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تم العثور على 57 نتيجة مع بحث فارغ

  • ASSOCIARSI ALL'APEI

    Procedura di iscrizione all'Associazione Pedagogisti ed Educatori Italiani (APEI): Associazione professionale di categoria a carattere nazionale istituita ai sensi della Legge 4/2013 che promuove il ruolo e le professionalità dei Pedagogisti ed Educatori professionali socio-pedagogici. التسجيل APEI 2022 (انقر على الأسهم الجانبية أو على مفاتيح التمرير في الأسفل) انقر على مفاتيح التمرير> مدير وطني تسجيلات APEI د. صامويل اميندولا inscriptioniapei@gmail.com (معلومات فقط - لا توجد مستندات إرسال) EQUIPARAZIONE TITOLI TRIENNALI TABELLA EQUIPARAZIONE TITOLI MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE STUDENTI

  • CODICE DEONTOLOGICO APEI

    CODICE DEONTOLOGICO DELL'ASSOCIAZIONE PEDAGOGISTI EDUCATORI ITALIANI CODICE DEONTOLOGICO Associazione Pedagogisti Educatori Italiani Il codice deontologico del Pedagogista e dell'Educatore professionale socio-pedagogico: obbligo per il professionista, garanzia per l'utente Il codice deontologico è l'insieme delle regole che stabiliscono i vincoli della attività del pedagogista e dell'educatore aderente all'Associazione Pedagogisti ed Educatori Italiani. L'APEI ha modificato il proprio codice deontologico ai sensi dell'art. 2 della L. 4/2013 nella delibera di Consiglio Nazionale del 29 e 30 giugno 2013. Il codice deontologico ha una valenza di garanzia per gli utenti e clienti dei servizi erogati da parte dei pedagogisti e degli educatori. Costoro sanno di potersi riferire con fiducia ad un pedagogista o un educatore socio APEI in quanto ha sottoscritto il codice deontologico e in quanto comportamenti non conformi al codice sono sanzionabili dall'associazione attraverso precise procedure interne. Il codice deontologico ha una valenza anche per il professionista, che ha modo di dichiarare in maniera esplicita i principi cui si ispira la propria attività professionale e i confini del proprio agire, agevolando così la scelta del singolo professionista da parte di potenziali clienti e utenti Gli utenti dei pedagogisti e degli educatori iscritti all'Associazione Pedagogisti ed Educatori Italiani che ritengono di ravvisare nel comportamento del socio delle violazioni del codice deontologico possono segnalarlo allo sportello di tutela dell'utente telefonicamente o tramite mail utilizzando l'apposita modulistica. CODICE DEONTOLOGICO

  • EVENTI, CONVEGNI, SEMINARI | apei

    Attività istituzionali svolte dall'Associazione Pedagogisti ed Educatori Italiani APEI. L'Associazione è impegnata con varie attività a carattere provinciale, regionale e nazionale: eventi, seminari, laboratori pedagogici, convegni, assemblee. الأحداث والمؤتمرات والندوات وورش العمل. من خلال النقر على الملصقات ، يمكنك رؤية المرفقات (مستندات ، صور ...) إذا كانت متوفرة. نشاط'

  • ASSOCIARSI ALL'APEI

    Procedura di iscrizione all'Associazione Pedagogisti ed Educatori Italiani (APEI): Associazione professionale di categoria a carattere nazionale istituita ai sensi della Legge 4/2013 che promuove il ruolo e le professionalità dei Pedagogisti ed Educatori professionali socio-pedagogici. ISCRIZIONI APEI 2026 (clicca sulle frecce laterali o sui tasti di scorrimento in basso) انقر على مفاتيح التمرير> مدير وطني تسجيلات APEI د. صامويل اميندولا inscriptioniapei@gmail.com (معلومات فقط - لا توجد مستندات إرسال) EQUIPARAZIONE TITOLI TRIENNALI TABELLA EQUIPARAZIONE TITOLI MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE STUDENTI

  • PEDAGOGIA DELLE EMERGENZE - COVID-19 | apei

    Apei, Pedagogia dell'emergenza, Pedagogisti ed Educatori professionali socio-pedagogici nell'emergenza sanitaria, sociale ed educativa Covid19 تعليم الطوارئ - كوفيد 19 الرقم المجاني 800167708 LEGGI تعليم حالات الطوارئ المشروع استشارات مجانية: الخدمات والمهنيين استمارة الموافقة المسبقة عضوية الهيئات / الجمعيات العضوية المهنية

  • APEI - Associazione Pedagogisti Educatori Italiani

    L'APEI è l'Associazione nazionale di categoria dei Pedagogisti e degli Educatori professionali socio-pedagogici Italiani e ne promuove il ruolo professionale in ogni ambito lavorativo, opera ai sensi della Legge n. 4/2013, è inserita negli elenchi del MISE per il rilascio dell'Attestazione di Qualità رابطة التربويين والمربين الإيطاليين المرتبطين رابطة التربويين والمربين الإيطاليين APEI هي الرابطة التجارية المهنية التي تجمع معًا التربويون والمعلمون الاجتماعيون التربويون المحترفون من جميع أنحاء إيطاليا لتعزيز دورهم المهني في كل بيئة عمل والعمل وفقًا للقانون 4/2013. تأسست في عام 2007 وعلى مر السنين تميزت بالتزامها السياسي / المهني الهادف إلى الاعتراف التشريعي بالمهن التعليمية . شارك في صياغة DdL 2443 (Iori) وساهم بشكل ملموس في الموافقة على القانون 205/17 والقانون 145/18 اللذين يقدمان الانضباط لمهن التربوي والمعلم الاجتماعي التربوي المهني من خلال تحديد مجالات العمل. مسجلة في MISE ، يمكنها إصدار شهادة جودة الخدمات المقدمة. To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key. من نحن تاريخنا وأهدافنا لمستقبل علم أصول التدريس. أعضاء قائمة أعضاء والسجل الوطني للمعلمين التربويين ومعلمي APEI. المرتبطين APEI: تحالف قيم لمهنتك. اللجان مساحات للتحليل والدراسة والتفكير في مجالات العمل الرئيسية مهنة القوانين ومجالات العمل والمهارات المهنية. تحديث منطقة مخصصة للتحديث المهنية للشركاء أنشطة الأحداث وورش العمل للمشاركة والنمو المهني. جهات الاتصال تواصل مع الجمعية ه البحث عن المواقع الإقليمية.

  • ANNUNCI/OFFERTE LAVORO | APEI

    Annunci/offerte Lavoro | Apei Trova e offri lavoro come Educatore professionale socio pedagogico o Pedagogista اقرأ أو قدم عرض عمل إعلانات الوظائف والعروض للمعلمين والمدرسين

  • COMMISSIONE SCUOLA APEI | apei

    هيئة المدرسة الوطنية APEI التعليم في المدرسة لجنة مدرسة APEI لديها مهمة فحص مقترحات الحكومة ، والحوار مع اللجان البرلمانية ، وتقديم مقترحات إلى مجلس APEI الوطني ، وبناء التحالفات ، وتقديم المشورة والمجلس التمهيدي. مدرسة. تعمل لجنة APEI School على تنفيذ البروتوكول مع وزارة الداخلية من خلال الجدول الفني الوزاري ذي الصلة والتنسيق المنصوص عليه في النقطة 9 من "مرسوم الدعم" بين الولايات المتحدة والاتحادات المهنية الافتتاحية المدارس الآمنة تستفيد أيضًا من الدعم التربوي التربوي. البيداغوجيون والمعلمون المحترفون في الطب الاجتماعي التربوي في المدرسة إرشادات APEI التربويون والمربون هم محترفون يتمتعون بمهارات علمية ومنهجية دقيقة يتدخلون في العملية الطبيعية لنمو الشخص وتطوره ، بهدف الحصول على تعليم دائم ؛ يلعبون دورًا أساسيًا في الوقاية التعليمية الأولية. بروتوكول MIUR والجمعيات مذكرة تفاهم مع جمعيات التربويين والمربين. مذكرة تفاهم تفعيل المشاريع التي تهدف إلى تعزيز التعليم في التعايش المدني والاجتماعي والتضامني كجزء لا يتجزأ من عرض التدريب الموقع من قبل معهد MI وجمعيات التربويين والمربين. مرسوم دعم وزارة الداخلية خدمات احترافية محددة للدعم والمساعدة تربوية موجهة بشكل خاص للطالبات ، وكذلك لموظفي المدرسة. بروتوكول بدء العام الدراسي الاهتمام بالدعم الصحي والنفسي والتربوي-التربوي لموظفي المدرسة والطلاب هو إجراء احترازي لا غنى عنه للإدارة السليمة للعام الدراسي. اتصال APEI للمدارس مذكرة إعلامية APEI - الخدمات المهنية للدعم التربوي والمساعدة: تدابير لتعزيز النشاط التعليمي واستعادة المهارات والتواصل الاجتماعي للطالبات والطلاب في حالة الطوارئ Covid-19. مرسوم الدعم مرسوم الدعم - المادة 31 والتعميم الوزاري - الخدمات المهنية للدعم التربوي والمساعدة. مراقب 440 تدعو Monitor440 إلى الإجراءات المنصوص عليها في بروتوكول MIUR-Association على وجه الخصوص فيما يتعلق بمكافحة فقر التعليم. APEI المقترح التشغيلي إشعار بالفاكس بالاختيار (بناءً على المؤهلات والخبرة) لموظفي الخبراء الداخليين / الخارجيين لتعيين رقم. تكليفان من العمل الفكري للمعلم التربوي والمهني الاجتماعي التربوي في سياق أنشطة الدعم / الدعم التربوي والتعليمي للتلاميذ والمعلمين والأسر.

  • EVENTI APEI SICILIA | apei

    Pagina APEI Campania EVENTI APEI SICILIA

  • PDL ORDINE PEDAGOGISTI ED EDUCATORI | apei

    Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali "Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali" TESTO APPROVATO ALLA CAMERA IN DATA 5 LUGLIO 2023 E ATTUALMENTE IN DISCUSSIONE AL SENATO Art. 1. (Definizione della professione di pedagogista) 1. Il pedagogista è lo specialista dei processi educativi che, operando con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, esercita funzioni di coordina mento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla fami glia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. L’attività professionale del pedagogista comprende l’uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l’osserva zione pedagogica, la valutazione e l’intervento pedagogico sui bisogni educativi manifestati dal bambino e dall’adulto nei pro cessi di apprendimento. 2. Il pedagogista è un professionista di livello apicale, ai sensi del comma 595 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui formazione è funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze educative del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendi mento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, specialista dei processi educativi e formativi della persona per tutto il corso della vita. Opera con autonomia scientifica e responsabilità deontologica in ambito educativo, formativo e pedagogico in relazione a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale. Il pedagogista può svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di co ordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con va lenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest’ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza. 3. Il pedagogista svolge altresì attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale. 4. La professione di pedagogista può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato. Art. 2. (Requisiti per l’esercizio dell’attività di pedagogista) 1. Per esercitare la professione di pedagogista è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: a) laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classi 56/S e LM-50; b) laurea specialistica o magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S e LM-57; c) laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classi 87/S e LM-85; d) laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell’e-learning e della media education, classi 87/S e LM-93; e) laurea in scienze dell’educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell’ordina mento previgente alla data di entrata in vi gore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 2. Possono altresì esercitare la professione di pedagogista i professori universi tari ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri. 3. Per l’esercizio della professione di pedagogista è necessaria l’iscrizione nel l’albo dei pedagogisti dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 1 dell’articolo 5, previo conseguimento del titolo di studio e accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, atte stato congiuntamente dalla struttura mede sima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall’Ordine professionale. La prova valutativa di cui al secondo periodo è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell’ambito dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio abili tante all’esercizio della professione di pedagogista. 4. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, è inserito il seguente: « 1-bis. L’esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali delle classi LM-50 – Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 – Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 – Scienze pedagogiche e LM-93 – Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education nonché le lauree in scienze dell’educazione o in pedagogia rilasciate ai sensi dell’ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, abilitano all’esercizio della professione di pedagogista ». Art. 3 (Definizione dell’educatore professionale socio-pedagogico) 1. L’educatore professionale socio-pedagogico è un professionista operativo di li vello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Opera nei servizi socio-educativi e socioassistenziali e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi. L’educatore professionale sociopedagogico valuta, progetta, organizza e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socioeducativo, socio-assistenziale e socio-sanitario, per quest’ultimo limitatamente agli aspetti educativi, rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio, collaborando con altre figure professionali, e stimola i gruppi e gli individui a perseguire l’obiettivo della crescita integrale e dell’inserimento o del reinserimento sociale, definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali, anche in collaborazione con altre agenzie educative. 2. L’educatore professionale socio-pedagogico può operare nelle strutture pubbliche o private di carattere socio-educativo, socio-assistenziale, formativo, culturale, ambientale e socio-sanitario, per quest’ultimo limitatamente agli aspetti educativi, e può svolgere attività didattica e di sperimenta zione nello specifico ambito professionale. 3. La professione di educatore professionale socio-pedagogico può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato. Art. 4. (Requisiti per l’esercizio dell’attività di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65) Per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché al l’articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono necessari: a) il conseguimento del titolo di laurea triennale, previo accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall’Ordine professionale. La prova valutativa di cui al periodo precedente è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell’ambito dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico; b) in alternativa rispetto al requisito di cui alla lettera a), il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 del l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; c) l’iscrizione nell’albo degli educatori professionali socio-pedagogici dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 2 dell’articolo 5. Art. 5. (Istituzione dell’albo dei pedagogisti e dell’albo degli educatori professionali socio-pedagogici) 1. È istituito l’albo professionale dei pedagogisti. 2. È istituito l’albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici. 3. È consentita la contemporanea iscrizione dei professionisti agli albi di cui ai commi 1 e 2. 4. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici sono tenuti al segreto professionale. In caso di violazione, si applica l’articolo 622 del codice penale. Art. 6. (Istituzione dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative) 1. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici costituiscono l’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale. 2. L’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è istituito con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale di cui all’articolo 8 e le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative. 3. L’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è un ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale. È dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia; è finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti senza oneri per la finanza pubblica. 4. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabilite le modalità di funzionamento dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, le disposizioni relative al suo ordinamento interno e le norme necessarie per la prima applicazione della presente legge. Art. 7. (Condizioni per l’iscrizione agli albi) 1. L’iscrizione agli albi di cui all’articolo 5 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità; b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che compor tano l’interdizione dall’esercizio della professione; c) avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione; d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all’estero, dimostrare di risiedere all’estero in quanto al ser vizio, in qualità di pedagogisti o educatori professionali socio-pedagogici, di enti o imprese nazionali operanti fuori del territorio dello Stato. Art. 8. (Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative) 1. Il Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è composto dai presidenti degli ordini regionali e degli ordini provinciali delle province auto nome di Trento e di Bolzano. 2. Il Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è con vocato per la prima volta dal Ministro della giustizia. 3. Il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ha la rappresentanza dell’Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme ovvero dal medesimo Consiglio. In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente. 4. Il Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative esercita le seguenti funzioni: a) adotta il regolamento interno per il funzionamento dell’Ordine; b) provvede all’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine e alla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare di esso e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dell’Ordine; c) predispone e aggiorna il codice de ontologico, vincolante per tutti gli iscritti negli albi di cui all’articolo 5, e lo sottopone all’approvazione degli stessi tramite referendum; d) cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale; e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell’Ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale; f) esprime pareri, su richiesta dei Mini steri o degli enti pubblici interessati ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualifica zione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale dei pedagogisti e de gli educatori professionali socio-pedagogici; g) determina la misura del contributo annuale che deve essere corrisposto dagli iscritti negli albi di cui all’articolo 5 nonché gli importi delle tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese occorrenti per la regolare gestione del l’Ordine. Art. 9. (Riconoscimento di titoli rilasciati all’estero) 1. Per l’esercizio della professione di cui all’articolo 2 e per l’iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie estere che, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con i titoli di studio di cui all’arti colo 2 rilasciati da università italiane. 2. Per l’esercizio della professione di cui all’articolo 4 e per l’iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli di educatore socio-pedagogico conseguiti presso istituzioni che, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiara zione di equipollenza del titolo posseduto con la laurea in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane. Art. 10. (Formazione degli albi e istituzione degli or- dini regionali e delle province autonome) 1. In sede di prima attuazione della presente legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nomina un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, che, nel l’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni e del proprio orario di servizio, provvede alla formazione degli albi professionali dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici. 2. Il commissario di cui al comma 1, en tro novanta giorni dalla pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto, in possesso dei relativi titoli di studio e che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indìce l’elezione dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti necessari per l’istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità a quanto previsto dalla presente legge. Per lo svolgimento del l’elezione, il commissario nomina un presi dente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori e un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione. Art. 11. (Disposizioni transitorie in materia di iscrizione all’albo) 1. In sede di prima applicazione della presente legge, l’iscrizione agli albi di cui al l’articolo 5, ferme restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 del l’articolo 7, è consentita, su domanda da presentare a partire dalla data della nomina del commissario di cui all’articolo 10: a) per l’albo professionale dei pedagogisti: 1) ai professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane in istituzioni di particolare rilevanza scienti fica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un’istituzione pubblica in mate ria pedagogica per l’accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all’articolo 2, comma 1; 2) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l’accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all’articolo 2, comma 1, svolgendo un’attività di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o hanno fruito di disposi zioni in materia di stabilizzazione del rap porto di lavoro; 3) ai laureati nelle discipline di cui all’articolo 2, comma 1; 4) a coloro che hanno operato per al meno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a li vello nazionale o internazionale; 5) a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1; b) per l’albo professionale degli educa tori professionali socio-pedagogici: 1) a coloro che sono in possesso dei requisiti per l’esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 2) ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dall’articolo 4, comma 1; 3) a coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio pedagogico o di educatore nei servizi educativi, ai sensi dell’articolo 1, commi 595, primo periodo, 597 e 598, della legge 27 di cembre 2017, n. 205, nonché ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 4) ai laureati in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18). Art. 12. (Clausola di salvaguardia) 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, an che con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Art. 13. (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  • Apei Sedi Regionali

    Sedi Regionali Apei Associazione Pedagogisti Educatori Italiani APEI الإقليمي ابروز للحصول على معلومات حول نشاط Apei في منطقتك ، يمكنك الاتصال بالرئيس الوطني لـ Apei على العنوان presidency@apei.it . أدخل صفحة الفيسبوك الإقليمية. Basilicata بازيليكاتا المقر الإقليمي Apei Basilicata مسؤول الاتصال لمنطقة بازيليكاتا: د. نيكلا لاتانزيو جهات الاتصال: أدخل صفحة الفيسبوك الإقليمية. كالابريا المكتب الإقليمي Apei كالابريا رئيس منطقة كالابريا: الدكتورة فرانشيسكا بوغليس جهات الاتصال: presidenzacalabria@apei.it المخرجون: د. فالنتينا كوديسبوتي د. فيلومينا سيسير الدكتورة آنا بلاشي أدخل صفحة الفيسبوك الإقليمية. كامبانيا المقر الإقليمي Apei Campania رئيس منطقة كامبانيا: د. فاليريا ديلا بورتا جهات الاتصال: presidenzacampania@apei.it المخرجون: د. أناماريا باربيري د. جوليانا تيرازانو الدكتور أنيلو ماسيمو فيردي الدكتورة ناتاشا سيليو الدكتورة آنا ماسي أدخل صفحة الفيسبوك الإقليمية. Campania Calabria فريولي فينيتسيا جوليا المكتب الإقليمي لأبي فريولي فينيتسيا جوليا مسؤول الاتصال في منطقة فريولي فينيتسيا جوليا د. رافاييلا دي روزا جهات الاتصال: أدخل صفحة الفيسبوك الإقليمية. إميليا رومانيا المكتب الإقليمي Apei Emilia Romagna رئيس منطقة إميليا رومانيا: الدكتورة ستيفانيا كوستا المخرج: د. سيمونا فازيو الدكتور إرمانو تاراتشيني الدكتورة إريكا دالاتوري جهات الاتصال: refenteemiliaromagna@apei.it أدخل صفحة الفيسبوك الإقليمية. Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia لاتسيو المكتب الإقليمي Apei Lazio رئيس منطقة لاتسيو: د. إيفان فاوستي جهات الاتصال: presidenzalazio@apei.it المخرج: د. ميشيلا ريسبولي د. سولين فيناروتا الدكتورة كلوديا ناتالوتشي أدخل صفحة الفيسبوك الإقليمية. ليغوريا المقر الإقليمي Apei Liguria مسؤول الاتصال لمنطقة ليغوريا: د. ديزي أوجيري جهات الاتصال: Referenteliguria@apei.it أدخل صفحة الفيسبوك الإقليمية. Lazio Liguria ماركي المقر الإقليمي Apei Marche مسؤول الاتصال لمنطقة ماركي الدكتورة ادا ماستيرولوريتو جهات الاتصال: أدخل صفحة الفيسبوك الإقليمية. لومباردي المكتب الإقليمي Apei Lombardia رئيس منطقة لومباردي: المستشار: الدكتورة لورا بونومو جهات الاتصال: Referentelombardia@apei.it أدخل صفحة الفيسبوك الإقليمية. Lombardia Marche موليز المكتب الإقليمي Apei Molise جهة اتصال منطقة موليز د. ستيفانيا دي ديو جهات الاتصال: أدخل صفحة الفيسبوك الإقليمية. بيدمونت المكتب الإقليمي Apei Piemonte رئيس منطقة بيدمونت: الدكتورة ماريسا سيرولي المخرجون: د. كونسيتا تونتي جهات الاتصال: marisa.cirulli@apei.it أدخل صفحة الفيسبوك الإقليمية. Piemonte Molise بوليا المكتب الإقليمي Apei Puglia رئيس منطقة بوليا: الدكتورة ستيفانيا كوتي جهات الاتصال: presidapei.puglia@gmail.com المستشار: د. سابونارو أغوستينا الدكتور مونتانارو ستيفانيا د. فالكو ايلينا الدكتور مورسيانو ميشيلا د. دوريانا كانوفاري د. سبينوزا ليوناردو أدخل صفحة الفيسبوك الإقليمية. سردينيا المقر الإقليمي لأبي سردينيا مسؤول الاتصال لمنطقة سردينيا د. أليسيو كاسولا أدخل صفحة الفيسبوك الإقليمية. Puglia Sardegna صقلية المكتب الإقليمي Apei Sicily: رئيس جهة صقلية: د. صمويل أمندولا جهات الاتصال: presidapeisicilia@gmail.com المخرج: د. روبرتا جوستو الدكتورة أنتونينا مورابيتو دكتور توماسو بيزينو الدكتور جوزيبينا سابيلا أدخل صفحة الفيسبوك الإقليمية. توسكانا المقر الإقليمي Apei Toscana مسؤول الاتصال لمنطقة توسكانا: د. سابرينا فيسكونتي جهات الاتصال: Referentetoscana@apei.it أدخل صفحة الفيسبوك الإقليمية. Sicilia Toscana ترينتينو ألتو أديجي المقر الإقليمي Apei Trentino Alto Adige مسؤول الاتصال لمنطقة ترينتينو ألتو أديجي د. رافاييلا دي روزا جهات الاتصال: أدخل صفحة الفيسبوك الإقليمية. أومبريا المقر الإقليمي لأبي أومبريا مسؤول الاتصال لمنطقة أومبريا: د. سارة موروسي جهات الاتصال: sara.morosi@apei.it أدخل صفحة الفيسبوك الإقليمية. Umbria Trentino Alto Adige فالي داوستا للحصول على معلومات حول نشاط Apei في منطقتك ، يمكنك الاتصال بالرئيس الوطني لـ Apei على العنوان presidency@apei.it . أدخل صفحة الفيسبوك الإقليمية. فينيتو المكتب الإقليمي لأبي فينيتو رئيس منطقة فينيتو: الدكتورة سيلفيا غوبين المخرج: د. سارة سورينتينو جهات الاتصال: أدخل صفحة الفيسبوك الإقليمية. Veneto

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