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  • SEDI | apei

    BUREAUX DE L'ASSOCIATION BUREAU NATIONAL Prรฉsidence nationale Dr ALESSANDRO PRISCIANDARO VIA LINA FERRATA 57/2 90046 Monreale (PA). BUREAUX Rร‰GIONAUX SECRร‰TARIAT AUX MEMBRES BUREAU APEI POUILLES Secrรฉtariat national des adhรฉsions Dr SAMUELE AMENDOLA VIA ZINZOLO 5 / A 98055 LIPARI (ME). APEI POUILLES Dr STEFANIA COTI LECCE SIรˆGE APEI CAMPANIE APEI CAMPANIE Dr GIANVINCENZO NICODEMO VIA COSENZA 77 80053 CASTELLAMMARE DE STABIA. SIรˆGE SOCIAL APEI SICILE APEI SICILE Dr SAMUELE AMENDOLA VIA GARIBALDI 146 98055 LIPARI (ME).

  • CONSULENZA FISCALE | APEI - Associazione Pedagogisti Educatori Italiani

    APEI CONSEIL FISCAL par Roberto Panaccione Dr Roberto Panaccione en collaboration avec l'รฉtude Fusco suite ร  l'accord stipulรฉ avec l'APEI fournira des services de conseil fiscal et fiscal, en faveur des membres de l'APEI - Associazione Pedagogisti Educatori Italiani - sur les questions fiscales, la rรฉdaction de la comptabilitรฉ, la rรฉdaction et la transmission des dรฉclarations fiscales et fiscales, qu'ils jugeront soumettre au conseil et / ou l'assistance du professionnel mentionnรฉ, offrant disponibilitรฉ et disponibilitรฉ facile, par tรฉlรฉphone (3337440605; e-mail: robertopanaccione65@gmail.com ). La transmission de la correspondance des piรจces et documents peut se faire par e-mail ou par courrier ordinaire. Les parties ont convenu que le Professionnel a droit ร  l'honoraire prรฉalablement convenu d'un montant de 240,00 โ‚ฌ (deux cent quarante/00) TTC et charges sociales. Le paiement de la rรฉmunรฉration susmentionnรฉe doit รชtre versรฉ par le client ร  rรฉception de la facture et/ou de l'avis de facturation. Roberto Panaccione Expert-comptable Tรฉl.3337440605 e-mail: robertopanaccione65@gmail.com Conseil fiscal rรฉservรฉ aux Membres La mission professionnelle a pour objet les prestations suivantes : Conseil et assistance en matiรจre fiscale et fiscale, rรฉdaction des comptes des associรฉs Rรฉdaction et transmission des dรฉclarations fiscales et fiscales. Ils sont exclus de cette affectation les opรฉrations de vรฉrification des faux ou autres irrรฉgularitรฉs inhรฉrentes ร  toute documentation remise par le Client sans prรฉjudice des diligences normales conformรฉment ร  l'art. 1176 2e alinรฉa du Code civil LETTERA INCARICO CONVENZIONE

  • Attestazione di Qualitร  professionale APEI

    L'APEI est inscrite sur la liste du Ministรจre du Dรฉveloppement Economique CERTIFICATION DE QUALITร‰ ET QUALIFICATION DES SERVICES PROFESSIONNELS (Loi nยฐ 4 de 2013) โ€‹ Certification de qualitรฉ des services des pรฉdagogues et des รฉducateurs Garantie pour les utilisateurs, opportunitรฉs pour les professionnels Conformรฉment ร  l'art. 7 et 8 de la loi 14 janvier 2013, n. 4, l'APEI autorise annuellement les membres ร  utiliser la mention d'appartenance ร  l'association comme marque ou certificat de qualitรฉ et de qualification professionnelle de leurs prestations, certifiant : l'inscription rรฉguliรจre du professionnel ร  l'Association; les exigences nรฉcessaires pour faire partie de l'association et le respect du code d'รฉthique ; les normes qualitatives et de qualification professionnelle que les membres sont tenus de respecter dans l'exercice de leur activitรฉ professionnelle afin de conserver leur appartenance ร  l'Association ; les garanties fournies par l'Association aux utilisateurs. et, par consรฉquent, la possession des compรฉtences spรฉcifiques pour opรฉrer en tant qu'รฉducateur et / ou pรฉdagogue. Rรฉgulation Demander une certification

  • Bilanci annuali APEI

    SOLDE ANNUEL BILANCIO 2021 BILANCIO 2020 BUDGET 2019 BUDGET 2018 ETATS FINANCIERS 2017

  • PDL ORDINE PEDAGOGISTI ED EDUCATORI | apei

    "Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali" TESTO APPROVATO ALLA CAMERA IN DATA 5 LUGLIO 2023 E ATTUALMENTE IN DISCUSSIONE AL SENATO โ€‹ Art. 1. (Definizione della professione di pedagogista) 1. Il pedagogista รจ lo specialista dei processi educativi che, operando con auยญtonomia scientifica e responsabilitร  deonยญtologica, esercita funzioni di coordinaยญ mento, consulenza e supervisione pedagoยญgica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiยญ glia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunitร  in generale. Lโ€™attivitร  proยญfessionale del pedagogista comprende lโ€™uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, lโ€™osservaยญ zione pedagogica, la valutazione e lโ€™interยญvento pedagogico sui bisogni educativi maยญnifestati dal bambino e dallโ€™adulto nei proยญ cessi di apprendimento. 2. Il pedagogista รจ un professionista di livello apicale, ai sensi del comma 595 dellโ€™articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui formazione รจ funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilitร  e comยญpetenze educative del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per lโ€™apprendiยญ mento permanente, di cui alla raccomanยญdazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, specialista dei processi educativi e formativi della persona per tutto il corso della vita. Opera con autonomia scientifica e responsabilitร  deontologica in ambito educativo, formativo e pedagogico in relazione a qualsiasi attivitร  svolta in modo formale, non formale e informale. Il pedagogista puรฒ svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubยญblici e privati, compiti e funzioni di conยญsulenza tecnico-scientifica e attivitร  di coยญ ordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con vaยญ lenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, soยญciale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, questโ€™ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonchรฉ attivitร  di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza. 3. Il pedagogista svolge altresรฌ attivitร  didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale. 4. La professione di pedagogista puรฒ essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato. Art. 2. (Requisiti per lโ€™esercizio dellโ€™attivitร  di pedagogista) 1. Per esercitare la professione di pedagoยญgista รจ necessario il possesso di uno dei seยญguenti titoli di studio: a) laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi eduยญcativi, classi 56/S e LM-50; b) laurea specialistica o magistrale in scienze dellโ€™educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S e LM-57; c) laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classi 87/S e LM-85; d) laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dellโ€™e-learning e della media education, classi 87/S e LM-93; e) laurea in scienze dellโ€™educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dellโ€™ordinaยญ mento previgente alla data di entrata in viยญ gore del regolamento di cui al decreto del Ministro dellโ€™universitร  e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 2. Possono altresรฌ esercitare la profesยญsione di pedagogista i professori universiยญ tari ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o hanno insegnato discipline peยญdagogiche in universitร  italiane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri. 3. Per lโ€™esercizio della professione di pedagogista รจ necessaria lโ€™iscrizione nelยญ lโ€™albo dei pedagogisti dellโ€™Ordine delle proยญfessioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 1 dellโ€™articolo 5, preยญvio conseguimento del titolo di studio e accertamento delle competenze professioยญnali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, atteยญ stato congiuntamente dalla struttura medeยญ sima e dagli organi accademici, รจ sosteยญnuta alla presenza di un componente deยญsignato dallโ€™Ordine professionale. La prova valutativa di cui al secondo periodo รจ svolta prima della discussione della tesi di lauยญrea, nellโ€™ambito dellโ€™esame finale per il conseguimento del titolo di studio abiliยญ tante allโ€™esercizio della professione di peยญdagogista. 4. Dopo il comma 1 dellโ€™articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, รจ inserito il seguente: ยซ 1-bis. Lโ€™esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali delle classi LM-50 โ€“ Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 โ€“ Scienze dellโ€™educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 โ€“ Scienze pedagogiche e LM-93 โ€“ Teorie e metodologie dellโ€™e-learning e della media education nonchรฉ le lauree in scienze dellโ€™educazione o in pedagogia rilasciate ai sensi dellโ€™ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dellโ€™universitร  e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, abilitano allโ€™esercizio della professione di pedagogista ยป. Art. 3 (Definizione dellโ€™educatore professionale socio-pedagogico) 1. Lโ€™educatore professionale socio-pedaยญgogico รจ un professionista operativo di liยญ vello intermedio che svolge funzioni proยญgettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilitร  deontologica. Opera nei servizi socio-educativi e socioassistenziali e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti eduยญcativi. Lโ€™educatore professionale sociopedagogico valuta, progetta, organizza e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socioeducativo, socio-assistenziale e socio-saniยญtario, per questโ€™ultimo limitatamente agli aspetti educativi, rivolti a persone in difยญficoltร  o in condizione di disagio, collaborando con altre figure professionali, e stimola i gruppi e gli individui a perseยญguire lโ€™obiettivo della crescita integrale e dellโ€™inserimento o del reinserimento soยญciale, definendo interventi educativi, formaยญtivi, assistenziali e sociali, anche in colยญlaborazione con altre agenzie educative. 2. Lโ€™educatore professionale socio-pedaยญgogico puรฒ operare nelle strutture pubbliยญche o private di carattere socio-educativo, socio-assistenziale, formativo, culturale, amยญbientale e socio-sanitario, per questโ€™ultimo limitatamente agli aspetti educativi, e puรฒ svolgere attivitร  didattica e di sperimentaยญ zione nello specifico ambito professionale. 3. La professione di educatore profesยญsionale socio-pedagogico puรฒ essere eserยญcitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato. Art. 4. (Requisiti per lโ€™esercizio dellโ€™attivitร  di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per lโ€™infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65) Per esercitare la professione di educaยญtore socio-pedagogico e di educatore nei serยญvizi educativi per lโ€™infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonchรฉ alยญ lโ€™articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono necesยญsari: a) il conseguimento del titolo di laurea triennale, previo accertamento delle compeยญtenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutaยญtiva delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura meยญdesima e dagli organi accademici, รจ sosteยญnuta alla presenza di un componente desiยญgnato dallโ€™Ordine professionale. La prova valutativa di cui al periodo precedente รจ svolta prima della discussione della tesi di laurea, nellโ€™ambito dellโ€™esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante allโ€™esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico; b) in alternativa rispetto al requisito di cui alla lettera a), il possesso della corriยญspondente qualifica attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 delยญ lโ€™articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; c) lโ€™iscrizione nellโ€™albo degli educatori professionali socio-pedagogici dellโ€™Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 2 dellโ€™articolo 5. Art. 5. (Istituzione dellโ€™albo dei pedagogisti e dellโ€™albo degli educatori professionali socio-pedagogici) 1. รˆ istituito lโ€™albo professionale dei peยญdagogisti. 2. รˆ istituito lโ€™albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici. 3. รˆ consentita la contemporanea iscriยญzione dei professionisti agli albi di cui ai commi 1 e 2. 4. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagoยญgici sono tenuti al segreto professionale. In caso di violazione, si applica lโ€™articolo 622 del codice penale. Art. 6. (Istituzione dellโ€™Ordine delle professioni pedagogiche ed educative) 1. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagoยญgici costituiscono lโ€™Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province auยญtonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale. 2. Lโ€™Ordine delle professioni pedagogiche ed educative รจ istituito con decreto del Miยญnistro della giustizia, sentiti il Consiglio naยญzionale di cui allโ€™articolo 8 e le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative. 3. Lโ€™Ordine delle professioni pedagogiche ed educative รจ un ente pubblico non econoยญmico e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dallโ€™ordinamento, connessi allโ€™eserยญcizio professionale. รˆ dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e diยญsciplinare e sottoposto alla vigilanza del Miยญnistero della giustizia; รจ finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti senza oneri per la finanza pubblica. 4. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresรฌ stabilite le modalitร  di funzionamento dellโ€™Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, le disposizioni relative al suo orยญdinamento interno e le norme necessarie per la prima applicazione della presente legge. Art. 7. (Condizioni per lโ€™iscrizione agli albi) 1. Lโ€™iscrizione agli albi di cui allโ€™articolo 5 รจ subordinata al possesso dei seguenti reยญquisiti: a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dellโ€™Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocitร ; b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comporยญ tano lโ€™interdizione dallโ€™esercizio della proยญfessione; c) avere conseguito lโ€™abilitazione allโ€™eยญsercizio della professione; d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti allโ€™estero, dimoยญstrare di risiedere allโ€™estero in quanto al serยญ vizio, in qualitร  di pedagogisti o educatori professionali socio-pedagogici, di enti o imยญprese nazionali operanti fuori del territorio dello Stato. Art. 8. (Consiglio nazionale dellโ€™Ordine delle professioni pedagogiche ed educative) 1. Il Consiglio nazionale dellโ€™Ordine delle professioni pedagogiche ed educative รจ comยญposto dai presidenti degli ordini regionali e degli ordini provinciali delle province autoยญ nome di Trento e di Bolzano. 2. Il Consiglio nazionale dellโ€™Ordine delle professioni pedagogiche ed educative รจ conยญ vocato per la prima volta dal Ministro della giustizia. 3. Il presidente del Consiglio nazionale dellโ€™Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ha la rappresentanza dellโ€™Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme ovvero dal medesimo Consiglio. In caso di impediยญmento, il presidente รจ sostituito dal vicepreยญsidente. 4. Il Consiglio nazionale dellโ€™Ordine delle professioni pedagogiche ed educative eserยญcita le seguenti funzioni: a) adotta il regolamento interno per il funzionamento dellโ€™Ordine; b) provvede allโ€™ordinaria e straordinaria amministrazione dellโ€™Ordine e alla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare di esso e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dellโ€™Ordine; c) predispone e aggiorna il codice deยญ ontologico, vincolante per tutti gli iscritti negli albi di cui allโ€™articolo 5, e lo sottopone allโ€™approvazione degli stessi tramite referenยญdum; d) cura lโ€™osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedaยญgogiche ed educative relativamente alle queยญstioni di rilevanza nazionale; e) designa, a richiesta, i rappresentanti dellโ€™Ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale; f) esprime pareri, su richiesta dei Miniยญ steri o degli enti pubblici interessati ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificaยญ zione di istituzioni non pubbliche per la forยญmazione professionale dei pedagogisti e deยญ gli educatori professionali socio-pedagogici; g) determina la misura del contributo annuale che deve essere corrisposto dagli iscritti negli albi di cui allโ€™articolo 5 nonchรฉ gli importi delle tasse per il rilascio dei cerยญtificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese occorrenti per la regolare gestione delยญ lโ€™Ordine. Art. 9. (Riconoscimento di titoli rilasciati allโ€™estero) 1. Per lโ€™esercizio della professione di cui allโ€™articolo 2 e per lโ€™iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni uniยญversitarie estere che, con decreto del Miniยญstro dellโ€™universitร  e della ricerca, previo paยญrere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posยญseduto con i titoli di studio di cui allโ€™artiยญ colo 2 rilasciati da universitร  italiane. 2. Per lโ€™esercizio della professione di cui allโ€™articolo 4 e per lโ€™iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli di educatore socio-pedagogico conseguiti presso istituยญzioni che, con decreto del Ministro dellโ€™uniยญversitร  e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano ricoยญnosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiaraยญ zione di equipollenza del titolo posseduto con la laurea in scienze dellโ€™educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da universitร  italiane. Art. 10. (Formazione degli albi e istituzione degli or- dini regionali e delle province autonome) 1. In sede di prima attuazione della preยญsente legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province auยญtonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nomina un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, che, nelยญ lโ€™ambito dello svolgimento delle proprie funzioni e del proprio orario di servizio, provvede alla formazione degli albi profesยญsionali dei pedagogisti e degli educatori proยญfessionali socio-pedagogici. 2. Il commissario di cui al comma 1, enยญ tro novanta giorni dalla pubblicazione dellโ€™eยญlenco degli aventi diritto, in possesso dei reยญlativi titoli di studio e che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indรฌce lโ€™elezione dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti neยญcessari per lโ€™istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformitร  a quanto previsto dalla presente legge. Per lo svolgimento delยญ lโ€™elezione, il commissario nomina un presiยญ dente di seggio, un vicepresidente, due scruยญtatori e un segretario, scegliendoli tra funยญzionari della pubblica amministrazione. Art. 11. (Disposizioni transitorie in materia di iscrizione allโ€™albo) โ€‹ 1. In sede di prima applicazione della preยญsente legge, lโ€™iscrizione agli albi di cui alยญ lโ€™articolo 5, ferme restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 delยญ lโ€™articolo 7, รจ consentita, su domanda da presentare a partire dalla data della nomina del commissario di cui allโ€™articolo 10: a) per lโ€™albo professionale dei pedagoยญgisti: 1) ai professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quieยญscenza, che insegnano o hanno insegnato diยญscipline pedagogiche in universitร  italiane in istituzioni di particolare rilevanza scientiยญ fica anche sul piano internazionale, nonchรฉ ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso unโ€™istituzione pubblica in mateยญ ria pedagogica per lโ€™accesso al quale sia riยญchiesta una delle lauree di cui allโ€™articolo 2, comma 1; 2) a coloro che ricoprono o hanno riยญcoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per lโ€™accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui allโ€™articolo 2, comma 1, svolgendo unโ€™attivitร  di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o hanno fruito di disposiยญ zioni in materia di stabilizzazione del rapยญ porto di lavoro; 3) ai laureati nelle discipline di cui allโ€™articolo 2, comma 1; 4) a coloro che hanno operato per alยญ meno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a liยญ vello nazionale o internazionale; 5) a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui allโ€™articolo 2, comma 1; b) per lโ€™albo professionale degli educaยญ tori professionali socio-pedagogici: 1) a coloro che sono in possesso dei requisiti per lโ€™esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per lโ€™infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 2) ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in posยญsesso dei requisiti previsti per lโ€™esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dallโ€™articolo 4, comma 1; 3) a coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio pedagogico o di educatore nei servizi educaยญtivi, ai sensi dellโ€™articolo 1, commi 595, primo periodo, 597 e 598, della legge 27 diยญ cembre 2017, n. 205, nonchรฉ ai sensi del deยญcreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 4) ai laureati in scienze dellโ€™educaยญzione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18). Art. 12. (Clausola di salvaguardia) 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speยญciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anยญ che con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Art. 13. (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dallโ€™attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provveยญdono agli adempimenti previsti dalla preยญsente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione viยญgente.

  • AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE APEI | apei

    MISE ร€ JOUR PROFESSIONNELLE APEI ACCร‰DER ร€ LA PLATEFORME DE FORMATION DES MEMBRES DE L'APEI Associazione Pedagogisti ed Educatori Italiani Associazione Pedagogisti ed Educatori Italiani Lire la vidรฉo Partager Chaรฎne entiรจre Cette vidรฉo Facebook Twitter Pinterest Tumblr Copiez le lien Lien copiรฉ Lecture en cours Programmare l'inclusione di tutti e di ciascuno, non solo a scuola - Prof.ssa Valeria Bocchini 00:00 Lire la vidรฉo Lecture en cours FUNZIONARIO GIURIDICO PEDAGOGICO 40:42 Lire la vidรฉo Lecture en cours FUNZIONARI GIURIDICO PEDAGOGICI - 18 ottobre 2022 - Concorso, per esami, a 104 posti (elevati a 236) 00:00 Lire la vidรฉo Lecture en cours Dall'ottica dei disturbi all'ottica dei bisogni educativi e di apprendimento - Prof. E. Tarracchini 01:45:49 Lire la vidรฉo Lecture en cours L'approccio neuropedagogico a servizio dell'educazione per un mondo nuovo - Dott. Samuele Amendola 01:52:18 Lire la vidรฉo Lecture en cours L'approccio neuropedagogico a servizio dell'educazione per un mondo nuovo - Dott. Samuele Amendola 01:13 Lire la vidรฉo Lecture en cours La metodologia pedagogia dei genitori per l'alleanza scuola-famiglia - Prof.ri Zucchi e Moletto 00:00 Lire la vidรฉo Lecture en cours Pedagogia per una scuola inclusiva - MODULO D 1ยฐ INCONTRO - Dott.ssa Roberta Giusto 01:20:26 Lire la vidรฉo Lecture en cours Dall'ottica dei disturbi all'ottica dei bisogni educativi e di apprendimento di tutti e di ciascuno 01:50:13 Lire la vidรฉo Lecture en cours NUOVO WELFARE - TAVOLA ROTONDA APEI 01:17:37 Lire la vidรฉo Lecture en cours EMERGENZA NIDI: LA PEDAGOGIA SENZA L'INFANZIA? 01:28:51 Lire la vidรฉo Lecture en cours COORDINAMENTO PEDAGOGICO E UNITA' DI PEDAGOGIA SCOLASTICA - CONVEGNO PROVINCIALE APEI MESSINA 03:24:43 Lire la vidรฉo Lecture en cours LA SCUOLA VALORIZZA LA FAMIGLIA, LA FAMIGLIA VALORIZZA LA SCUOLA 52:01 Lire la vidรฉo Lecture en cours "L'AGIRE EDUCATIVO E PEDAGOGICO NEI SERVIZI E PRESIDI SOCIO SANITARI E DELLA SALUTE" 01:27:12 Lire la vidรฉo Lecture en cours Presentazione del libro Neuropedagogia, Emozioni, Apprendimento di Samuele Amendola 55:09 Lire la vidรฉo Lecture en cours Convegno Bullismo e Cyberbullismo APEI 14 aprile 2023 Apei Lombardia 01:32:38 Lire la vidรฉo Lecture en cours Lingua madre, lingua del cuore, lingua della cultura.R.Zucchi, A. Moletto 55:07 Lire la vidรฉo Lecture en cours Presentazione libro "Inchiostro su pelle" Duilio Loi 55:04 Lire la vidรฉo Lecture en cours La Pedagogia Montessori nelle dinamiche inclusive. Zucchi Riziero 01:22:54 Lire la vidรฉo Lecture en cours La Neuropedagogia dellโ€™apprendimento e della formazione della personalitร  Ped. APEI Samuele Amendola 01:18:38 Lire la vidรฉo

  • EVENTI APEI CAMPANIA | apei

    EVENTI APEI CAMPANIA

  • ASSEMBLEA NAZIONALE APEI

    ASSEMBLร‰E NATIONALE APEI 2019 ABONNEZ-VOUS ร€ L'ASSEMBLร‰E OCTOBRE Pร‰DAGOGIQUE APEI 2017 Dans toute l'Italie, des milliers d'รฉducateurs et de pรฉdagogues attendent d'รชtre reconnus professionnellement par l'ร‰tat, aprรจs trente ans de demandes non satisfaites, afin de recevoir une dignitรฉ de travail basรฉe sur un professionnalisme dรฉfini et rรฉglementรฉ. LOCANDINA-OTT-PED-SAN CESARIO (MO) .jpg LOCANDINA-OTT-PED-PARMA2 .jpg LOCANDINA OTTOBRE PEDAGOGICO LECCE.jpg OTTOBRE PEDAGOGICO LOCANDINA OTTOBRE PEDAGOGICO ALTAMURA (BA).jpg LOCANDINA OTTOBRE PEDAGOGICO FOGGIA.jpg LOCANDINA OTTOBRE PEDAGOGICO TERMOLI.jpg LOCANDINA OTTOBRE PEDAGOGICO MESSINA.jpg LOCANDINA OTTOBRE PEDAGOGICO CASTELLANETA.jpg LOCANDINA OTTOBRE PEDAGOGICO CATANIA.jpg LOCANDINA OTTOBRE PEDAGOGICO PALERMO.jpg OTTOBRE PEDAGOGICO LOCANDINA OTTOBRE PEDAGOGICO MESTRE.jpg LOCANDINA OTTOBRE PEDAGOGICO CONVERSANO BARI.jpg LOCANDINA OTTOBRE PEDAGOGICO SIRACUSA.jpg

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