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LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205

APEI

26 dic 2017

Disciplina delle professioni di Pedagogista ed Educatore professionale socio pedagogico (in Legge di bilancio n. 205/2017, art. 1, commi 594 - 601).

594. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista

operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a

qualsiasi attivita' svolta in modo formale, non formale e informale,

nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale

e sociale, secondo le definizioni contenute nell'articolo 2 del

decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi

della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona

del 23 e 24 marzo 2000. Le figure professionali indicate al primo

periodo operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e

socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni eta',

prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo;

scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti

socio-educativi; della genitorialita' e della famiglia; culturale;

giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e

della cooperazione internazionale. Ai sensi della legge 14 gennaio

2013, n. 4, le professioni di educatore professionale

socio-pedagogico e di pedagogista sono comprese nell'ambito delle

professioni non organizzate in ordini o collegi.

595. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e'

attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La qualifica di pedagogista e'

attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante

nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei

servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della

formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e

metodologie dell'e-learning e della media education. Le spese

derivanti dallo svolgimento dell'esame previsto ai fini del rilascio

del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico

dei partecipanti con le modalita' stabilite dalle universita'

interessate. La formazione universitaria dell'educatore professionale

socio-pedagogico e del pedagogista e' funzionale al raggiungimento di

idonee conoscenze, abilita' e competenze educative rispettivamente

del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per

l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03

del Consiglio, del 22 maggio 2017, ai cui fini il pedagogista e' un

professionista di livello apicale.

596. La qualifica di educatore professionale socio-sanitario e'

attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di

un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della

riabilitazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui

al decreto del Ministro della sanita' 8 ottobre 1998, n. 520.

597. In via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore

professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso

intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi

universitari nelle discipline di cui al comma 593, organizzato dai

dipartimenti e dalle facolta' di scienze dell'educazione e della

formazione delle universita' anche tramite attivita' di formazione a

distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei

frequentanti con le modalita' stabilite dalle medesime universita',

da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore,

sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a

seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo

di educatore;

b) svolgimento dell'attivita' di educatore per non meno di tre

anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione

del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai

sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un

istituto magistrale o da una scuola magistrale.

598. Acquisiscono la qualifica di educatore professionale

socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della

presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo

indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, a

condizione che, alla medesima data, abbiano eta' superiore a

cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno

venti anni di servizio.

599. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente

legge, hanno svolto l'attivita' di educatore per un periodo minimo di

dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante

dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione

dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono

continuare ad esercitare detta attivita'; per tali soggetti, il

mancato possesso della qualifica di educatore professionale

socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non

puo' costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la

risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di

entrata in vigore della presente legge ne' per la loro modifica,

anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.

600. L'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico,

di educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogista non

comporta, per il personale gia' dipendente di amministrazioni ed enti

pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o

retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al

riconoscimento di mansioni superiori.

601. All'attuazione delle disposizioni dei commi da 594 a 600 si

provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica.


https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg

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