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LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4

APEI

25 gen 2013

Disposizioni in materia di professioni non organizzate.

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma,

della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in

materia di concorrenza e di liberta' di circolazione, disciplina le

professioni non organizzate in ordini o collegi.

2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata

in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende

l'attivita' economica, anche organizzata, volta alla prestazione di

servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e

prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il

concorso di questo, con esclusione delle attivita' riservate per

legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229

del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attivita' e

dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio

disciplinati da specifiche normative.

3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2

contraddistingue la propria attivita', in ogni documento e rapporto

scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla

discplina applicabile, agli estremi della presente legge.

L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra

professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del

codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,

n. 206, ed e' sanzionato ai sensi del medesimo codice.

4. L'esercizio della professione e' libero e fondato

sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio

intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede,

dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza,

dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi,

della responsabilita' del professionista.

5. La professione e' esercitata in forma individuale, in forma

associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro

dipendente.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni

sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

decreti del Presidente della Repubblica e sulle

pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine

di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle

quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e

l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

- Il testo dell'art. 117 della Costituzione, e' il

seguente:

«Art. 117 (Testo applicabile fino all'esercizio

finanziario relativo all'anno 2013). - La potesta'

legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel

rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti

dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi

internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti

materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello

Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto

di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non

appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni

religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;

armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;

tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema

tributario e contabile dello Stato; perequazione delle

risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;

referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello

Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della

polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento

civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che

devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e

funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'

metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e

profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo;

coordinamento informativo statistico e informatico dei dati

dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere

dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni

culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle

relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea

delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza

del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni

scolastiche e con esclusione della istruzione e della

formazione professionale; professioni; ricerca scientifica

e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori

produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento

sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti

e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di

navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,

trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei

bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e

del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e

ambientali e promozione e organizzazione di attivita'

culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di

credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e

agrario a carattere regionale. Nelle materie di

legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'

legislativa, salvo che per la determinazione dei principi

fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in

riferimento ad ogni materia non espressamente riservata

alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di

Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle

decisioni dirette alla formazione degli atti normativi

comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione

degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione

europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da

legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio

del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle

materie di legislazione esclusiva, salva delega alle

Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in

ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'

metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla

disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle

funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che

impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella

vita sociale, culturale ed economica e promuovono la

parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche

elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con

altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie

funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione puo'

concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali

interni ad altro Stato, nei casi e con le forme

disciplinati da leggi dello Stato.

(Testo applicabile a decorrere dall'esercizio

finanziario relativo all'anno 2014)

La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e

dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei

vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli

obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti

materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello

Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto

di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non

appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni

religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;

armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;

tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema

tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei

bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;

referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello

Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della

polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento

civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che

devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e

funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'

metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e

profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo;

coordinamento informativo statistico e informatico dei dati

dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere

dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni

culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle

relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea

delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza

del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni

scolastiche e con esclusione della istruzione e della

formazione professionale; professioni; ricerca scientifica

e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori

produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento

sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti

e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di

navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,

trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

previdenza complementare e integrativa; coordinamento della

finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione

dei beni culturali e ambientali e promozione e

organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,

casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;

enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle

Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la

determinazione dei principi fondamentali, riservata alla

legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in

riferimento ad ogni materia non espressamente riservata

alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di

Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle

decisioni dirette alla formazione degli atti normativi

comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione

degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione

europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da

legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio

del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle

materie di legislazione esclusiva, salva delega alle

Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in

ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'

metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla

disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle

funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che

impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella

vita sociale, culturale ed economica e promuovono la

parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche

elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con

altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie

funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione puo'

concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali

interni ad altro Stato, nei casi e con le forme

disciplinati da leggi dello Stato.».

- Il testo dell'art. 2229 del codice civile, e' il

seguente:

«Art. 2229 (Esercizio delle professioni intellettuali).

- La legge determina le professioni intellettuali per

l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in

appositi albi o elenchi.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli

albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere

disciplinare sugli iscritti sono demandati [alle

associazioni professionali], sotto la vigilanza dello

Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione

dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari

che importano la perdita o la sospensione del diritto

all'esercizio della professione e' ammesso ricorso in via

giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle

leggi speciali.».

Il titolo III della parte II del codice del consumo, di

cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice

del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio

2003, n. 229), pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale

n. 235 dell'8 ottobre 2005, reca: «Titolo III - PRATICHE

COMMERCIALI, PUBBLICITA' E ALTRE COMUNICAZIONI

COMMERCIALI.».


Art. 2

Associazioni professionali

1. Coloro che esercitano la professione di cui all'art. 1, comma 2,

possono costituire associazioni a carattere professionale di natura

privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di

rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze

degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche,

agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle

regole sulla concorrenza.

2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni

professionali garantiscono la trasparenza delle attivita' e degli

assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati,

l'osservanza dei principi deontologici, nonche' una struttura

organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo

raggiungimento delle finalita' dell'associazione.

3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso

specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti,

adottano un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice

del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,

vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono

le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni

del medesimo codice.

4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela

dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento

per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle

prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso

con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice

del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,

nonche' ottenere informazioni relative all'attivita' professionale in

generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

5. Alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di

denominazioni professionali relative a professioni organizzate in

ordini o collegi.

6. Ai professionisti di cui all'art. 1, comma 2, anche se iscritti

alle associazioni di cui al presente articolo, non e' consentito

l'esercizio delle attivita' professionali riservate dalla legge a

specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il

possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al

relativo albo professionale.

7. L'elenco delle associazioni professionali di cui al presente

articolo e delle forme aggregative di cui all'art. 3 che dichiarano,

con assunzione di responsabilita' dei rispettivi rappresentanti

legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di

rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli

articoli 5, 6 e 7 e' pubblicato dal Ministero dello sviluppo

economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi

concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi

dell'art. 4, comma 1, della presente legge.

Note all'art. 2:

- Il testo degli articoli 27-bis e 27-ter del codice

del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre

2005, n. 206, e' il seguente:

«Art. 27-bis (Codici di condotta) (in vigore dal 21

settembre 2007). - 1. Le associazioni o le organizzazioni

imprenditoriali e professionali possono adottare, in

relazione a una o piu' pratiche commerciali o ad uno o piu'

settori imprenditoriali specifici, appositi codici di

condotta che definiscono il comportamento dei

professionisti che si impegnano a rispettare tali codici

con l'indicazione del soggetto responsabile o

dell'organismo incaricato del controllo della loro

applicazione.

2. Il codice di condotta e' redatto in lingua italiana

e inglese ed e' reso accessibile dal soggetto o organismo

responsabile al consumatore, anche per via telematica.

3. Nella redazione di codici di condotta deve essere

garantita almeno la protezione dei minori e salvaguardata

la dignita' umana.

4. I codici di condotta di cui al comma 1 sono

comunicati, per la relativa adesione, agli operatori dei

rispettivi settori e conservati ed aggiornati a cura del

responsabile del codice, con l'indicazione degli aderenti.

5. Dell'esistenza del codice di condotta, dei suoi

contenuti e dell'adesione il professionista deve

preventivamente informare i consumatori.».

«Art. 27-ter (Autodisciplina) (in vigore dal 21

settembre 2007). - 1. I consumatori, i concorrenti, anche

tramite le loro associazioni o organizzazioni, prima di

avviare la procedura di cui all'art. 27, possono convenire

con il professionista di adire preventivamente, il soggetto

responsabile o l'organismo incaricato del controllo del

codice di condotta relativo ad uno specifico settore la

risoluzione concordata della controversia volta a vietare o

a far cessare la continuazione della pratica commerciale

scorretta.

2. In ogni caso il ricorso ai sensi del presente

articolo, qualunque sia l'esito della procedura, non

pregiudica il diritto del consumatore di adire l'Autorita',

ai sensi dell'art. 27, o il giudice competente.

3. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di

autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi

dall'adire l'Autorita' fino alla pronuncia definitiva,

ovvero possono chiedere la sospensione del procedimento

innanzi all'Autorita', ove lo stesso sia stato attivato

anche da altro soggetto legittimato, in attesa della

pronuncia dell'organismo di autodisciplina. L'Autorita',

valutate tutte le circostanze, puo' disporre la sospensione

del procedimento per un periodo non superiore a trenta

giorni.».

Art. 3

Forme aggregative delle associazioni

1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2, mantenendo la

propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da esse

costituite come associazioni di natura privatistica.

2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e

agiscono in piena indipendenza e imparzialita'.

3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e

qualificazione delle attivita' professionali che rappresentano,

nonche' di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse

connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi

politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni,

esse possono controllare l'operato delle medesime associazioni, ai

fini della verifica del rispetto e della congruita' degli standard

professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attivita' e dei

codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.

Art. 4

Pubblicita' delle associazioni professionali

1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme

aggregative delle associazioni di cui all'art. 3 pubblicano nel

proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilita' per

il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza,

veridicita'. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad

utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale

marchio o attestato di qualita' e di qualificazione professionale dei

propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente

legge, osservano anche le prescrizioni di cui all'art. 81 del decreto

legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

2. Il rappresentante legale dell'associazione professionale o della

forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni

fornite nel sito web.

3. Le singole associazioni professionali possono promuovere la

costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di

valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza

professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra

le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei

consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tutti

gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono

posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.

Note all'art. 4:

- Il testo dell'art. 81 del decreto legislativo 26

marzo 2010, n. 59, e' il seguente:

«Art. 81 (Marchi ed attestati di qualita' dei servizi)

(in vigore dal 14 settembre 2012). - 1. I soggetti,

pubblici o privati, che istituiscono marchi ed altri

attestati di qualita' relativi ai servizi o sono

responsabili della loro attribuzione, rendono disponibili

ai prestatori ed ai destinatari, tramite pubblicazione sul

proprio sito internet, informazioni sul significato dei

marchi e sui criteri di attribuzione dei marchi e degli

altri attestati di qualita', dandone contemporaneamente

notizia al Ministero dello sviluppo economico ed

evidenziando se si tratta di certificazioni rilasciate

sulla base del sistema di accreditamento di cui al

Regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 9 luglio 2008.

1-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma

1 sono valutate ai fini della individuazione di eventuali

azioni ingannevoli o omissioni ingannevoli ai sensi degli

articoli 21 e 22 del decreto legislativo 6 settembre 2005,

n. 206, e successive modificazioni, recante il codice del

consumo, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni di

cui all'art. 27 del medesimo codice.».

Art. 5

Contenuti degli elementi informativi

1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalita' e con

le modalita' di cui all'art. 4, comma 1, la piena conoscibilita' dei

seguenti elementi:

a) atto costitutivo e statuto;

b) precisa identificazione delle attivita' professionali cui

l'associazione si riferisce;

c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle

cariche sociali;

d) struttura organizzativa dell'associazione;

e) requisiti per la partecipazione all'associazione, con

particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attivita'

professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli

appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e

alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo

assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare

per il conseguimento degli scopi statutari;

f) assenza di scopo di lucro.

2. Nei casi di cui all'art. 4, comma 1, secondo periodo, l'obbligo

di garantire la conoscibilita' e' esteso ai seguenti elementi:

a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate

in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto

all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria

autonomia;

b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;

c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in almeno

tre regioni;

d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla

formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;

e) l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualita'

dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore

di competenza;

f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la

presenza, i recapiti e le modalita' di accesso allo sportello di cui

all'art. 2, comma 4.

Art. 6

Autoregolamentazione volontaria

1. La presente legge promuove l'autoregolamentazione volontaria e

la qualificazione dell'attivita' dei soggetti che esercitano le

professioni di cui all'art. 1, anche indipendentemente dall'adesione

degli stessi ad una delle associazioni di cui all'art. 2.

2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla

conformita' della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI

EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla

direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22

giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.

3. I requisiti, le competenze, le modalita' di esercizio

dell'attivita' e le modalita' di comunicazione verso l'utente

individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e

criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della

singola attivita' professionale e ne assicurano la qualificazione.

4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'informazione

nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all'avvenuta

adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI

relativa alle attivita' professionali di cui all'art. 1.

Note all'art. 6:

- La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 22 giugno 1998, reca: «Direttiva del

Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una

procedura d'informazione nel settore delle norme e delle

regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai

servizi della societa' dell'informazione.».

Art. 7

Sistema di attestazione

1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza

del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali

possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie

verifiche, sotto la responsabilita' del proprio rappresentante

legale, un'attestazione relativa:

a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;

b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione

stessa;

c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale

che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio

dell'attivita' professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione

all'associazione;

d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui

l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4;

e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la

responsabilita' professionale stipulata dal professionista;

f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di

una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa

alla conformita' alla norma tecnica UNI.

2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito

necessario per l'esercizio dell'attivita' professionale.

Art. 8

Validita' dell'attestazione

1. L'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, ha validita' pari al

periodo per il quale il professionista risulta iscritto

all'associazione professionale che la rilascia ed e' rinnovata ad

ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La

scadenza dell'attestazione e' specificata nell'attestazione stessa.

2. Il professionista iscritto all'associazione professionale e che

ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del

proprio numero di iscrizione all'associazione.

Art. 9

Certificazione di conformita'

a norme tecniche UNI

1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme

aggregative di cui all'art. 3 collaborano all'elaborazione della

normativa tecnica UNI relativa alle singole attivita' professionali,

attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici

o inviando all'ente di normazione i propri contributi nella fase

dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima

consensualita', democraticita' e trasparenza. Le medesime

associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di

certificazione della conformita' per i settori di competenza, nel

rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialita' e

professionalita' previsti per tali organismi dalla normativa vigente

e garantiti dall'accreditamento di cui al comma 2.

2. Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico

nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono

rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non

iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformita' alla

norma tecnica UNI definita per la singola professione.

Note all'art. 9:

- Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, reca:

«Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che

pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del

mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei

prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.».

Art. 10

Vigilanza e sanzioni

1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di

vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente

legge.

2. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web

dell'associazione o il rilascio dell'attestazione di cui all'art. 7,

comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai

sensi dell'art. 27 del codice del consumo, di cui al decreto

legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

Art. 11

Clausola di neutralita' finanziaria

1. Dall'attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10 non

devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello

Stato. Il Ministero dello sviluppo economico provvede agli

adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 14 gennaio 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino


https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/26/13G00021/sg

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