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- SEDI | apei
BUREAUX DE L'ASSOCIATION BUREAU NATIONAL Prรฉsidence nationale Dr ALESSANDRO PRISCIANDARO VIA LINA FERRATA 57/2 90046 Monreale (PA). BUREAUX RรGIONAUX SECRรTARIAT AUX MEMBRES BUREAU APEI POUILLES Secrรฉtariat national des adhรฉsions Dr SAMUELE AMENDOLA VIA ZINZOLO 5 / A 98055 LIPARI (ME). APEI POUILLES Dr STEFANIA COTI LECCE SIรGE APEI CAMPANIE APEI CAMPANIE Dr GIANVINCENZO NICODEMO VIA COSENZA 77 80053 CASTELLAMMARE DE STABIA. SIรGE SOCIAL APEI SICILE APEI SICILE Dr SAMUELE AMENDOLA VIA GARIBALDI 146 98055 LIPARI (ME).
- CONSULENZA FISCALE | APEI - Associazione Pedagogisti Educatori Italiani
APEI CONSEIL FISCAL par Roberto Panaccione Dr Roberto Panaccione en collaboration avec l'รฉtude Fusco suite ร l'accord stipulรฉ avec l'APEI fournira des services de conseil fiscal et fiscal, en faveur des membres de l'APEI - Associazione Pedagogisti Educatori Italiani - sur les questions fiscales, la rรฉdaction de la comptabilitรฉ, la rรฉdaction et la transmission des dรฉclarations fiscales et fiscales, qu'ils jugeront soumettre au conseil et / ou l'assistance du professionnel mentionnรฉ, offrant disponibilitรฉ et disponibilitรฉ facile, par tรฉlรฉphone (3337440605; e-mail: robertopanaccione65@gmail.com ). La transmission de la correspondance des piรจces et documents peut se faire par e-mail ou par courrier ordinaire. Les parties ont convenu que le Professionnel a droit ร l'honoraire prรฉalablement convenu d'un montant de 240,00 โฌ (deux cent quarante/00) TTC et charges sociales. Le paiement de la rรฉmunรฉration susmentionnรฉe doit รชtre versรฉ par le client ร rรฉception de la facture et/ou de l'avis de facturation. Roberto Panaccione Expert-comptable Tรฉl.3337440605 e-mail: robertopanaccione65@gmail.com Conseil fiscal rรฉservรฉ aux Membres La mission professionnelle a pour objet les prestations suivantes : Conseil et assistance en matiรจre fiscale et fiscale, rรฉdaction des comptes des associรฉs Rรฉdaction et transmission des dรฉclarations fiscales et fiscales. Ils sont exclus de cette affectation les opรฉrations de vรฉrification des faux ou autres irrรฉgularitรฉs inhรฉrentes ร toute documentation remise par le Client sans prรฉjudice des diligences normales conformรฉment ร l'art. 1176 2e alinรฉa du Code civil LETTERA INCARICO CONVENZIONE
- Attestazione di Qualitร professionale APEI
L'APEI est inscrite sur la liste du Ministรจre du Dรฉveloppement Economique CERTIFICATION DE QUALITร ET QUALIFICATION DES SERVICES PROFESSIONNELS (Loi nยฐ 4 de 2013) โ Certification de qualitรฉ des services des pรฉdagogues et des รฉducateurs Garantie pour les utilisateurs, opportunitรฉs pour les professionnels Conformรฉment ร l'art. 7 et 8 de la loi 14 janvier 2013, n. 4, l'APEI autorise annuellement les membres ร utiliser la mention d'appartenance ร l'association comme marque ou certificat de qualitรฉ et de qualification professionnelle de leurs prestations, certifiant : l'inscription rรฉguliรจre du professionnel ร l'Association; les exigences nรฉcessaires pour faire partie de l'association et le respect du code d'รฉthique ; les normes qualitatives et de qualification professionnelle que les membres sont tenus de respecter dans l'exercice de leur activitรฉ professionnelle afin de conserver leur appartenance ร l'Association ; les garanties fournies par l'Association aux utilisateurs. et, par consรฉquent, la possession des compรฉtences spรฉcifiques pour opรฉrer en tant qu'รฉducateur et / ou pรฉdagogue. Rรฉgulation Demander une certification
- Bilanci annuali APEI
SOLDE ANNUEL BILANCIO 2021 BILANCIO 2020 BUDGET 2019 BUDGET 2018 ETATS FINANCIERS 2017
- PDL ORDINE PEDAGOGISTI ED EDUCATORI | apei
"Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali" TESTO APPROVATO ALLA CAMERA IN DATA 5 LUGLIO 2023 E ATTUALMENTE IN DISCUSSIONE AL SENATO โ Art. 1. (Definizione della professione di pedagogista) 1. Il pedagogista รจ lo specialista dei processi educativi che, operando con auยญtonomia scientifica e responsabilitร deonยญtologica, esercita funzioni di coordinaยญ mento, consulenza e supervisione pedagoยญgica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiยญ glia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunitร in generale. Lโattivitร proยญfessionale del pedagogista comprende lโuso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, lโosservaยญ zione pedagogica, la valutazione e lโinterยญvento pedagogico sui bisogni educativi maยญnifestati dal bambino e dallโadulto nei proยญ cessi di apprendimento. 2. Il pedagogista รจ un professionista di livello apicale, ai sensi del comma 595 dellโarticolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui formazione รจ funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilitร e comยญpetenze educative del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per lโapprendiยญ mento permanente, di cui alla raccomanยญdazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, specialista dei processi educativi e formativi della persona per tutto il corso della vita. Opera con autonomia scientifica e responsabilitร deontologica in ambito educativo, formativo e pedagogico in relazione a qualsiasi attivitร svolta in modo formale, non formale e informale. Il pedagogista puรฒ svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubยญblici e privati, compiti e funzioni di conยญsulenza tecnico-scientifica e attivitร di coยญ ordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con vaยญ lenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, soยญciale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, questโultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonchรฉ attivitร di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza. 3. Il pedagogista svolge altresรฌ attivitร didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale. 4. La professione di pedagogista puรฒ essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato. Art. 2. (Requisiti per lโesercizio dellโattivitร di pedagogista) 1. Per esercitare la professione di pedagoยญgista รจ necessario il possesso di uno dei seยญguenti titoli di studio: a) laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi eduยญcativi, classi 56/S e LM-50; b) laurea specialistica o magistrale in scienze dellโeducazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S e LM-57; c) laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classi 87/S e LM-85; d) laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dellโe-learning e della media education, classi 87/S e LM-93; e) laurea in scienze dellโeducazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dellโordinaยญ mento previgente alla data di entrata in viยญ gore del regolamento di cui al decreto del Ministro dellโuniversitร e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 2. Possono altresรฌ esercitare la profesยญsione di pedagogista i professori universiยญ tari ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o hanno insegnato discipline peยญdagogiche in universitร italiane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri. 3. Per lโesercizio della professione di pedagogista รจ necessaria lโiscrizione nelยญ lโalbo dei pedagogisti dellโOrdine delle proยญfessioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 1 dellโarticolo 5, preยญvio conseguimento del titolo di studio e accertamento delle competenze professioยญnali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, atteยญ stato congiuntamente dalla struttura medeยญ sima e dagli organi accademici, รจ sosteยญnuta alla presenza di un componente deยญsignato dallโOrdine professionale. La prova valutativa di cui al secondo periodo รจ svolta prima della discussione della tesi di lauยญrea, nellโambito dellโesame finale per il conseguimento del titolo di studio abiliยญ tante allโesercizio della professione di peยญdagogista. 4. Dopo il comma 1 dellโarticolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, รจ inserito il seguente: ยซ 1-bis. Lโesame finale per il conseguimento delle lauree magistrali delle classi LM-50 โ Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 โ Scienze dellโeducazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 โ Scienze pedagogiche e LM-93 โ Teorie e metodologie dellโe-learning e della media education nonchรฉ le lauree in scienze dellโeducazione o in pedagogia rilasciate ai sensi dellโordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dellโuniversitร e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, abilitano allโesercizio della professione di pedagogista ยป. Art. 3 (Definizione dellโeducatore professionale socio-pedagogico) 1. Lโeducatore professionale socio-pedaยญgogico รจ un professionista operativo di liยญ vello intermedio che svolge funzioni proยญgettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilitร deontologica. Opera nei servizi socio-educativi e socioassistenziali e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti eduยญcativi. Lโeducatore professionale sociopedagogico valuta, progetta, organizza e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socioeducativo, socio-assistenziale e socio-saniยญtario, per questโultimo limitatamente agli aspetti educativi, rivolti a persone in difยญficoltร o in condizione di disagio, collaborando con altre figure professionali, e stimola i gruppi e gli individui a perseยญguire lโobiettivo della crescita integrale e dellโinserimento o del reinserimento soยญciale, definendo interventi educativi, formaยญtivi, assistenziali e sociali, anche in colยญlaborazione con altre agenzie educative. 2. Lโeducatore professionale socio-pedaยญgogico puรฒ operare nelle strutture pubbliยญche o private di carattere socio-educativo, socio-assistenziale, formativo, culturale, amยญbientale e socio-sanitario, per questโultimo limitatamente agli aspetti educativi, e puรฒ svolgere attivitร didattica e di sperimentaยญ zione nello specifico ambito professionale. 3. La professione di educatore profesยญsionale socio-pedagogico puรฒ essere eserยญcitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato. Art. 4. (Requisiti per lโesercizio dellโattivitร di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per lโinfanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65) Per esercitare la professione di educaยญtore socio-pedagogico e di educatore nei serยญvizi educativi per lโinfanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonchรฉ alยญ lโarticolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono necesยญsari: a) il conseguimento del titolo di laurea triennale, previo accertamento delle compeยญtenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutaยญtiva delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura meยญdesima e dagli organi accademici, รจ sosteยญnuta alla presenza di un componente desiยญgnato dallโOrdine professionale. La prova valutativa di cui al periodo precedente รจ svolta prima della discussione della tesi di laurea, nellโambito dellโesame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante allโesercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico; b) in alternativa rispetto al requisito di cui alla lettera a), il possesso della corriยญspondente qualifica attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 delยญ lโarticolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; c) lโiscrizione nellโalbo degli educatori professionali socio-pedagogici dellโOrdine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 2 dellโarticolo 5. Art. 5. (Istituzione dellโalbo dei pedagogisti e dellโalbo degli educatori professionali socio-pedagogici) 1. ร istituito lโalbo professionale dei peยญdagogisti. 2. ร istituito lโalbo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici. 3. ร consentita la contemporanea iscriยญzione dei professionisti agli albi di cui ai commi 1 e 2. 4. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagoยญgici sono tenuti al segreto professionale. In caso di violazione, si applica lโarticolo 622 del codice penale. Art. 6. (Istituzione dellโOrdine delle professioni pedagogiche ed educative) 1. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagoยญgici costituiscono lโOrdine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province auยญtonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale. 2. LโOrdine delle professioni pedagogiche ed educative รจ istituito con decreto del Miยญnistro della giustizia, sentiti il Consiglio naยญzionale di cui allโarticolo 8 e le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative. 3. LโOrdine delle professioni pedagogiche ed educative รจ un ente pubblico non econoยญmico e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dallโordinamento, connessi allโeserยญcizio professionale. ร dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e diยญsciplinare e sottoposto alla vigilanza del Miยญnistero della giustizia; รจ finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti senza oneri per la finanza pubblica. 4. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresรฌ stabilite le modalitร di funzionamento dellโOrdine delle professioni pedagogiche ed educative, le disposizioni relative al suo orยญdinamento interno e le norme necessarie per la prima applicazione della presente legge. Art. 7. (Condizioni per lโiscrizione agli albi) 1. Lโiscrizione agli albi di cui allโarticolo 5 รจ subordinata al possesso dei seguenti reยญquisiti: a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dellโUnione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocitร ; b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comporยญ tano lโinterdizione dallโesercizio della proยญfessione; c) avere conseguito lโabilitazione allโeยญsercizio della professione; d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti allโestero, dimoยญstrare di risiedere allโestero in quanto al serยญ vizio, in qualitร di pedagogisti o educatori professionali socio-pedagogici, di enti o imยญprese nazionali operanti fuori del territorio dello Stato. Art. 8. (Consiglio nazionale dellโOrdine delle professioni pedagogiche ed educative) 1. Il Consiglio nazionale dellโOrdine delle professioni pedagogiche ed educative รจ comยญposto dai presidenti degli ordini regionali e degli ordini provinciali delle province autoยญ nome di Trento e di Bolzano. 2. Il Consiglio nazionale dellโOrdine delle professioni pedagogiche ed educative รจ conยญ vocato per la prima volta dal Ministro della giustizia. 3. Il presidente del Consiglio nazionale dellโOrdine delle professioni pedagogiche ed educative ha la rappresentanza dellโOrdine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme ovvero dal medesimo Consiglio. In caso di impediยญmento, il presidente รจ sostituito dal vicepreยญsidente. 4. Il Consiglio nazionale dellโOrdine delle professioni pedagogiche ed educative eserยญcita le seguenti funzioni: a) adotta il regolamento interno per il funzionamento dellโOrdine; b) provvede allโordinaria e straordinaria amministrazione dellโOrdine e alla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare di esso e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dellโOrdine; c) predispone e aggiorna il codice deยญ ontologico, vincolante per tutti gli iscritti negli albi di cui allโarticolo 5, e lo sottopone allโapprovazione degli stessi tramite referenยญdum; d) cura lโosservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedaยญgogiche ed educative relativamente alle queยญstioni di rilevanza nazionale; e) designa, a richiesta, i rappresentanti dellโOrdine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale; f) esprime pareri, su richiesta dei Miniยญ steri o degli enti pubblici interessati ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificaยญ zione di istituzioni non pubbliche per la forยญmazione professionale dei pedagogisti e deยญ gli educatori professionali socio-pedagogici; g) determina la misura del contributo annuale che deve essere corrisposto dagli iscritti negli albi di cui allโarticolo 5 nonchรฉ gli importi delle tasse per il rilascio dei cerยญtificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese occorrenti per la regolare gestione delยญ lโOrdine. Art. 9. (Riconoscimento di titoli rilasciati allโestero) 1. Per lโesercizio della professione di cui allโarticolo 2 e per lโiscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni uniยญversitarie estere che, con decreto del Miniยญstro dellโuniversitร e della ricerca, previo paยญrere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posยญseduto con i titoli di studio di cui allโartiยญ colo 2 rilasciati da universitร italiane. 2. Per lโesercizio della professione di cui allโarticolo 4 e per lโiscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli di educatore socio-pedagogico conseguiti presso istituยญzioni che, con decreto del Ministro dellโuniยญversitร e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano ricoยญnosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiaraยญ zione di equipollenza del titolo posseduto con la laurea in scienze dellโeducazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da universitร italiane. Art. 10. (Formazione degli albi e istituzione degli or- dini regionali e delle province autonome) 1. In sede di prima attuazione della preยญsente legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province auยญtonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nomina un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, che, nelยญ lโambito dello svolgimento delle proprie funzioni e del proprio orario di servizio, provvede alla formazione degli albi profesยญsionali dei pedagogisti e degli educatori proยญfessionali socio-pedagogici. 2. Il commissario di cui al comma 1, enยญ tro novanta giorni dalla pubblicazione dellโeยญlenco degli aventi diritto, in possesso dei reยญlativi titoli di studio e che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indรฌce lโelezione dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti neยญcessari per lโistituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformitร a quanto previsto dalla presente legge. Per lo svolgimento delยญ lโelezione, il commissario nomina un presiยญ dente di seggio, un vicepresidente, due scruยญtatori e un segretario, scegliendoli tra funยญzionari della pubblica amministrazione. Art. 11. (Disposizioni transitorie in materia di iscrizione allโalbo) โ 1. In sede di prima applicazione della preยญsente legge, lโiscrizione agli albi di cui alยญ lโarticolo 5, ferme restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 delยญ lโarticolo 7, รจ consentita, su domanda da presentare a partire dalla data della nomina del commissario di cui allโarticolo 10: a) per lโalbo professionale dei pedagoยญgisti: 1) ai professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quieยญscenza, che insegnano o hanno insegnato diยญscipline pedagogiche in universitร italiane in istituzioni di particolare rilevanza scientiยญ fica anche sul piano internazionale, nonchรฉ ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso unโistituzione pubblica in mateยญ ria pedagogica per lโaccesso al quale sia riยญchiesta una delle lauree di cui allโarticolo 2, comma 1; 2) a coloro che ricoprono o hanno riยญcoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per lโaccesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui allโarticolo 2, comma 1, svolgendo unโattivitร di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o hanno fruito di disposiยญ zioni in materia di stabilizzazione del rapยญ porto di lavoro; 3) ai laureati nelle discipline di cui allโarticolo 2, comma 1; 4) a coloro che hanno operato per alยญ meno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a liยญ vello nazionale o internazionale; 5) a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui allโarticolo 2, comma 1; b) per lโalbo professionale degli educaยญ tori professionali socio-pedagogici: 1) a coloro che sono in possesso dei requisiti per lโesercizio della professione di educatore dei servizi educativi per lโinfanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 2) ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in posยญsesso dei requisiti previsti per lโesercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dallโarticolo 4, comma 1; 3) a coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio pedagogico o di educatore nei servizi educaยญtivi, ai sensi dellโarticolo 1, commi 595, primo periodo, 597 e 598, della legge 27 diยญ cembre 2017, n. 205, nonchรฉ ai sensi del deยญcreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 4) ai laureati in scienze dellโeducaยญzione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18). Art. 12. (Clausola di salvaguardia) 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speยญciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anยญ che con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Art. 13. (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dallโattuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provveยญdono agli adempimenti previsti dalla preยญsente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione viยญgente.
- AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE APEI | apei
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EVENTI APEI CAMPANIA
- ASSEMBLEA NAZIONALE APEI
ASSEMBLรE NATIONALE APEI 2019 ABONNEZ-VOUS ร L'ASSEMBLรE OCTOBRE PรDAGOGIQUE APEI 2017 Dans toute l'Italie, des milliers d'รฉducateurs et de pรฉdagogues attendent d'รชtre reconnus professionnellement par l'รtat, aprรจs trente ans de demandes non satisfaites, afin de recevoir une dignitรฉ de travail basรฉe sur un professionnalisme dรฉfini et rรฉglementรฉ. LOCANDINA-OTT-PED-SAN CESARIO (MO) .jpg LOCANDINA-OTT-PED-PARMA2 .jpg LOCANDINA OTTOBRE PEDAGOGICO LECCE.jpg OTTOBRE PEDAGOGICO LOCANDINA OTTOBRE PEDAGOGICO ALTAMURA (BA).jpg LOCANDINA OTTOBRE PEDAGOGICO FOGGIA.jpg LOCANDINA OTTOBRE PEDAGOGICO TERMOLI.jpg LOCANDINA OTTOBRE PEDAGOGICO MESSINA.jpg LOCANDINA OTTOBRE PEDAGOGICO CASTELLANETA.jpg LOCANDINA OTTOBRE PEDAGOGICO CATANIA.jpg LOCANDINA OTTOBRE PEDAGOGICO PALERMO.jpg OTTOBRE PEDAGOGICO LOCANDINA OTTOBRE PEDAGOGICO MESTRE.jpg LOCANDINA OTTOBRE PEDAGOGICO CONVERSANO BARI.jpg LOCANDINA OTTOBRE PEDAGOGICO SIRACUSA.jpg
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