Risultati di ricerca
Se encontraron 57 resultados sin ingresar un término de búsqueda
- COMMISSIONI NAZIONALI | APEI
Associazione Pedagogisti Educatori Italiani, Commissioni Nazionali APEI: Commissione Scuola, Commissione Infanzia e Sistema integrato 0-6, Commissione Albo professionale, Commissione Disabilità e Inclusione. COMISIONES NACIONALES APEI Las comisiones Apei tienen la tarea de examinar las propuestas del Gobierno, dialogar con las Comisiones Parlamentarias, hacer propuestas al CN Apei, construir alianzas y ser un órgano consultivo y propositivo. Editar COMISIÓN ESCOLAR NACIONAL Editar COMISIÓN NACIONAL DEL REGISTRO PROFESIONAL Editar COMISIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO NACIONAL 0-6 Editar COMISIÓN ESCOLAR NACIONAL Editar COMISIÓN NACIONAL DEL REGISTRO PROFESIONAL Editar COMISIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO NACIONAL 0-6
- COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO APEI
Struttura Tecnico-Scientifica APEI per la formazione permanente e l'aggiornamento dei soci dell'Associazione Pedagogisti Educatori Italiani Comité Científico Estructura técnico-científica dedicada a la formación permanente de los miembros directa o indirectamente, se involucra en el apoyo y verificación de la actividad formativa promovida por la Apei en todos los niveles. Además, es la estructura que verifica la validez de la formación externa a los efectos de mantener la certificación de calidad de los servicios profesionales. Los miembros son: Alessandro Prisciandaro , vía Línea Ferrata, 57 - Monreale PA Gianvincenzo Nìcodemo , vía Galeno 52 - Castellammare di Stabia c/o Archeosannio coop Ermanno Tarracchini , Via Agnini, 19 - San Cesario sul Panaro - Módena
- SOCI APEI
SOCI APEI ASSOCIAZIONE PEDAGOGISTI EDUCATORI ITALIANI LISTA DE MIEMBROS DE LA APEI Pedagogos y educadores profesionales sociopedagógicos asociados a Apei Para garantizar a los usuarios, la ley (L. 4/2013, artículos 2 y 3) obliga a los colegios profesionales a hacer pública la relación de sus miembros. Desde este enlace es posible descargar la lista de miembros de Apei, ordenados según el código de registro que deberá incluirse en todas las comunicaciones con los usuarios (Por ejemplo: Mario Rossi, pedagogo sancionado en virtud de la Ley 4/2013, número de registro 0002/2018). Renuncia como miembro/a
- PEDAGOGIA DELLE EMERGENZE - COVID-19 | apei
Apei, Pedagogia dell'emergenza, Pedagogisti ed Educatori professionali socio-pedagogici nell'emergenza sanitaria, sociale ed educativa Covid19 EDUCACIÓN DE EMERGENCIAS - COVID19 NÚMERO GRATUITO 800 167 708 LEGGI EDUCACIÓN DE EMERGENCIAS EL PROYECTO ASESORÍA GRATUITA: SERVICIOS Y PROFESIONALES FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO MEMBRESÍA DE ÓRGANOS / ASOCIACIONES MEMBRESIA PROFESIONAL
- PDL ORDINE PEDAGOGISTI ED EDUCATORI | apei
Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali "Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali" TESTO APPROVATO ALLA CAMERA IN DATA 5 LUGLIO 2023 E ATTUALMENTE IN DISCUSSIONE AL SENATO Art. 1. (Definizione della professione di pedagogista) 1. Il pedagogista è lo specialista dei processi educativi che, operando con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, esercita funzioni di coordina mento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla fami glia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. L’attività professionale del pedagogista comprende l’uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l’osserva zione pedagogica, la valutazione e l’intervento pedagogico sui bisogni educativi manifestati dal bambino e dall’adulto nei pro cessi di apprendimento. 2. Il pedagogista è un professionista di livello apicale, ai sensi del comma 595 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui formazione è funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze educative del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendi mento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, specialista dei processi educativi e formativi della persona per tutto il corso della vita. Opera con autonomia scientifica e responsabilità deontologica in ambito educativo, formativo e pedagogico in relazione a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale. Il pedagogista può svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di co ordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con va lenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest’ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza. 3. Il pedagogista svolge altresì attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale. 4. La professione di pedagogista può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato. Art. 2. (Requisiti per l’esercizio dell’attività di pedagogista) 1. Per esercitare la professione di pedagogista è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: a) laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classi 56/S e LM-50; b) laurea specialistica o magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S e LM-57; c) laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classi 87/S e LM-85; d) laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell’e-learning e della media education, classi 87/S e LM-93; e) laurea in scienze dell’educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell’ordina mento previgente alla data di entrata in vi gore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 2. Possono altresì esercitare la professione di pedagogista i professori universi tari ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri. 3. Per l’esercizio della professione di pedagogista è necessaria l’iscrizione nel l’albo dei pedagogisti dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 1 dell’articolo 5, previo conseguimento del titolo di studio e accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, atte stato congiuntamente dalla struttura mede sima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall’Ordine professionale. La prova valutativa di cui al secondo periodo è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell’ambito dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio abili tante all’esercizio della professione di pedagogista. 4. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, è inserito il seguente: « 1-bis. L’esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali delle classi LM-50 – Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 – Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 – Scienze pedagogiche e LM-93 – Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education nonché le lauree in scienze dell’educazione o in pedagogia rilasciate ai sensi dell’ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, abilitano all’esercizio della professione di pedagogista ». Art. 3 (Definizione dell’educatore professionale socio-pedagogico) 1. L’educatore professionale socio-pedagogico è un professionista operativo di li vello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Opera nei servizi socio-educativi e socioassistenziali e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi. L’educatore professionale sociopedagogico valuta, progetta, organizza e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socioeducativo, socio-assistenziale e socio-sanitario, per quest’ultimo limitatamente agli aspetti educativi, rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio, collaborando con altre figure professionali, e stimola i gruppi e gli individui a perseguire l’obiettivo della crescita integrale e dell’inserimento o del reinserimento sociale, definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali, anche in collaborazione con altre agenzie educative. 2. L’educatore professionale socio-pedagogico può operare nelle strutture pubbliche o private di carattere socio-educativo, socio-assistenziale, formativo, culturale, ambientale e socio-sanitario, per quest’ultimo limitatamente agli aspetti educativi, e può svolgere attività didattica e di sperimenta zione nello specifico ambito professionale. 3. La professione di educatore professionale socio-pedagogico può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato. Art. 4. (Requisiti per l’esercizio dell’attività di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65) Per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché al l’articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono necessari: a) il conseguimento del titolo di laurea triennale, previo accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall’Ordine professionale. La prova valutativa di cui al periodo precedente è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell’ambito dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico; b) in alternativa rispetto al requisito di cui alla lettera a), il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 del l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; c) l’iscrizione nell’albo degli educatori professionali socio-pedagogici dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 2 dell’articolo 5. Art. 5. (Istituzione dell’albo dei pedagogisti e dell’albo degli educatori professionali socio-pedagogici) 1. È istituito l’albo professionale dei pedagogisti. 2. È istituito l’albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici. 3. È consentita la contemporanea iscrizione dei professionisti agli albi di cui ai commi 1 e 2. 4. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici sono tenuti al segreto professionale. In caso di violazione, si applica l’articolo 622 del codice penale. Art. 6. (Istituzione dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative) 1. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici costituiscono l’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale. 2. L’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è istituito con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale di cui all’articolo 8 e le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative. 3. L’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è un ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale. È dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia; è finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti senza oneri per la finanza pubblica. 4. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabilite le modalità di funzionamento dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, le disposizioni relative al suo ordinamento interno e le norme necessarie per la prima applicazione della presente legge. Art. 7. (Condizioni per l’iscrizione agli albi) 1. L’iscrizione agli albi di cui all’articolo 5 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità; b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che compor tano l’interdizione dall’esercizio della professione; c) avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione; d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all’estero, dimostrare di risiedere all’estero in quanto al ser vizio, in qualità di pedagogisti o educatori professionali socio-pedagogici, di enti o imprese nazionali operanti fuori del territorio dello Stato. Art. 8. (Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative) 1. Il Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è composto dai presidenti degli ordini regionali e degli ordini provinciali delle province auto nome di Trento e di Bolzano. 2. Il Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è con vocato per la prima volta dal Ministro della giustizia. 3. Il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ha la rappresentanza dell’Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme ovvero dal medesimo Consiglio. In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente. 4. Il Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative esercita le seguenti funzioni: a) adotta il regolamento interno per il funzionamento dell’Ordine; b) provvede all’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine e alla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare di esso e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dell’Ordine; c) predispone e aggiorna il codice de ontologico, vincolante per tutti gli iscritti negli albi di cui all’articolo 5, e lo sottopone all’approvazione degli stessi tramite referendum; d) cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale; e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell’Ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale; f) esprime pareri, su richiesta dei Mini steri o degli enti pubblici interessati ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualifica zione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale dei pedagogisti e de gli educatori professionali socio-pedagogici; g) determina la misura del contributo annuale che deve essere corrisposto dagli iscritti negli albi di cui all’articolo 5 nonché gli importi delle tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese occorrenti per la regolare gestione del l’Ordine. Art. 9. (Riconoscimento di titoli rilasciati all’estero) 1. Per l’esercizio della professione di cui all’articolo 2 e per l’iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie estere che, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con i titoli di studio di cui all’arti colo 2 rilasciati da università italiane. 2. Per l’esercizio della professione di cui all’articolo 4 e per l’iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli di educatore socio-pedagogico conseguiti presso istituzioni che, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiara zione di equipollenza del titolo posseduto con la laurea in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane. Art. 10. (Formazione degli albi e istituzione degli or- dini regionali e delle province autonome) 1. In sede di prima attuazione della presente legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nomina un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, che, nel l’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni e del proprio orario di servizio, provvede alla formazione degli albi professionali dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici. 2. Il commissario di cui al comma 1, en tro novanta giorni dalla pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto, in possesso dei relativi titoli di studio e che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indìce l’elezione dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti necessari per l’istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità a quanto previsto dalla presente legge. Per lo svolgimento del l’elezione, il commissario nomina un presi dente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori e un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione. Art. 11. (Disposizioni transitorie in materia di iscrizione all’albo) 1. In sede di prima applicazione della presente legge, l’iscrizione agli albi di cui al l’articolo 5, ferme restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 del l’articolo 7, è consentita, su domanda da presentare a partire dalla data della nomina del commissario di cui all’articolo 10: a) per l’albo professionale dei pedagogisti: 1) ai professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane in istituzioni di particolare rilevanza scienti fica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un’istituzione pubblica in mate ria pedagogica per l’accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all’articolo 2, comma 1; 2) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l’accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all’articolo 2, comma 1, svolgendo un’attività di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o hanno fruito di disposi zioni in materia di stabilizzazione del rap porto di lavoro; 3) ai laureati nelle discipline di cui all’articolo 2, comma 1; 4) a coloro che hanno operato per al meno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a li vello nazionale o internazionale; 5) a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1; b) per l’albo professionale degli educa tori professionali socio-pedagogici: 1) a coloro che sono in possesso dei requisiti per l’esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 2) ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dall’articolo 4, comma 1; 3) a coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio pedagogico o di educatore nei servizi educativi, ai sensi dell’articolo 1, commi 595, primo periodo, 597 e 598, della legge 27 di cembre 2017, n. 205, nonché ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 4) ai laureati in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18). Art. 12. (Clausola di salvaguardia) 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, an che con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Art. 13. (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
- CONVENZIONI UNIVERSITA' | APEI
Convenzione APEI - UNIVERSITA' per la promozione della formazione/aggiornamento professionale permanente dei soci. CURSOS PEDAGÓGICOS DEL CONVENIO UNIVERSITARIO DE TELEMÁTICA La API ha firmado un CONVENIO con "UNIPEGASO", institución acreditada como punto de información para varios Universidad Telemática que permite a todos los MIEMBROS APEI en regla con la Membresía obtener matrícula en cursos del CAMPO PEDAGÓGICO a un precio bonificado de hasta el 50%. Objeto del Acuerdo: El objeto de este convenio es la inscripción de asignaturas pertenecientes a la Asociación APEI a los cursos promovidos por "UNIPEGASO", organismo acreditado como punto de información de las universidades telemáticas. La oferta formativa universitaria objeto de este convenio es la siguiente: • ALFO267 - Curso intensivo de cualificación para el ejercicio de la profesión de educador profesional sociopedagógico (curso válido de conformidad con la ley 205/2017, párrafos 594-601, sobre la nueva figura del educador profesional sociopedagógico). • CURSOS DE GRADO EN CAMPO EDUCATIVO: o Licenciatura en Ciencias de la Educación y la Formación; o Maestría de dos años en Ciencias Pedagógicas. Los miembros en regla con la Membresía pueden enviar un correo electrónico para obtener información a: presid@apei.it convenzione.PDF domanda_ALFO267.pdf CONVENZIONE APEI-FORMAZIONE 3.0 - UNIVERSITA' TELEMATICHE
- Apei Sedi Regionali
Sedi Regionali Apei Associazione Pedagogisti Educatori Italiani APEI REGIONAL Abruzos Para obtener información sobre la actividad de Apei en su región, puede comunicarse con el presidente nacional de Apei en la dirección presidencia@apei.it . Ingresa a la página de Fb Regional. Basilicata basilicata Sede regional de Apei Basilicata Persona de contacto para la región de Basilicata: Dr. Nicla Lattanzio contactos: Ingresa a la página de Fb Regional. calabria Oficina regional Apei Calabria Presidente de la región de Calabria: Dra. Francesca Pugliese Contactos: presidenzacalabria@apei.it Directores: Dra. Valentina Codispoti Dra. Filomena Cecere Dra. Anna Blaschi Ingresa a la página de Fb Regional. campania Sede regional de Apei Campania Presidente de la región de Campania: Dra. Valeria Della Porta Contactos: presidenzacampania@apei.it Directores: Dra. Annamaria Barbieri Dra. Giuliana Terrazzano Dr. Aniello Massimo Verde Dra. Natasha Cilio Dra. Anna Massei Ingresa a la página de Fb Regional. Campania Calabria Friuli Venecia Julia Oficina regional de Apei Friuli Venezia Giulia Persona de contacto para la región de Friuli Venezia Giulia Dra. Rafaella De Rosa contactos: Ingresa a la página de Fb Regional. Emilia Romaña Oficina regional de Apei Emilia Romaña Presidente de la región de Emilia Romagna: Dra. Stefania Costa Directora: Dra. Simona Fazio Dr. Ermanno Tarracchini Dra. Erika Dallatorre Contactos: referenteemiliaromagna@apei.it Ingresa a la página de Fb Regional. Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lacio Oficina regional de Apei Lazio Presidente de la región de Lazio: Dr. Ivan Fausti Contactos: presidenzalazio@apei.it Directora: Dra. Michela Rispoli Dra. Suellen Venarotta Dra. Claudia Natalucci Ingresa a la página de Fb Regional. liguria Sede Regional de Apei Liguria Persona de contacto para la región de Liguria: Dra. Daisy Augeri Contactos: referencialiguria@apei.it Ingresa a la página de Fb Regional. Lazio Liguria Marcas Sede regional de Apei Marché Persona de contacto para la región Marche Dra. Ada Mastrolorito contactos: Ingresa a la página de Fb Regional. Lombardia Oficina regional de Apei Lombardia Presidente de la región de Lombardía: Tutor: Dra. Laura Bonomo Contactos: referencialombardia@apei.it Ingresa a la página de Fb Regional. Lombardia Marche Molise Oficina regional Apei Molise Persona de contacto de la región de Molise Dra. Stefania Di Dio contactos: Ingresa a la página de Fb Regional. Piamonte Oficina regional de Apei Piemonte Presidente de la Región de Piamonte: Dra. Marisa Cirulli Directores: Dra. Concetta Tonti Contactos: marisa.cirulli@apei.it Ingresa a la página de Fb Regional. Piemonte Molise Apulia Oficina regional Apei Puglia Presidente de la región Puglia: Dra. Stefania Coti Contactos: presidapei.puglia@gmail.com Consejero: Dr. Saponaro Agostina Dra. Montanaro Stefania Dr. Falcó Elena Dr. Murciano Michela Dra. Doriana Canovari Dra. Spinosa Leonardo Ingresa a la página de Fb Regional. Cerdeña Sede regional de Apei Cerdeña Persona de contacto para la región de Cerdeña Dr. Alessio Casula Ingresa a la página de Fb Regional. Puglia Sardegna Sicilia Oficina regional de Apei Sicilia: Presidente de la región de Sicilia: Dr. Samuele Amendola Contactos: presidapeisicilia@gmail.com Directora: Dra. Roberta Giusto Dra. Antonina Murabito Dr. Tommaso Pezzino Dra. Giuseppina Sabella Ingresa a la página de Fb Regional. toscana Sede regional Apei Toscana Persona de contacto para la región Toscana: Dra. Sabrina Visconti Contactos: referentetoscana@apei.it Ingresa a la página de Fb Regional. Sicilia Toscana Trentino Alto Adigio Sede regional de Apei Trentino Alto Adige Persona de contacto para la región de Trentino Alto Adige Dra. Rafaella De Rosa contactos: Ingresa a la página de Fb Regional. Umbría Sede regional de Apei Umbría Persona de contacto para la región de Umbría: Dra. Sara Morosi Contactos: sara.morosi@apei.it Ingresa a la página de Fb Regional. Umbria Trentino Alto Adige Valle de Aosta Para obtener información sobre la actividad de Apei en su región, puede comunicarse con el presidente nacional de Apei en la dirección presidencia@apei.it . Ingresa a la página de Fb Regional. Véneto Oficina regional de Apei Veneto Presidente de la región de Veneto: Dra. Silvia Gobbin Directora: Dra. Sara Sorrentino contactos: Ingresa a la página de Fb Regional. Veneto
- ANNUNCI/OFFERTE LAVORO | APEI
Annunci/offerte Lavoro | Apei Trova e offri lavoro come Educatore professionale socio pedagogico o Pedagogista LEER O HACER UNA OFERTA DE TRABAJO Anuncios y ofertas de trabajo Para EDUCADORES Y PEDAGOGOS
- SEDI REGIONALI APEI, Associazione Pedagogisti Educatori Italiani
SEDI REGIONALI APEI - Associazione Pedagogisti ed Educatori Italiani. Le nostre SEDI regionali. LAS OFICINAS REGIONALES DE LA APEI Sicilia Apulia Lacio campania Cerdeña Lombardia toscana Emilia Romaña Véneto Piamonte liguria calabria Umbría Trentino Alto Adigio Friuli Venecia Julia Marcas Molise basilicata
- APEI - Profilo dell'Educatore professionale socio-pedagogico
ASSOCIAZIONE PEDAGOGISTI EDUCATORI ITALIANI - Profilo dell'Educatore professionale socio-pedagogico. Educatore professionale socio-pedagogico PROFESSIONISTA DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE L’ Educatore professionale socio-pedagogico è il professionista dell' educazione e della formazione dell'Uomo che opera in ambito educativo, formativo e pedagogico in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale , nelle varie fasi della vita , in una prospettiva di crescita personale e sociale, con l’utilizzo di metodologie proprie della professione, in regime di lavoro autonomo, subordinato o mediante forme di collaborazione. È un professionista che svolge funzioni intellettuali con propria autonomia scientifica e responsabilità deontologica , con l’uso di strumenti conoscitivi specifici di tipo teorico e metodologico, per la progettazione, programmazione, intervento e valutazione di interventi educativi e supervisione , indirizzati alla persona e ai gruppi, in vari contesti educativi e formativi, per tutto il corso della loro vita, nonché con attività di consulenza educativa, di didattica, di ricerca e di sperimentazione . La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con Laurea triennale L19 in "Scienze dell'Educazione e della Formazione" e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, a norma della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 , art. 1 comma 595 ed, in via transitoria, secondo quanto stabilito dai commi 597 e 598 della medesima legge. L’educatore professionale socio-pedagogico rientra nel livello di conoscenze, competenze e abilità e opera nelle aree di professionalità del 6º livello del Quadro europeo delle qualifiche (QEQ) , secondo l’European qualifications framework, ai sensi della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, di seguito denominata «raccomandazione europea 23 aprile 2008» (Legge n.205/2017, art.1 comma 595). Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, la professione di educatore professionale socio-pedagogico rientra nelle professioni non organizzate in ordini o collegi. La formazione prevede l'obbligatorietà di percorsi professionalizzanti di tirocinio formativo presso scuole, istituzioni ed enti educativi e formativi, aziende e strutture della pubblica amministrazione, servizi socio-educativi, socio assistenziali e socio-sanitari, e possono anche prevedere soggiorni presso altre università italiane ed estere, anche nel quadro di accordi internazionali. Conoscenze e competenze dell'Educatore professionale socio pedagogico L'Educatore professionale socio pedagogico possiede: conoscenze teoriche di base e competenze operative nelle scienze pedagogiche e metodologico-didattiche, integrate da ambiti differenziati di conoscenze e competenze nelle discipline filosofiche, sociologiche e psicologiche, ma sempre in relazione a una prevalenza della formazione generale, relativa alla conoscenza teorica, epistemologica e metodologica delle problematiche educative nelle loro diverse dimensioni, compresa quella di genere; conoscenze teorico-pratiche per l'analisi della realtà sociale, culturale e territoriale, e competenze per elaborare, realizzare, gestire e valutare progetti educativi, al fine di rispondere alla crescente domanda educativa espressa dalla realtà sociale e dai servizi alla persona e alle comunità; abilità e competenze pedagogico-progettuali, metodologico-didattiche, comunicativo relazionali, organizzativo-istituzionali al fine di progettare, realizzare, gestire e valutare interventi e processi di formazione continua, anche mediante tecnologie multimediali e sistemi di formazione a distanza; una solida cultura di base nelle scienze della formazione dell'infanzia e della preadolescenza finalizzata ad acquisire competenze specifiche, saperi trasversali, metodi e tecniche di lavoro e di ricerca per gestire attività di insegnamento/apprendimento e interventi educativi nei servizi; il possesso fluente, in forma scritta e orale, di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano e adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione. Gli ambiti di intervento dell'Educatore professionale socio -pedagogico L'Educatore professionale socio pedagogico opera nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali , nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale , relativamente agli aspetti socio-educativi; nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute per quanto concerne gli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale . Ai sensi del DM 16 marzo 2007 - GU n. 153 del 6 luglio 2007 , l'Educatore professionale socio pedagogico, svolge le proprie attività professionali, nelle strutture pubbliche e private che gestiscono e/o erogano servizi sociali e socio-sanitari (residenziali, domiciliari, territoriali) previsti dalla Legge 328/2000 e riguardanti: famiglie minori anziani soggetti detenuti nelle carceri stranieri nomadi persone con disabilità servizi culturali, ricreativi, sportivi (centri di aggregazione giovanile, biblioteche, mediateche, ludoteche, musei, ecc.) servizi di educazione ambientale (parchi, ecomusei, agenzie per l'ambiente, ecc.); svolge anche attività di animatore socio-educativo ulteriori ambiti occupazionali sono le attività professionali di formatore, istruttore o tutor nei servizi di formazione professionale e continua, pubblici, privati e del privato sociale, nelle imprese e nelle associazioni di categoria nei servizi di sostegno alla genitorialità nelle strutture prescolastiche, scolastiche ed extrascolastiche convitti, semiconvitti ed educandati in qualità di personale educativo, nei servizi educativi per l'infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera, spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare) e per la preadolescenza. Come educatori nei servizi educativi per l'infanzia (la qualifica di educatore professionale socio pedagogico deve ricomprendere, ai sensi del combinato disposto dal DL.65/2017 e L.205/2017, anche i crediti formativi universitari utili all'acquisizione della qualifica di educatore dei servizi educativi per l'infanzia). Naturale prosecuzione degli studi dell'Educatore professionale socio-pedagogico può essere quella che porta alla qualifica di Pedagogista attraverso il conseguimento di una delle Lauree magistrali abilitanti attive presso i Dipartimenti e/o Facoltà di Scienze della Formazione che danno accesso a tale professione: LM 85 Scienze Pedagogiche, LM 50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM 57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua o LM 93Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education. Fonti: https://it.wikipedia.org/wiki/Educatore_professionale_socio_pedagogico https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/26/13G00021/sg https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/07/06/07A05800/sg https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2000/11/13/000G0369/sg https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00073/sg Professione PROFESIONAL EDUCADOR MIEMBRO PEDAGÓGICO EN SALUD Y SERVICIOS Y PROTECCIONES DE SALUD El 27 de octubre de 2021, el Ministro de Salud Speranza, de acuerdo con el Ministro de Universidades e Investigación Mass, emitió un decreto ministerial que implementa la delegación contenida en el Decreto Legislativo 104/2020 que en el apartado 1 del artículo 33-bis . Artículo 33-bis del Decreto Legislativo 104/2020 convertido en ley por L 126/2020 Art. 33-bis Medidas urgentes para la definición de las funciones y el papel de los educadores sociopedagógicos en los centros sociosanitarios y de salud). “Una característica específica del papel de la figura profesional del educador sociopedagógico en las ayudas sociosanitarias y de salud es la dimensión pedagógica, en sus declinaciones sociales, de marginalidad, discapacidad y desviación. 2. Las funciones del educador sociopedagógico a que se refiere el apartado 1, realizadas en colaboración con otras figuras sociosanitarias y en aplicación del artículo 1, apartado 2, de la ley n. 4, se refieren a las siguientes actividades profesionales: a) identificar, promover y desarrollar el potencial cognitivo, afectivo, lúdico y relacional de los sujetos, a nivel individual y colectivo, en el contexto de proyectos pedagógicos desarrollados en autonomía profesional o en equipo en una perspectiva interdisciplinar e interprofesional; b) contribuir con estrategias pedagógicas para programar, planificar, implementar, gestionar, monitorear, verificar y evaluar intervenciones educativas dirigidas a desarrollar el potencial de todos los sujetos para el logro de niveles cada vez más avanzados de desarrollo, autonomía personal e inclusión social; c) diseñar, organizar, implementar y evaluar situaciones y procesos educativos y formativos tanto en contextos formales, públicos y privados, como en contextos informales, encaminados a promover el bienestar individual y social, apoyando, acompañando e implementando el proyecto de vida de las personas con fragilidad existencial, marginalidad social y pobreza material y educativa, a lo largo de su vida; d) construir relaciones educativas, atención educativa, hospitalidad y responsabilidad; prevenir situaciones de aislamiento, soledad, estigmatización y marginación educativa, especialmente en espacios territoriales social y culturalmente desfavorecidos”
- ASSEMBLEA NAZIONALE APEI
ASSEMBLEA NAZIONALE APEI 2019 ASAMBLEA NACIONAL APEI 2019 SUSCRÍBETE A LA ASAMBLEA OCTUBRE PEDAGÓGICO APEI 2017 En toda Italia, miles de educadores y pedagogos esperan ser reconocidos profesionalmente por el estado, después de treinta años de solicitudes insatisfechas, para recibir una dignidad laboral basada en una profesionalidad definida y regulada. LOCANDINA-OTT-PED-SAN CESARIO (MO) .jpg LOCANDINA-OTT-PED-PARMA2 .jpg LOCANDINA OTTOBRE PEDAGOGICO LECCE.jpg OTTOBRE PEDAGOGICO LOCANDINA OTTOBRE PEDAGOGICO ALTAMURA (BA).jpg LOCANDINA OTTOBRE PEDAGOGICO FOGGIA.jpg LOCANDINA OTTOBRE PEDAGOGICO TERMOLI.jpg LOCANDINA OTTOBRE PEDAGOGICO MESSINA.jpg LOCANDINA OTTOBRE PEDAGOGICO CASTELLANETA.jpg LOCANDINA OTTOBRE PEDAGOGICO CATANIA.jpg LOCANDINA OTTOBRE PEDAGOGICO PALERMO.jpg OTTOBRE PEDAGOGICO LOCANDINA OTTOBRE PEDAGOGICO MESTRE.jpg LOCANDINA OTTOBRE PEDAGOGICO CONVERSANO BARI.jpg LOCANDINA OTTOBRE PEDAGOGICO SIRACUSA.jpg
- APEI - Associazione Pedagogisti Educatori Italiani
L'APEI è l'Associazione nazionale di categoria dei Pedagogisti e degli Educatori professionali socio-pedagogici Italiani e ne promuove il ruolo professionale in ogni ambito lavorativo, opera ai sensi della Legge n. 4/2013, è inserita negli elenchi del MISE per il rilascio dell'Attestazione di Qualità Asociación de Pedagogos y Educadores Italianos ASOCIADOS Asociación de Pedagogos y Educadores Italianos APEI es la asociación gremial profesional que agrupa Pedagogos y educadores sociopedagógicos profesionales de toda Italia para promover su papel profesional en todos los entornos laborales y trabajar de acuerdo con la Ley 4/2013. Fue establecida en 2007 y a lo largo de los años se ha distinguido por su compromiso político-profesional encaminado al reconocimiento legislativo de las profesiones docentes . Participó en la redacción del DdL 2443 (Iori) y contribuyó concretamente a la aprobación de la Ley 205/17 y la Ley 145/18 que introducen la disciplina de las profesiones de Pedagogo y Educador Sociopedagógico Profesional definiendo las áreas de trabajo. Registrada en el MISE, puede emitir un certificado de calidad de los servicios ofrecidos. To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key. Quienes somos Nuestra Historia y nuestros objetivos para el futuro de la Pedagogía. Miembros Lista miembros y el Registro Nacional de Pedagogos y Educadores de la APEI. Asociados APEI: una valiosa alianza por tu profesión. Comisiones Espacios de análisis, estudio y reflexión sobre las principales áreas de trabajo Profesión Leyes, áreas de trabajo y competencias profesionales. Actualizar Área dedicada a la Actualización profesional de los socios Ocupaciones Eventos y talleres para compartir y crecer profesionalmente. Contactos Póngase en contacto con la Asociación e encontrar ubicaciones territorial.



