ART. 33BIS TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104
APEI
13 ago 2020
Misure urgenti per la definizione delle funzioni e del ruolo degli educatori socio-pedagogici nei presidi socio-sanitari e della salute (come convertito in legge dalla L 126/2020)
Art. 33-bis Misure urgenti per la definizione delle funzioni e del ruolo degli educatori socio-pedagogici nei presidi socio-sanitari e della salute).
1. Il Ministero della salute, d’intesa con il Ministero dall’università e della ricerca, con apposito decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le funzioni proprie degli aspetti socio-educativi, considerato che il tratto
specifico del ruolo della figura professionale dell’educatore socio-pedagogico nei presidi socio-sanitari e della salute è la dimensione pedagogica, nelle sue declinazioni sociali, della marginalita’, della disabilita’ e della devianza.
2. Le funzioni dell’educatore socio-pedagogico di cui al comma 1, svolte in collaborazione con altre figure socio-sanitarie e in applicazione dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, fanno riferimento alle seguenti attivita’ professionali:
a) individuare, promuovere e sviluppare le potenzialita’ cognitive, affettive, ludiche e relazionali dei soggetti, a livello individuale e collettivo, nell’ambito di progetti pedagogici
elaborati in autonomia professionale o con una equipe in prospettiva interdisciplinare e interprofessionale;
b) contribuire alle strategie pedagogiche per programmare, pianificare, realizzare, gestire, monitorare, verificare e valutare interventi educativi mirati allo sviluppo delle potenzialita’ di tutti i soggetti per il raggiungimento di livelli sempre piu’ avanzati di sviluppo, autonomia personale e inclusione sociale;
c) progettare, organizzare, realizzare e valutare situazioni e processi educativi e formativi sia in contesti formali, pubblici e privati, sia in contesti informali, finalizzati alla promozione del benessere individuale e sociale, al supporto, all’accompagnamento e all’implementazione del progetto di vita delle persone con fragilita’ esistenziale, marginalita’ sociale e poverta’ materiale ed educativa, durante tutto l’arco della vita;
d) costruire relazioni educative, cura educativa, accoglienza e responsabilita’; prevenire situazioni di isolamento, solitudine, stigmatizzazione e marginalizzazione educativa, soprattutto nelle aree territoriali culturalmente e socialmente deprivate».
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20G00145/sg