCIAZIONE PEDAGOGISTI EDUCATORI ITALIANI LISTE DES MEMBRES DE L'APEI Pédagogues et éducateurs professionnels socio-pédagogiques associés à l'Apei Afin de garantir les utilisateurs, la loi (L. 4/2013, articles 2 et 3) oblige les associations professionnelles à rendre publique la liste de leurs membres. À partir de ce lien, il est possible de télécharger la liste des membres Apei, classée selon le code d'enregistrement qui doit être inclus dans toutes les communications avec les utilisateurs (par exemple : Mario Rossi, pédagogue discipliné conformément à la loi 4/2013, numéro d'enregistrement 0002/2018). Démission en tant que membre / a
- ASSEMBLEA NAZIONALE 2022 | apei
ASSEMBLEA NAZIONALE APEI 2022 18 GIUGNO 2022 - ISTITUTO MARGHERITA - BARI This is your About Page. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what you do and what your website has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know. Our Story Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what your team does, and what your site has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know. If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers, and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery, or video for even more engagement. Meet The Team Don Francis Founder & CEO Ashley Jones Tech Lead Tess Brown Office Manager Lisa Rose Product Manager Kevin Nye HR Lead Alex Young Customer Support Lead Our Clients




