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  • COMMISSIONI NAZIONALI | APEI

    Associazione Pedagogisti Educatori Italiani, Commissioni Nazionali APEI: Commissione Scuola, Commissione Infanzia e Sistema integrato 0-6, Commissione Albo professionale, Commissione Disabilità e Inclusione. COMISIONES NACIONALES APEI Las comisiones Apei tienen la tarea de examinar las propuestas del Gobierno, dialogar con las Comisiones Parlamentarias, hacer propuestas al CN Apei, construir alianzas y ser un órgano consultivo y propositivo. Editar COMISIÓN ESCOLAR NACIONAL Editar COMISIÓN NACIONAL DEL REGISTRO PROFESIONAL Editar COMISIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO NACIONAL 0-6

  • Regolamenti

    Regolamento tesseramento APEI Associazione Pedagogisti Eduatori Italiani Reglamento Reglamento de Certificación de Calidad Reglamento Electoral

  • REGISTRO NAZIONALE PEDAGOGISTI EDUCATORI APEI

    ASSOCIAZIONE PEDAGOGISTI EDUCATORI ITALIANI REGISTRO NACIONAL DE LOS EDUCADORES Y PEDAGOGOS DE LA APEI Registro de profesionales, miembros de Apei, dividido en dos secciones: "Professional Educators Socio Pedagogici" y "Pedagogisti". Todos los miembros, pedagogos o educadores que, a la fecha de publicación del Registro (dos veces al año), estarán en cumplimiento de la Membresía aparecerán automáticamente en este registro. REGISTROS DE EDUCADORES PEDAGOGOS APEI 2019 De conformidad con el art. 7 y 8 de la Ley 14 de enero de 2013, n. 4, la API autoriza anualmente a los miembros a utilizar la referencia a la pertenencia a la asociación como marca o certificado de calidad de sus servicios profesionales, acreditando: el registro regular del profesional en el Colegio; los requisitos necesarios para ser parte de la asociación y el cumplimiento del Código de Ética; los estándares cualitativos y de cualificación profesional que los socios deben cumplir en el ejercicio de su actividad profesional para mantener su pertenencia a la Asociación; las garantías que presta la Asociación a los usuarios. y, por tanto, la posesión de las competencias específicas para desenvolverse como Profesional Sociopedagógico Educador y/o Pedagogo de conformidad con Césped. 205/2017. Dimissioni da Socio/a

  • SOCI APEI

    SOCI APEI ASSOCIAZIONE PEDAGOGISTI EDUCATORI ITALIANI LISTA DE MIEMBROS DE LA APEI Pedagogos y educadores profesionales sociopedagógicos asociados a Apei Para garantizar a los usuarios, la ley (L. 4/2013, artículos 2 y 3) obliga a los colegios profesionales a hacer pública la relación de sus miembros. Desde este enlace es posible descargar la lista de miembros de Apei, ordenados según el código de registro que deberá incluirse en todas las comunicaciones con los usuarios (Por ejemplo: Mario Rossi, pedagogo sancionado en virtud de la Ley 4/2013, número de registro 0002/2018). Renuncia como miembro/a

  • ASSEMBLEA NAZIONALE 2022 | apei

    ASSEMBLEA NAZIONALE APEI 2022 18 GIUGNO 2022 - ISTITUTO MARGHERITA - BARI This is your About Page. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what you do and what your website has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know. Our Story Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what your team does, and what your site has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know. If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers, and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery, or video for even more engagement. Meet The Team Don Francis Founder & CEO Ashley Jones Tech Lead Tess Brown Office Manager Lisa Rose Product Manager Kevin Nye HR Lead Alex Young Customer Support Lead Our Clients

  • APEI politica professionale

    Associazione Pedagogisti Educatori Italiani POLÍTICA PROFESIONAL martes 12 enero 2016 13:30 COMISIÓN DE CULTURA - Educadora y pedagoga, audiencia del Presidente del Consejo Nacional Universitario, Lenzi La Comisión de Cultura realizó la audiencia de Andrea Lenzi, presidente del Consejo Nacional Universitario (Cun), como parte del examen de las propuestas legislativas que rigen las profesiones de educador y pedagogo. jueves 5 de noviembre 2015 a las 13:30 COMISIÓN DE CULTURA - Educadora y pedagoga, audiencia de asociaciones gremiales La Comisión de Cultura realizó la audiencia de representantes del Ministerio de Educación, Universidad e Investigación, de Isfol, Uni, del Comité de Estudiantes “¿Qué será de nosotros? Protegemos nuestro futuro” y de los expertos del sector, en el contexto del examen de la propuesta de ley que regula las profesiones de educador y pedagogo. Jueves 15 de octubre de 2015 a las 13.30 h COMISIÓN DE CULTURA - Educadora y pedagoga, audiencia de asociaciones gremiales La Comisión de Cultura llevó a cabo las audiencias de los representantes de las asociaciones gremiales, como parte del examen del proyecto de ley que rige las profesiones de educador y pedagogo. AUDIENCIA INFORMAL APEI - 9 DE ABRIL DE 2015 COM. SALA VII COM. 7º SENADO TESTO DELL'AUDIZIONE 9 APRILE 2015 ROMA Propuesta de sistema integrado para el grupo de edad 0-6, con personal docente calificado (graduados). La APEI ha solicitado expresamente la posesión de títulos de pedagogía. ¡Y sin embargo se mueve! Después de protestas, comunicados de prensa, audiencias y proyectos de ley, por fin hemos llegado al primer reconocimiento real de la profesión. El proyecto de ley Puglisi, actualmente en estudio en las comisiones parlamentarias del Senado, nos reconoce como únicos responsables de la gestión de los servicios educativos en la franja 0-6. ¡¡¡Para ser empleado en las nuevas estructuras que cobrarán vida tras la aprobación del Proyecto de Ley 1260 será obligatorio graduarse!!! El pasaje que nos interesa se informa a continuación. “En el párrafo 2, sustitúyase la letra e) por la siguiente: “E) promueve la calidad de la oferta educativa valiéndose de personal con titulación universitaria en el ámbito educativo o pedagógico y garantizando la cualificación continua de todo el personal, la dimensión colegiada del trabajo y la coordinación pedagógica de los servicios a nivel territorial” . En consecuencia al artículo 6, párrafo 1, sustitúyase la letra c) por la siguiente: "C) La titulación universitaria en el ámbito educativo o pedagógico del personal de todos los servicios del sistema integrado para la infancia". PROYECTO DE LEY N° 1260 A la CA del Ministerio de Educación, Universidad e Investigación A la Ministra Prof. STEFANIA GIANNINI Materia: profesiones docentes y protección de los profesionales. Profesiones educativas y protección de los profesionales ACTIVIDAD'

  • CONCORSO ATS | apei

    CONCORSO ATS, PEDAGOGISTI, EDUCATRORI PROFESSIONALI SOCIO PEDAGOGICI CONCORSO ATS Gruppo di Studio APEI Benvenuti nella nostra pagina dedicata al gruppo di studio Apei per il concorso ATS 2025. Qui condivideremo tutti i materiali necessari per una preparazione efficace e collaborativa. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti e risorse utili! LINK AL CONCORSO SU INPA Qui troverete il link al concorso su INPA. Assicuratevi di controllare tutte le informazioni necessarie e di partecipare seguendo le istruzioni indicate. Buona fortuna a tutti i partecipanti! LINK AL GRUPPO DI STUDIO APEI SU TELEGRAM Unisciti al nostro gruppo di studio APEI su Telegram, dove potrai trovare risorse utili supporto per prepararti al concorso ATS 2025. Condividi idee, materiali e strategie altri aspiranti partecipanti. Non perdere l'opportunità di studiare insieme e migliorare le tue possibilità di successo!" CARTELLA CONDIVISA MATERIALI DI STUDIO Scopri di più visitando la nostra cartella condivisa risorse utili per approfondire la tua preparazione al concorso ATS 2025.

  • Convegno Apei Puglia | apei

    Apulia Conferencia de Apulia

  • PDL ORDINE PEDAGOGISTI ED EDUCATORI | apei

    Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali "Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali" TESTO APPROVATO ALLA CAMERA IN DATA 5 LUGLIO 2023 E ATTUALMENTE IN DISCUSSIONE AL SENATO Art. 1. (Definizione della professione di pedagogista) 1. Il pedagogista è lo specialista dei processi educativi che, operando con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, esercita funzioni di coordina mento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla fami glia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. L’attività professionale del pedagogista comprende l’uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l’osserva zione pedagogica, la valutazione e l’intervento pedagogico sui bisogni educativi manifestati dal bambino e dall’adulto nei pro cessi di apprendimento. 2. Il pedagogista è un professionista di livello apicale, ai sensi del comma 595 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui formazione è funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze educative del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendi mento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, specialista dei processi educativi e formativi della persona per tutto il corso della vita. Opera con autonomia scientifica e responsabilità deontologica in ambito educativo, formativo e pedagogico in relazione a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale. Il pedagogista può svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di co ordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con va lenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest’ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza. 3. Il pedagogista svolge altresì attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale. 4. La professione di pedagogista può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato. Art. 2. (Requisiti per l’esercizio dell’attività di pedagogista) 1. Per esercitare la professione di pedagogista è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: a) laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classi 56/S e LM-50; b) laurea specialistica o magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S e LM-57; c) laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classi 87/S e LM-85; d) laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell’e-learning e della media education, classi 87/S e LM-93; e) laurea in scienze dell’educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell’ordina mento previgente alla data di entrata in vi gore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 2. Possono altresì esercitare la professione di pedagogista i professori universi tari ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri. 3. Per l’esercizio della professione di pedagogista è necessaria l’iscrizione nel l’albo dei pedagogisti dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 1 dell’articolo 5, previo conseguimento del titolo di studio e accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, atte stato congiuntamente dalla struttura mede sima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall’Ordine professionale. La prova valutativa di cui al secondo periodo è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell’ambito dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio abili tante all’esercizio della professione di pedagogista. 4. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, è inserito il seguente: « 1-bis. L’esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali delle classi LM-50 – Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 – Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 – Scienze pedagogiche e LM-93 – Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education nonché le lauree in scienze dell’educazione o in pedagogia rilasciate ai sensi dell’ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, abilitano all’esercizio della professione di pedagogista ». Art. 3 (Definizione dell’educatore professionale socio-pedagogico) 1. L’educatore professionale socio-pedagogico è un professionista operativo di li vello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Opera nei servizi socio-educativi e socioassistenziali e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi. L’educatore professionale sociopedagogico valuta, progetta, organizza e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socioeducativo, socio-assistenziale e socio-sanitario, per quest’ultimo limitatamente agli aspetti educativi, rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio, collaborando con altre figure professionali, e stimola i gruppi e gli individui a perseguire l’obiettivo della crescita integrale e dell’inserimento o del reinserimento sociale, definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali, anche in collaborazione con altre agenzie educative. 2. L’educatore professionale socio-pedagogico può operare nelle strutture pubbliche o private di carattere socio-educativo, socio-assistenziale, formativo, culturale, ambientale e socio-sanitario, per quest’ultimo limitatamente agli aspetti educativi, e può svolgere attività didattica e di sperimenta zione nello specifico ambito professionale. 3. La professione di educatore professionale socio-pedagogico può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato. Art. 4. (Requisiti per l’esercizio dell’attività di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65) Per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché al l’articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono necessari: a) il conseguimento del titolo di laurea triennale, previo accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall’Ordine professionale. La prova valutativa di cui al periodo precedente è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell’ambito dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico; b) in alternativa rispetto al requisito di cui alla lettera a), il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 del l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; c) l’iscrizione nell’albo degli educatori professionali socio-pedagogici dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 2 dell’articolo 5. Art. 5. (Istituzione dell’albo dei pedagogisti e dell’albo degli educatori professionali socio-pedagogici) 1. È istituito l’albo professionale dei pedagogisti. 2. È istituito l’albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici. 3. È consentita la contemporanea iscrizione dei professionisti agli albi di cui ai commi 1 e 2. 4. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici sono tenuti al segreto professionale. In caso di violazione, si applica l’articolo 622 del codice penale. Art. 6. (Istituzione dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative) 1. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici costituiscono l’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale. 2. L’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è istituito con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale di cui all’articolo 8 e le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative. 3. L’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è un ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale. È dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia; è finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti senza oneri per la finanza pubblica. 4. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabilite le modalità di funzionamento dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, le disposizioni relative al suo ordinamento interno e le norme necessarie per la prima applicazione della presente legge. Art. 7. (Condizioni per l’iscrizione agli albi) 1. L’iscrizione agli albi di cui all’articolo 5 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità; b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che compor tano l’interdizione dall’esercizio della professione; c) avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione; d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all’estero, dimostrare di risiedere all’estero in quanto al ser vizio, in qualità di pedagogisti o educatori professionali socio-pedagogici, di enti o imprese nazionali operanti fuori del territorio dello Stato. Art. 8. (Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative) 1. Il Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è composto dai presidenti degli ordini regionali e degli ordini provinciali delle province auto nome di Trento e di Bolzano. 2. Il Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è con vocato per la prima volta dal Ministro della giustizia. 3. Il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ha la rappresentanza dell’Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme ovvero dal medesimo Consiglio. In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente. 4. Il Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative esercita le seguenti funzioni: a) adotta il regolamento interno per il funzionamento dell’Ordine; b) provvede all’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine e alla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare di esso e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dell’Ordine; c) predispone e aggiorna il codice de ontologico, vincolante per tutti gli iscritti negli albi di cui all’articolo 5, e lo sottopone all’approvazione degli stessi tramite referendum; d) cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale; e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell’Ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale; f) esprime pareri, su richiesta dei Mini steri o degli enti pubblici interessati ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualifica zione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale dei pedagogisti e de gli educatori professionali socio-pedagogici; g) determina la misura del contributo annuale che deve essere corrisposto dagli iscritti negli albi di cui all’articolo 5 nonché gli importi delle tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese occorrenti per la regolare gestione del l’Ordine. Art. 9. (Riconoscimento di titoli rilasciati all’estero) 1. Per l’esercizio della professione di cui all’articolo 2 e per l’iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie estere che, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con i titoli di studio di cui all’arti colo 2 rilasciati da università italiane. 2. Per l’esercizio della professione di cui all’articolo 4 e per l’iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli di educatore socio-pedagogico conseguiti presso istituzioni che, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiara zione di equipollenza del titolo posseduto con la laurea in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane. Art. 10. (Formazione degli albi e istituzione degli or- dini regionali e delle province autonome) 1. In sede di prima attuazione della presente legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nomina un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, che, nel l’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni e del proprio orario di servizio, provvede alla formazione degli albi professionali dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici. 2. Il commissario di cui al comma 1, en tro novanta giorni dalla pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto, in possesso dei relativi titoli di studio e che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indìce l’elezione dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti necessari per l’istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità a quanto previsto dalla presente legge. Per lo svolgimento del l’elezione, il commissario nomina un presi dente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori e un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione. Art. 11. (Disposizioni transitorie in materia di iscrizione all’albo) 1. In sede di prima applicazione della presente legge, l’iscrizione agli albi di cui al l’articolo 5, ferme restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 del l’articolo 7, è consentita, su domanda da presentare a partire dalla data della nomina del commissario di cui all’articolo 10: a) per l’albo professionale dei pedagogisti: 1) ai professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane in istituzioni di particolare rilevanza scienti fica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un’istituzione pubblica in mate ria pedagogica per l’accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all’articolo 2, comma 1; 2) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l’accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all’articolo 2, comma 1, svolgendo un’attività di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o hanno fruito di disposi zioni in materia di stabilizzazione del rap porto di lavoro; 3) ai laureati nelle discipline di cui all’articolo 2, comma 1; 4) a coloro che hanno operato per al meno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a li vello nazionale o internazionale; 5) a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1; b) per l’albo professionale degli educa tori professionali socio-pedagogici: 1) a coloro che sono in possesso dei requisiti per l’esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 2) ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dall’articolo 4, comma 1; 3) a coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio pedagogico o di educatore nei servizi educativi, ai sensi dell’articolo 1, commi 595, primo periodo, 597 e 598, della legge 27 di cembre 2017, n. 205, nonché ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 4) ai laureati in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18). Art. 12. (Clausola di salvaguardia) 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, an che con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Art. 13. (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  • CONVENZIONI UNIVERSITA' | APEI

    Convenzione APEI - UNIVERSITA' per la promozione della formazione/aggiornamento professionale permanente dei soci. CURSOS PEDAGÓGICOS DEL CONVENIO UNIVERSITARIO DE TELEMÁTICA La API ha firmado un CONVENIO con "UNIPEGASO", institución acreditada como punto de información para varios Universidad Telemática que permite a todos los MIEMBROS APEI en regla con la Membresía obtener matrícula en cursos del CAMPO PEDAGÓGICO a un precio bonificado de hasta el 50%. Objeto del Acuerdo: El objeto de este convenio es la inscripción de asignaturas pertenecientes a la Asociación APEI a los cursos promovidos por "UNIPEGASO", organismo acreditado como punto de información de las universidades telemáticas. La oferta formativa universitaria objeto de este convenio es la siguiente: • ALFO267 - Curso intensivo de cualificación para el ejercicio de la profesión de educador profesional sociopedagógico (curso válido de conformidad con la ley 205/2017, párrafos 594-601, sobre la nueva figura del educador profesional sociopedagógico). • CURSOS DE GRADO EN CAMPO EDUCATIVO: o Licenciatura en Ciencias de la Educación y la Formación; o Maestría de dos años en Ciencias Pedagógicas. Los miembros en regla con la Membresía pueden enviar un correo electrónico para obtener información a: presid@apei.it convenzione.PDF domanda_ALFO267.pdf CONVENZIONE APEI-FORMAZIONE 3.0 - UNIVERSITA' TELEMATICHE

  • NEWS APEI

    APEI NEWS NOTIZIE ASSOCIAZIONE PEDAGOGISTI EDUCATORI ITALIANI NOTICIAS

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