LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4
APEI
25 gen 2013
Disposizioni in materia di professioni non organizzate.
Art. 1
Oggetto e definizioni
1. La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma,
della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in
materia di concorrenza e di liberta' di circolazione, disciplina le
professioni non organizzate in ordini o collegi.
2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata
in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende
l'attivita' economica, anche organizzata, volta alla prestazione di
servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e
prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il
concorso di questo, con esclusione delle attivita' riservate per
legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229
del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attivita' e
dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio
disciplinati da specifiche normative.
3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2
contraddistingue la propria attivita', in ogni documento e rapporto
scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla
discplina applicabile, agli estremi della presente legge.
L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra
professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, ed e' sanzionato ai sensi del medesimo codice.
4. L'esercizio della professione e' libero e fondato
sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio
intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede,
dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza,
dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi,
della responsabilita' del professionista.
5. La professione e' esercitata in forma individuale, in forma
associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro
dipendente.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 117 della Costituzione, e' il
seguente:
«Art. 117 (Testo applicabile fino all'esercizio
finanziario relativo all'anno 2013). - La potesta'
legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.
(Testo applicabile a decorrere dall'esercizio
finanziario relativo all'anno 2014)
La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- Il testo dell'art. 2229 del codice civile, e' il
seguente:
«Art. 2229 (Esercizio delle professioni intellettuali).
- La legge determina le professioni intellettuali per
l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in
appositi albi o elenchi.
L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli
albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere
disciplinare sugli iscritti sono demandati [alle
associazioni professionali], sotto la vigilanza dello
Stato, salvo che la legge disponga diversamente.
Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione
dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari
che importano la perdita o la sospensione del diritto
all'esercizio della professione e' ammesso ricorso in via
giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle
leggi speciali.».
Il titolo III della parte II del codice del consumo, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice
del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229), pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale
n. 235 dell'8 ottobre 2005, reca: «Titolo III - PRATICHE
COMMERCIALI, PUBBLICITA' E ALTRE COMUNICAZIONI
COMMERCIALI.».
Art. 2
Associazioni professionali
1. Coloro che esercitano la professione di cui all'art. 1, comma 2,
possono costituire associazioni a carattere professionale di natura
privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di
rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze
degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche,
agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle
regole sulla concorrenza.
2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni
professionali garantiscono la trasparenza delle attivita' e degli
assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati,
l'osservanza dei principi deontologici, nonche' una struttura
organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo
raggiungimento delle finalita' dell'associazione.
3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso
specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti,
adottano un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono
le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni
del medesimo codice.
4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela
dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento
per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle
prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso
con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
nonche' ottenere informazioni relative all'attivita' professionale in
generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.
5. Alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di
denominazioni professionali relative a professioni organizzate in
ordini o collegi.
6. Ai professionisti di cui all'art. 1, comma 2, anche se iscritti
alle associazioni di cui al presente articolo, non e' consentito
l'esercizio delle attivita' professionali riservate dalla legge a
specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il
possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al
relativo albo professionale.
7. L'elenco delle associazioni professionali di cui al presente
articolo e delle forme aggregative di cui all'art. 3 che dichiarano,
con assunzione di responsabilita' dei rispettivi rappresentanti
legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di
rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli
articoli 5, 6 e 7 e' pubblicato dal Ministero dello sviluppo
economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi
concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi
dell'art. 4, comma 1, della presente legge.
Note all'art. 2:
- Il testo degli articoli 27-bis e 27-ter del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, e' il seguente:
«Art. 27-bis (Codici di condotta) (in vigore dal 21
settembre 2007). - 1. Le associazioni o le organizzazioni
imprenditoriali e professionali possono adottare, in
relazione a una o piu' pratiche commerciali o ad uno o piu'
settori imprenditoriali specifici, appositi codici di
condotta che definiscono il comportamento dei
professionisti che si impegnano a rispettare tali codici
con l'indicazione del soggetto responsabile o
dell'organismo incaricato del controllo della loro
applicazione.
2. Il codice di condotta e' redatto in lingua italiana
e inglese ed e' reso accessibile dal soggetto o organismo
responsabile al consumatore, anche per via telematica.
3. Nella redazione di codici di condotta deve essere
garantita almeno la protezione dei minori e salvaguardata
la dignita' umana.
4. I codici di condotta di cui al comma 1 sono
comunicati, per la relativa adesione, agli operatori dei
rispettivi settori e conservati ed aggiornati a cura del
responsabile del codice, con l'indicazione degli aderenti.
5. Dell'esistenza del codice di condotta, dei suoi
contenuti e dell'adesione il professionista deve
preventivamente informare i consumatori.».
«Art. 27-ter (Autodisciplina) (in vigore dal 21
settembre 2007). - 1. I consumatori, i concorrenti, anche
tramite le loro associazioni o organizzazioni, prima di
avviare la procedura di cui all'art. 27, possono convenire
con il professionista di adire preventivamente, il soggetto
responsabile o l'organismo incaricato del controllo del
codice di condotta relativo ad uno specifico settore la
risoluzione concordata della controversia volta a vietare o
a far cessare la continuazione della pratica commerciale
scorretta.
2. In ogni caso il ricorso ai sensi del presente
articolo, qualunque sia l'esito della procedura, non
pregiudica il diritto del consumatore di adire l'Autorita',
ai sensi dell'art. 27, o il giudice competente.
3. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di
autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi
dall'adire l'Autorita' fino alla pronuncia definitiva,
ovvero possono chiedere la sospensione del procedimento
innanzi all'Autorita', ove lo stesso sia stato attivato
anche da altro soggetto legittimato, in attesa della
pronuncia dell'organismo di autodisciplina. L'Autorita',
valutate tutte le circostanze, puo' disporre la sospensione
del procedimento per un periodo non superiore a trenta
giorni.».
Art. 3
Forme aggregative delle associazioni
1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2, mantenendo la
propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da esse
costituite come associazioni di natura privatistica.
2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e
agiscono in piena indipendenza e imparzialita'.
3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e
qualificazione delle attivita' professionali che rappresentano,
nonche' di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse
connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi
politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni,
esse possono controllare l'operato delle medesime associazioni, ai
fini della verifica del rispetto e della congruita' degli standard
professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attivita' e dei
codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.
Art. 4
Pubblicita' delle associazioni professionali
1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme
aggregative delle associazioni di cui all'art. 3 pubblicano nel
proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilita' per
il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza,
veridicita'. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad
utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale
marchio o attestato di qualita' e di qualificazione professionale dei
propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente
legge, osservano anche le prescrizioni di cui all'art. 81 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
2. Il rappresentante legale dell'associazione professionale o della
forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni
fornite nel sito web.
3. Le singole associazioni professionali possono promuovere la
costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di
valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza
professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra
le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei
consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tutti
gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono
posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 81 del decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59, e' il seguente:
«Art. 81 (Marchi ed attestati di qualita' dei servizi)
(in vigore dal 14 settembre 2012). - 1. I soggetti,
pubblici o privati, che istituiscono marchi ed altri
attestati di qualita' relativi ai servizi o sono
responsabili della loro attribuzione, rendono disponibili
ai prestatori ed ai destinatari, tramite pubblicazione sul
proprio sito internet, informazioni sul significato dei
marchi e sui criteri di attribuzione dei marchi e degli
altri attestati di qualita', dandone contemporaneamente
notizia al Ministero dello sviluppo economico ed
evidenziando se si tratta di certificazioni rilasciate
sulla base del sistema di accreditamento di cui al
Regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008.
1-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma
1 sono valutate ai fini della individuazione di eventuali
azioni ingannevoli o omissioni ingannevoli ai sensi degli
articoli 21 e 22 del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, e successive modificazioni, recante il codice del
consumo, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni di
cui all'art. 27 del medesimo codice.».
Art. 5
Contenuti degli elementi informativi
1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalita' e con
le modalita' di cui all'art. 4, comma 1, la piena conoscibilita' dei
seguenti elementi:
a) atto costitutivo e statuto;
b) precisa identificazione delle attivita' professionali cui
l'associazione si riferisce;
c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle
cariche sociali;
d) struttura organizzativa dell'associazione;
e) requisiti per la partecipazione all'associazione, con
particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attivita'
professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli
appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e
alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo
assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare
per il conseguimento degli scopi statutari;
f) assenza di scopo di lucro.
2. Nei casi di cui all'art. 4, comma 1, secondo periodo, l'obbligo
di garantire la conoscibilita' e' esteso ai seguenti elementi:
a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate
in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto
all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria
autonomia;
b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in almeno
tre regioni;
d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla
formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
e) l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualita'
dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore
di competenza;
f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la
presenza, i recapiti e le modalita' di accesso allo sportello di cui
all'art. 2, comma 4.
Art. 6
Autoregolamentazione volontaria
1. La presente legge promuove l'autoregolamentazione volontaria e
la qualificazione dell'attivita' dei soggetti che esercitano le
professioni di cui all'art. 1, anche indipendentemente dall'adesione
degli stessi ad una delle associazioni di cui all'art. 2.
2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla
conformita' della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI
EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla
direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.
3. I requisiti, le competenze, le modalita' di esercizio
dell'attivita' e le modalita' di comunicazione verso l'utente
individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e
criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della
singola attivita' professionale e ne assicurano la qualificazione.
4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'informazione
nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all'avvenuta
adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI
relativa alle attivita' professionali di cui all'art. 1.
Note all'art. 6:
- La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 giugno 1998, reca: «Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una
procedura d'informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi della societa' dell'informazione.».
Art. 7
Sistema di attestazione
1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza
del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali
possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie
verifiche, sotto la responsabilita' del proprio rappresentante
legale, un'attestazione relativa:
a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione
stessa;
c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale
che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio
dell'attivita' professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione
all'associazione;
d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui
l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4;
e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la
responsabilita' professionale stipulata dal professionista;
f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di
una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa
alla conformita' alla norma tecnica UNI.
2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito
necessario per l'esercizio dell'attivita' professionale.
Art. 8
Validita' dell'attestazione
1. L'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, ha validita' pari al
periodo per il quale il professionista risulta iscritto
all'associazione professionale che la rilascia ed e' rinnovata ad
ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La
scadenza dell'attestazione e' specificata nell'attestazione stessa.
2. Il professionista iscritto all'associazione professionale e che
ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del
proprio numero di iscrizione all'associazione.
Art. 9
Certificazione di conformita'
a norme tecniche UNI
1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme
aggregative di cui all'art. 3 collaborano all'elaborazione della
normativa tecnica UNI relativa alle singole attivita' professionali,
attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici
o inviando all'ente di normazione i propri contributi nella fase
dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima
consensualita', democraticita' e trasparenza. Le medesime
associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di
certificazione della conformita' per i settori di competenza, nel
rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialita' e
professionalita' previsti per tali organismi dalla normativa vigente
e garantiti dall'accreditamento di cui al comma 2.
2. Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico
nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono
rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non
iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformita' alla
norma tecnica UNI definita per la singola professione.
Note all'art. 9:
- Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, reca:
«Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del
mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei
prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.».
Art. 10
Vigilanza e sanzioni
1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di
vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente
legge.
2. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web
dell'associazione o il rilascio dell'attestazione di cui all'art. 7,
comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai
sensi dell'art. 27 del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
Art. 11
Clausola di neutralita' finanziaria
1. Dall'attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. Il Ministero dello sviluppo economico provvede agli
adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 gennaio 2013
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/26/13G00021/sg